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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32634/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne confermato la condanna per il delitto aggravato di cui all'art. 624-bis cod. pen., considerato che l'unico motivo di ricorso - con denuncia il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - è manifestamente infondato, in quanto: - in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, la Corte distrettuale ha esposto gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando non solo la concreta gravità del fatto ma anche i precedenti riportati dall'imputato; - in relazione alla commisurazione della pena anche alla luce della discrasia tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto congrua la pena, avendo riguardo - nuovamente in maniera congrua e conforme la diritto - al profitto non modesto ottenuto oltre che alla negativa personalità del ricorrente e chiarendo - a fronte di quanto dedotto dalla difesa - la ragione per cui ha attribuito prevalenza al dispositivo in mancanza di elementi certi e logici, nella motivazione, che depongano per l'erroneità del primo (cfr. Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 - dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01), profilo questo non oggetto di specifiche censure con il ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibilk i ricorsi) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne confermato la condanna per il delitto aggravato di cui all'art. 624-bis cod. pen., considerato che l'unico motivo di ricorso - con denuncia il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - è manifestamente infondato, in quanto: - in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, la Corte distrettuale ha esposto gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando non solo la concreta gravità del fatto ma anche i precedenti riportati dall'imputato; - in relazione alla commisurazione della pena anche alla luce della discrasia tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto congrua la pena, avendo riguardo - nuovamente in maniera congrua e conforme la diritto - al profitto non modesto ottenuto oltre che alla negativa personalità del ricorrente e chiarendo - a fronte di quanto dedotto dalla difesa - la ragione per cui ha attribuito prevalenza al dispositivo in mancanza di elementi certi e logici, nella motivazione, che depongano per l'erroneità del primo (cfr. Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 - dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01), profilo questo non oggetto di specifiche censure con il ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibilk i ricorsi) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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