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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 19350/2026

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della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria in data 08/05/2026 del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado conla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di appropriazioneindebita “perché, per procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava indebitamentedelle somme riscosse dai clienti a seguito di attività di catering/banqueting,matrimoni e ristorazioni, prestata presso il ristorante [OSCURATO:PERSONA] … di cui …aveva il possesso a seguito di contratto di prestazione d’opera stipulato in data01/01/2018 con la società [OSCURATO:SOCIETA].”2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo:2.1. inosservanza o erronea applicazione degli artt. 168-bis cod. pen., 464-bis comma 5 e 133 cod. proc. per., nonché in riferimento al D.P.R. n. 115/2002sulla capacità reddituale ovvero mancanza ed illogicità della motivazione sulpunto: la Corte di appello aveva confermato il rigetto dell’istanza di sospensionedel procedimento con messa alla prova, fondando il proprio giudizio unicamentesulla esiguità dell’offerta risarcitoria formulata dall’imputato (pari ad euro1.000,00), escludendo la necessità di ulteriori accertamenti e non considerandoche [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato fin dal primogrado di giudizio, per cui l’offerta rappresentava l’espressione del “massimo sforzosostenibile” da parte dell’imputato, in un’ottica riabilitativa e non puramenteretributiva o civilistico-risarcitoria;2.2. inosservanza o erronea applicazione dell’art. 646 cod. pen. e vizio dimotivazione; travisamento della prova per omissione di elementi probatoridecisivi: la Corte di appello aveva ritenuto integrata la interversio possessionis eil fine di trarre un ingiusto profitto assumendo che [OSCURATO:PERSONA] si fosse appropriato dellasomma di euro 23.050,00 e l’avesse trattenuta per compensarla con un propriocredito ritenuto “non certo, né liquido, né esigibile” non considerando che, comeemerso dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], si fosse accertato in modoinconfutabile che [OSCURATO:PERSONA] aveva tempestivamente e in più occasioni tentato diriconsegnare le somme, ponendo come unica legittima condizione il contestualepagamento delle proprie spettanze ed il rimborso delle spese anticipate per ilpersonale e i fornitori; errata era la qualificazione del credito come “non certo, néliquido ed esigibile”, posto che l’imputato aveva operato in virtù di un contrattoche gli garantiva il 45% degli introiti per cui, a fronte del mancato pagamento delproprio lavoro per tutto il periodo estivo, la ritenzione delle somme si configuravacome legittima autotutela di una spettanza contrattuale;2.3. inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., nonchévizio di manifesta illogicità della motivazione sul punto: la Corte di appello avevaconsiderato soltanto il dato quantitativo della somma trattenuta e l’asserita“pervicacia” dell’imputato nel voler soddisfare un proprio credito, omettendo diapprezzare il reale contesto in cui era maturata la vicenda storica visto chel’imputato, per far fronte alle inadempienze della [OSCURATO:SOCIETA]., si era fattocarico personalmente di anticipare di tasca propria il pagamento del personale disala e dei fornitori;2.4. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163, 175 e 133 cod.pen. nonché vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego dellasospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna: la Cortedi appello aveva contraddittoriamente riconosciuto all’imputato le circostanzesanzionatorio, utilizzando poi i medesimi parametri fattuali (svalutati ai fini dellapena) in senso diametralmente opposto e rigoristico per negare un giudizioprognostico favorevole circa la sua futura astensione dal commettere reati; eranoinoltre stati ignorati il comportamento esemplare dell’imputato durante il processo,la sua spontanea ammissione di avere trattenuto le somme con la contestualemessa a disposizione, nonché l’offerta reale formulata in atti; quanto al richiamatoprecedente penale, la Corte di appello aveva colpevolmente omesso di considerarel’estrema risalenza temporale dello stesso (ben undici anni prima del reatocontestato); risultava totalmente omessa la motivazione in merito al rigetto delbeneficio della non menzione della pena, che la Corte di appello avevaacriticamente sovrapposto alle ragioni spese per la sospensione condizionale,ignorando che tale ulteriore beneficio risponde ad una ratio del tutto autonoma;2.5. inosservanza degli artt. 74, 538, 574 cod. proc. pen., nonché difettoassoluto di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili: la Corte diappello aveva ritenuto in re ipsa la sussistenza del danno morale e materiale qualeconseguenza automatica del reato, disattendendo le doglianze devolute con l’attodi appello, mediante le quali si era rappresentata l’esistenza di un parallelo giudiziocivile volto a dipanare l’ingarbugliata e fumosa contabilità dei rapporti di dare eavere (articolati sulla complessa divisione del 45% a [OSCURATO:PERSONA] e 55% a [OSCURATO:SOCIETA],al netto delle innumerevoli spese vive sostenute dal solo imputato).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.1.1.

Va preliminarmente evidenziato che nella fattispecie deve trovareapplicazione il principio di diritto delle Sezioni Unite “Polichetti”, secondo cui ladisciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen.,nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reaticommessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentreper i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistemadalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025,Polichetti, Rv. 288175 - 01).

E nel caso in esame con le sospensioni tra la sentenzadi primo grado e l’appello e quella successiva tra appello e giudizio di legittimitàl’effetto estintivo, avuto riguardo al tempo complessivo di durata di detta causa disospensione (anni uno, mesi nove e giorni diciassette) maturerà soltanto il18/10/2027.ricorso che lamenta violazione di legge in punto mancata ammissione alla messaalla prova ex art. 168-bis cod. pen. - come, con valutazione di puro merito, i giudicidi primo e secondo grado hanno sottolineato l’assoluta esiguità della sommaofferta (euro 1.000,00, a fronte di un danno di euro comunque superiore ad euro20.000,00); tale valutazione non può ritenersi in alcun modo in contrasto con ladisciplina dettata dal citato art. 168-bis cod. pen. che prevede, quale presuppostodell'ammissione dell'imputato al beneficio della sospensione del procedimento, unavalutazione discrezionale da parte del giudice che procede, nell'esercizio del qualedeve tenersi conto delle particolari condizioni indicate dal secondo comma dellapredetta norma.In tale disposizione, vengono indicate sia l'eliminazione delle conseguenzedannose o pericolose derivanti dal reato sia, ove possibile, il risarcimento deldanno cagionato alle vittime; a fronte di tali previsioni se è certo che l'ammissioneal beneficio non può essere esclusa a causa della mancata integrale attivitàrisarcitoria è però rimesso al prudente apprezzamento del giudice valutare ilconcreto sforzo effettuato dall'imputato nell'ambito delle proprie disponibilità cosìche appare esente da vizi la decisione che, valutato il rilevante importo del profittoillecito conseguito, ritenga non congruo l'importo risarcitorio offerto.Come condivisibilmente affermato da Sez. 2, n. 10523 del 06/03/2026, Dato,non mass., sul tema questa Corte di legittimità ha precisato come, in tema disospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in meritoall'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla basedegli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneitàa favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza allecondizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento deldanno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che,comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla lucedelle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art.464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Nassini,Rv. 277070-01).Orbene, proprio l'applicazione del sopra esposto principio permette diaffermare che rientra nel potere discrezionale del giudice chiamato a valutare lapossibilità di disporre la sospensione con messa alla prova la congruità delrisarcimento offerto dall'imputato alla vittima del reato con una valutazione che,ove ancorata a precisi elementi emersi nel giudizio e valutati in assenza di illogicitàcome nel caso in esame, non è censurabile nella fase di legittimità.1.2.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte di appello ha richiamato le testimonianze dei soggetti che hannoriferito di avere pagato direttamente all’imputato, e non alla [OSCURATO:SOCIETA]., lesomma dovute per i servizi ricevuti (organizzazione di banchetti), contrariamentequindi a quello che erano gli accordi tra le parti, somme che erano comunquesuperiori al credito vantato da [OSCURATO:PERSONA], posto che le spese che egli afferma di averesostenuto non erano documentate in alcun modo e che il credito per le prestazionirese non era né certo, né liquido, né esigibile: infatti, a fronte dell’affermazionedel commercialista Alongi che aveva stimato in circa 4.000,00 euro il credito diVinci, quest’ultimo aveva emesso una fattura per 13.064,11 euro lo stesso giornoin cui aveva ricevuto la contestazione delle irregolarità di riscossione delle sommesenza alcuna documentazione contabile a supposto; è stata quindi correttamenteapplicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema diappropriazione indebita, non può essere eccepita, al fine di esonero daresponsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non siacerto, liquido ed esigibile (così Sez. 2, n. 27884 del 01/06/2022, Cottone, Rv.283632-01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 1304 del 18/12/2025, dep. 2026, DiRazza, Rv. 289284-02).1.3.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso.L'art. 131-bis cod. pen., invero, tanto nella formulazione antecedente quantoin quella successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica dellacondotta, essendo in questione non la conformità al tipo bensì l'entità dellacomplessiva situazione reale, irripetibile, e quella del suo disvalore, ricavabile datutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente dovendosiconsiderare, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o delpericolo, se l'offesa sia di particolare tenuità (ferma restando la non abitualità delcomportamento).

Il giudice, ove le modalità della condotta tenute non denotino aisensi dell'art. 133 cod. pen. una particolare gravità del fatto ed il danno sia esiguopuò dichiarare la non punibilità ed è tenuto a motivare la decisione relativamenteai due elementi sopra riportati.Nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato l’entità della sommatrattenuta da [OSCURATO:PERSONA] nonché le modalità della condotta per negare l’applicazionedella norma, con un giudizio di merito su cui non è ammesso sindacato nellapresente sede.1.4.

Analogamente, quanto alla mancata concessione della sospensionecondizionale della pena, la motivazione della Corte di appello contenuta a pag.11della sentenza impugnata, essendo esente da manifesta illogicità, è insindacabilein questa sede.Quanto alla censura sulla mancata concessione della non menzione, si deverilevare come, stante l’estrema genericità del motivo di appello, non vi era unonere motivazionale della Corte di appello sul punto.1.5.

Quanto all’ultimo motivo di ricorso, si deve ribadire che, ai fini dellacondanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza di unfatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, siapure con modalità sommaria, dell'"an debeatur", atteso che è rinviata al separatogiudizio civile la sola determinazione quantitativa del danno; nel caso in esame, ilmotivo di ricorso contesta in realtà la quantificazione del danno, che potrebbe nonsussistere in esito alla verifica della contabilità tra le parti, già oggetto di unseparato giudizio civile.2.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta ilricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamentodelle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 15/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria in data 08/05/2026 del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado conla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di appropriazioneindebita “perché, per procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava indebitamentedelle somme riscosse dai clienti a seguito di attività di catering/banqueting,matrimoni e ristorazioni, prestata presso il ristorante [OSCURATO:PERSONA] … di cui …aveva il possesso a seguito di contratto di prestazione d’opera stipulato in data01/01/2018 con la società [OSCURATO:SOCIETA].”2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo:2.1. inosservanza o erronea applicazione degli artt. 168-bis cod. pen., 464-bis comma 5 e 133 cod. proc. per., nonché in riferimento al D.P.R. n. 115/2002sulla capacità reddituale ovvero mancanza ed illogicità della motivazione sulpunto: la Corte di appello aveva confermato il rigetto dell’istanza di sospensionedel procedimento con messa alla prova, fondando il proprio giudizio unicamentesulla esiguità dell’offerta risarcitoria formulata dall’imputato (pari ad euro1.000,00), escludendo la necessità di ulteriori accertamenti e non considerandoche [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato fin dal primogrado di giudizio, per cui l’offerta rappresentava l’espressione del “massimo sforzosostenibile” da parte dell’imputato, in un’ottica riabilitativa e non puramenteretributiva o civilistico-risarcitoria;2.2. inosservanza o erronea applicazione dell’art. 646 cod. pen. e vizio dimotivazione; travisamento della prova per omissione di elementi probatoridecisivi: la Corte di appello aveva ritenuto integrata la interversio possessionis eil fine di trarre un ingiusto profitto assumendo che [OSCURATO:PERSONA] si fosse appropriato dellasomma di euro 23.050,00 e l’avesse trattenuta per compensarla con un propriocredito ritenuto “non certo, né liquido, né esigibile” non considerando che, comeemerso dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], si fosse accertato in modoinconfutabile che [OSCURATO:PERSONA] aveva tempestivamente e in più occasioni tentato diriconsegnare le somme, ponendo come unica legittima condizione il contestualepagamento delle proprie spettanze ed il rimborso delle spese anticipate per ilpersonale e i fornitori; errata era la qualificazione del credito come “non certo, néliquido ed esigibile”, posto che l’imputato aveva operato in virtù di un contrattoche gli garantiva il 45% degli introiti per cui, a fronte del mancato pagamento delproprio lavoro per tutto il periodo estivo, la ritenzione delle somme si configuravacome legittima autotutela di una spettanza contrattuale;2.3. inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., nonchévizio di manifesta illogicità della motivazione sul punto: la Corte di appello avevaconsiderato soltanto il dato quantitativo della somma trattenuta e l’asserita“pervicacia” dell’imputato nel voler soddisfare un proprio credito, omettendo diapprezzare il reale contesto in cui era maturata la vicenda storica visto chel’imputato, per far fronte alle inadempienze della [OSCURATO:SOCIETA]., si era fattocarico personalmente di anticipare di tasca propria il pagamento del personale disala e dei fornitori;2.4. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163, 175 e 133 cod.pen. nonché vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego dellasospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna: la Cortedi appello aveva contraddittoriamente riconosciuto all’imputato le circostanzesanzionatorio, utilizzando poi i medesimi parametri fattuali (svalutati ai fini dellapena) in senso diametralmente opposto e rigoristico per negare un giudizioprognostico favorevole circa la sua futura astensione dal commettere reati; eranoinoltre stati ignorati il comportamento esemplare dell’imputato durante il processo,la sua spontanea ammissione di avere trattenuto le somme con la contestualemessa a disposizione, nonché l’offerta reale formulata in atti; quanto al richiamatoprecedente penale, la Corte di appello aveva colpevolmente omesso di considerarel’estrema risalenza temporale dello stesso (ben undici anni prima del reatocontestato); risultava totalmente omessa la motivazione in merito al rigetto delbeneficio della non menzione della pena, che la Corte di appello avevaacriticamente sovrapposto alle ragioni spese per la sospensione condizionale,ignorando che tale ulteriore beneficio risponde ad una ratio del tutto autonoma;2.5. inosservanza degli artt. 74, 538, 574 cod. proc. pen., nonché difettoassoluto di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili: la Corte diappello aveva ritenuto in re ipsa la sussistenza del danno morale e materiale qualeconseguenza automatica del reato, disattendendo le doglianze devolute con l’attodi appello, mediante le quali si era rappresentata l’esistenza di un parallelo giudiziocivile volto a dipanare l’ingarbugliata e fumosa contabilità dei rapporti di dare eavere (articolati sulla complessa divisione del 45% a [OSCURATO:PERSONA] e 55% a [OSCURATO:SOCIETA],al netto delle innumerevoli spese vive sostenute dal solo imputato).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.1.1. Va preliminarmente evidenziato che nella fattispecie deve trovareapplicazione il principio di diritto delle Sezioni Unite “Polichetti”, secondo cui ladisciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen.,nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reaticommessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentreper i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistemadalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025,Polichetti, Rv. 288175 - 01). E nel caso in esame con le sospensioni tra la sentenzadi primo grado e l’appello e quella successiva tra appello e giudizio di legittimitàl’effetto estintivo, avuto riguardo al tempo complessivo di durata di detta causa disospensione (anni uno, mesi nove e giorni diciassette) maturerà soltanto il18/10/2027.ricorso che lamenta violazione di legge in punto mancata ammissione alla messaalla prova ex art. 168-bis cod. pen. - come, con valutazione di puro merito, i giudicidi primo e secondo grado hanno sottolineato l’assoluta esiguità della sommaofferta (euro 1.000,00, a fronte di un danno di euro comunque superiore ad euro20.000,00); tale valutazione non può ritenersi in alcun modo in contrasto con ladisciplina dettata dal citato art. 168-bis cod. pen. che prevede, quale presuppostodell'ammissione dell'imputato al beneficio della sospensione del procedimento, unavalutazione discrezionale da parte del giudice che procede, nell'esercizio del qualedeve tenersi conto delle particolari condizioni indicate dal secondo comma dellapredetta norma.In tale disposizione, vengono indicate sia l'eliminazione delle conseguenzedannose o pericolose derivanti dal reato sia, ove possibile, il risarcimento deldanno cagionato alle vittime; a fronte di tali previsioni se è certo che l'ammissioneal beneficio non può essere esclusa a causa della mancata integrale attivitàrisarcitoria è però rimesso al prudente apprezzamento del giudice valutare ilconcreto sforzo effettuato dall'imputato nell'ambito delle proprie disponibilità cosìche appare esente da vizi la decisione che, valutato il rilevante importo del profittoillecito conseguito, ritenga non congruo l'importo risarcitorio offerto.Come condivisibilmente affermato da Sez. 2, n. 10523 del 06/03/2026, Dato,non mass., sul tema questa Corte di legittimità ha precisato come, in tema disospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in meritoall'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla basedegli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneitàa favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza allecondizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento deldanno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che,comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla lucedelle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art.464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Nassini,Rv. 277070-01).Orbene, proprio l'applicazione del sopra esposto principio permette diaffermare che rientra nel potere discrezionale del giudice chiamato a valutare lapossibilità di disporre la sospensione con messa alla prova la congruità delrisarcimento offerto dall'imputato alla vittima del reato con una valutazione che,ove ancorata a precisi elementi emersi nel giudizio e valutati in assenza di illogicitàcome nel caso in esame, non è censurabile nella fase di legittimità.1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte di appello ha richiamato le testimonianze dei soggetti che hannoriferito di avere pagato direttamente all’imputato, e non alla [OSCURATO:SOCIETA]., lesomma dovute per i servizi ricevuti (organizzazione di banchetti), contrariamentequindi a quello che erano gli accordi tra le parti, somme che erano comunquesuperiori al credito vantato da [OSCURATO:PERSONA], posto che le spese che egli afferma di averesostenuto non erano documentate in alcun modo e che il credito per le prestazionirese non era né certo, né liquido, né esigibile: infatti, a fronte dell’affermazionedel commercialista Alongi che aveva stimato in circa 4.000,00 euro il credito diVinci, quest’ultimo aveva emesso una fattura per 13.064,11 euro lo stesso giornoin cui aveva ricevuto la contestazione delle irregolarità di riscossione delle sommesenza alcuna documentazione contabile a supposto; è stata quindi correttamenteapplicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema diappropriazione indebita, non può essere eccepita, al fine di esonero daresponsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non siacerto, liquido ed esigibile (così Sez. 2, n. 27884 del 01/06/2022, Cottone, Rv.283632-01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 1304 del 18/12/2025, dep. 2026, DiRazza, Rv. 289284-02).1.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso.L'art. 131-bis cod. pen., invero, tanto nella formulazione antecedente quantoin quella successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica dellacondotta, essendo in questione non la conformità al tipo bensì l'entità dellacomplessiva situazione reale, irripetibile, e quella del suo disvalore, ricavabile datutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente dovendosiconsiderare, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o delpericolo, se l'offesa sia di particolare tenuità (ferma restando la non abitualità delcomportamento). Il giudice, ove le modalità della condotta tenute non denotino aisensi dell'art. 133 cod. pen. una particolare gravità del fatto ed il danno sia esiguopuò dichiarare la non punibilità ed è tenuto a motivare la decisione relativamenteai due elementi sopra riportati.Nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato l’entità della sommatrattenuta da [OSCURATO:PERSONA] nonché le modalità della condotta per negare l’applicazionedella norma, con un giudizio di merito su cui non è ammesso sindacato nellapresente sede.1.4. Analogamente, quanto alla mancata concessione della sospensionecondizionale della pena, la motivazione della Corte di appello contenuta a pag.11della sentenza impugnata, essendo esente da manifesta illogicità, è insindacabilein questa sede.Quanto alla censura sulla mancata concessione della non menzione, si deverilevare come, stante l’estrema genericità del motivo di appello, non vi era unonere motivazionale della Corte di appello sul punto.1.5. Quanto all’ultimo motivo di ricorso, si deve ribadire che, ai fini dellacondanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza di unfatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, siapure con modalità sommaria, dell'"an debeatur", atteso che è rinviata al separatogiudizio civile la sola determinazione quantitativa del danno; nel caso in esame, ilmotivo di ricorso contesta in realtà la quantificazione del danno, che potrebbe nonsussistere in esito alla verifica della contabilità tra le parti, già oggetto di unseparato giudizio civile.2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta ilricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamentodelle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 15/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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