CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 36981/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova, ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto contesta l'insufficienza della motivazione in ordine al contributo concorsuale prestato dall'imputato, censurando la valutazione effettuata dai Giudici di merito quanto alla attendibilità del teste oculare Cascione: il motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto e non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; che inoltre le doglianze sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pag. 3 della sentenza impugnata, anche con riferimento alla genuinità del teste predetto; - che il secondo motivo di ricorso, afferente il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851): in particolare, nel caso in esame la Corte territoriale ben motiva in modo logico e congruo in ordine alla conferma della recidiva, riferendo della accresciuta capacità criminosa nell'ambito dei reati predatori; quanto alla misura della pena provvede alla maggior riduzione per il tentativo, cosicchè la pena finale risulta essere ben inferiore a quella media edittale, di tal che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01); infine, quanto alle circostanze attenuanti generiche, le stesse, per quanto emerge dalla sentenza appellata, non furono invocate neanche con i motivi di appello, cosicché «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il ConsiOiere