CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09896/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 2_3 La Corte di appello di Messina, con sentenza del 6ì-- -:12021ù, ha confermato la decisione del Tribunale dì Messina, in data 14 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi censurati sono smentiti dalla presenza di argomentazione sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) e connotata da lineare e coerente logicità (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale ha ritenuto che l'offesa non fosse di particolare tenuità in ragione della quantità e del valore dei beni ricettati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembre