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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41643/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 13 aprile 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel reato di furto aggravato perché commesso da tre persone e, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato — che si duole della omessa applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. lamentando una errata applicazione della citata disposizione per non avere la Corte territoriale, al fine di valutare l'entità del danno, tenuto conto delle condizioni economiche della vittima — è manifestamente infondato, atteso che il danno non è irrisorio, essendo stato quantificato in euro 150,00, e che la costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione afferma che criterio primario di valutazione, ai fini dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è quello che attiene alla consistenza e al valore della cosa in sè, laddove è criterio solamente sussidiario quello che ha riguardo alle condizioni economiche del soggetto passivo, tant'è che, qualora il reato incida su cosa oggettivamente di tenue valore, può diventare non di meno influente il fatto che il soggetto passivo risenta dalla privazione della cosa stessa per condizioni e ragioni sue proprie, un danno non trascurabile, ma se l'oggettiva tenuità non sussiste, il criterio cui si deve far ricorso resta quello primario (ex multis, Sez. 6, n. 10034 del 12/03/1990, Franco, Rv. 184842); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 13 aprile 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel reato di furto aggravato perché commesso da tre persone e, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato — che si duole della omessa applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. lamentando una errata applicazione della citata disposizione per non avere la Corte territoriale, al fine di valutare l'entità del danno, tenuto conto delle condizioni economiche della vittima — è manifestamente infondato, atteso che il danno non è irrisorio, essendo stato quantificato in euro 150,00, e che la costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione afferma che criterio primario di valutazione, ai fini dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è quello che attiene alla consistenza e al valore della cosa in sè, laddove è criterio solamente sussidiario quello che ha riguardo alle condizioni economiche del soggetto passivo, tant'è che, qualora il reato incida su cosa oggettivamente di tenue valore, può diventare non di meno influente il fatto che il soggetto passivo risenta dalla privazione della cosa stessa per condizioni e ragioni sue proprie, un danno non trascurabile, ma se l'oggettiva tenuità non sussiste, il criterio cui si deve far ricorso resta quello primario (ex multis, Sez. 6, n. 10034 del 12/03/1990, Franco, Rv. 184842); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 41643/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris