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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 42613/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

Udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e procuratore speciale della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] che deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta.

Udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti che nel riportarsi ai ricorsi e ai motivi aggiunti pervenuti in data 14 luglio 2023, ha concluso per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 settembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino del 5 dicembre 2017 nei confronti dei ricorrenti con la quale gli imputati erano stati condannati, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen., alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per il reato di lesioni in concorso aggravate dall'aver commesso il fatto in più persone riunite, dall'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 30 giorni e dall'indebolimento permanente dell'organo della masticazione e dello sfregio al volto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di una lite all'interno di un locale bolognese.

2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati con un unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova in riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, secondo la difesa, la Corte territoriale a fronte dello specifico motivo di impugnazione, non avrebbe adeguatamente risposto alle censure mosse in relazione alla individuazione del contributo concorsuale fornito dal Cassani e alla sua identificazione.

La sentenza impugnata avrebbe operato un vero e proprio travisamento della prova avuto riguardo alle dichiarazioni della persona offesa nonché dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Dalle dichiarazioni di costoro infatti la sentenza impugnata ha erroneamente ricavato la identificazione dell'imputato laddove gli stessi non lo hanno riconosciuto con precisione.

Né il riconoscimento dibattimentale può superare le censure mosse in assenza di acquisizione del fascicolo fotografico che nel corso delle indagini preliminari era stato loro mostrato al fine della identificazione.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza impugnata ne ha escluso la sussistenza sulla base dì due ragioni: - la mancata resipiscenza di Cassani. - il grave precedente di Voltarella e la mancanza di un serio ravvedimento Si tratta di una motivazione generica che non tiene conto anche delle finalità proprie delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. tese ad una mitigazione complessiva del trattamento sanzionatorio. 3.In data 13 luglio 2023 sono stati presentati motivi aggiunti che richiamano e approfondiscono i temi contenuti nei motivi contenuti nel ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.1.11 primo motivo nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con le indicazioni di questa Corte sul tema.

Il motivo risulta altresì reiterativo delle medesime censure proposte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata.

Questa Corte ha più volte evidenziato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, PG c.

Aprovitola, Rv. 253774).

1.1. La Corte territoriale con motivazione in fatto immune da vizi logici e in quanto tale non censurabile ha chiarito che (p.6): - Dalloca, Telloli e Morotti hanno riconosciuto Cassani quale aggressore del primo.

L'attendibilità della persona offesa non è esclusa dalle invocate contraddizioni della sua deposizione in ragione di argomentazioni in fatto del tutto logiche contenute nella sentenza. - Morotti e Telloli riconoscono l'imputato anche per un segno distintivo particolarmente qualificato quale il tatuaggio sul braccio con la scritta "Ultras". - L'imputato è stato riconosciuto in udienza nel corso dell'esame dibattimentale dei testi.

Sul punto la Corte ha espressamente richiamato , operando buon governo dei principi in essa contenuti, la giurisprudenza di questa Corte in tema di riconoscimento informale operato dal teste nel dibattimento secondo cui l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa. (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041). 2.Generico nonché manifestamente infondato il secondo motivo comune ai ricorrenti.

Ancora una volta la Corte territoriale ha con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede, chiarito le ragioni per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.Ha infatti, con motivazione in fatto immune da vizi logici e come tale non censurabile, valorizzato: - quanto al Cassani, che a fronte della sua incensuratezza, la sua negazione dell'accaduto esclude qualsivoglia segnale di resipiscenza o di rimeditazione del fatto; - quanto al Voltarella, la sussistenza di un grave precedente penale unita alla mancanza di una effettiva rimeditazione della condotta anche in termini risarcitori.

La sentenza ha operato buon governo dell'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3 n. 2233 del 17/06/2021, (2022), Rv. 282693). 3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila; consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile nel presente giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e procuratore speciale della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] che deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. Udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti che nel riportarsi ai ricorsi e ai motivi aggiunti pervenuti in data 14 luglio 2023, ha concluso per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 settembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino del 5 dicembre 2017 nei confronti dei ricorrenti con la quale gli imputati erano stati condannati, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen., alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per il reato di lesioni in concorso aggravate dall'aver commesso il fatto in più persone riunite, dall'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 30 giorni e dall'indebolimento permanente dell'organo della masticazione e dello sfregio al volto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di una lite all'interno di un locale bolognese. 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati con un unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova in riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, secondo la difesa, la Corte territoriale a fronte dello specifico motivo di impugnazione, non avrebbe adeguatamente risposto alle censure mosse in relazione alla individuazione del contributo concorsuale fornito dal Cassani e alla sua identificazione. La sentenza impugnata avrebbe operato un vero e proprio travisamento della prova avuto riguardo alle dichiarazioni della persona offesa nonché dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dalle dichiarazioni di costoro infatti la sentenza impugnata ha erroneamente ricavato la identificazione dell'imputato laddove gli stessi non lo hanno riconosciuto con precisione. Né il riconoscimento dibattimentale può superare le censure mosse in assenza di acquisizione del fascicolo fotografico che nel corso delle indagini preliminari era stato loro mostrato al fine della identificazione. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata ne ha escluso la sussistenza sulla base dì due ragioni: - la mancata resipiscenza di Cassani. - il grave precedente di Voltarella e la mancanza di un serio ravvedimento Si tratta di una motivazione generica che non tiene conto anche delle finalità proprie delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. tese ad una mitigazione complessiva del trattamento sanzionatorio. 3.In data 13 luglio 2023 sono stati presentati motivi aggiunti che richiamano e approfondiscono i temi contenuti nei motivi contenuti nel ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.1.11 primo motivo nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con le indicazioni di questa Corte sul tema. Il motivo risulta altresì reiterativo delle medesime censure proposte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata. Questa Corte ha più volte evidenziato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, PG c. Aprovitola, Rv. 253774). 1.1. La Corte territoriale con motivazione in fatto immune da vizi logici e in quanto tale non censurabile ha chiarito che (p.6): - Dalloca, Telloli e Morotti hanno riconosciuto Cassani quale aggressore del primo. L'attendibilità della persona offesa non è esclusa dalle invocate contraddizioni della sua deposizione in ragione di argomentazioni in fatto del tutto logiche contenute nella sentenza. - Morotti e Telloli riconoscono l'imputato anche per un segno distintivo particolarmente qualificato quale il tatuaggio sul braccio con la scritta "Ultras". - L'imputato è stato riconosciuto in udienza nel corso dell'esame dibattimentale dei testi. Sul punto la Corte ha espressamente richiamato , operando buon governo dei principi in essa contenuti, la giurisprudenza di questa Corte in tema di riconoscimento informale operato dal teste nel dibattimento secondo cui l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa. (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041). 2.Generico nonché manifestamente infondato il secondo motivo comune ai ricorrenti. Ancora una volta la Corte territoriale ha con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede, chiarito le ragioni per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.Ha infatti, con motivazione in fatto immune da vizi logici e come tale non censurabile, valorizzato: - quanto al Cassani, che a fronte della sua incensuratezza, la sua negazione dell'accaduto esclude qualsivoglia segnale di resipiscenza o di rimeditazione del fatto; - quanto al Voltarella, la sussistenza di un grave precedente penale unita alla mancanza di una effettiva rimeditazione della condotta anche in termini risarcitori. La sentenza ha operato buon governo dell'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3 n. 2233 del 17/06/2021, (2022), Rv. 282693). 3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila; consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile nel presente giudizio liquidate come da dispositivo. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi
Sentenza Cassazione n. 42613/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris