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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 05463/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale dell'avv.

S. Stajano in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata in data 9 giugno - 7 luglio 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA]Angelo avverso l'ordinanza, emessa in data 27 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti del predetto, indagato per la partecipazione a sodalizio di stampo mafioso, denominato locale di Limbadi (capo Al).

Premessi i riferimenti processuali che riguardano la sussistenza della cosca di Limbadi facente capo alla famiglia Mancuso, e dato atto delle pregresse condanne riguardanti la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, con ruolo direttivo, alla cosca di Piscopio, il Tribunale ha ritenuto sussistente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, la gravità indiziaria della sua partecipazione alla cosca Mancuso sulla base dei seguenti elementi: la cosca di Piscopio era venuta meno nel corso degli anni, assumendo il carattere di locale (collegata al Crimine di [OSCURATO:PERSONA]), gruppo rispetto al quale D'Angelo era rimasto autonomo, avvicinandosi alla famiglia Mancuso, anche in ragione della consolidata conoscenza con [OSCURATO:PERSONA]; D'Angelo contribuiva alla cosca Mancuso sostenendo il genero [OSCURATO:PERSONA]Amico, imprenditore nel settore carburanti, che, da una parte, era finanziato dalla cosca Mancuso e, dall'altra, tramite l'appoggio di diverse cosche riforniva le imprese edili e di movimento terra; La vicinanza personale tra D'Angelo e [OSCURATO:PERSONA] era riscontrata dai due tentativi di incontro tra loro del novembre 2018 e dalle espressioni fraterne che si scambiavano.

Nel novembre 2018 era emersa la trattativa commerciale con impresa kazaka (Rompetrol) per la fornitura di prodotti petroliferi, trattativa che comprendeva la realizzazione di infrastrutture, costituita da un deposito sulla costa e da un oleodotto: [OSCURATO:PERSONA]Amico, assieme a [OSCURATO:PERSONA] e il di lei marito [OSCURATO:PERSONA], aveva incontrato i due emissari in Italia dell'impresa kazaka.

In tale contesto [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che la sua quota di spettanza sarebbe stata divisa col "fratello" [OSCURATO:PERSONA]Angelo.

Tramite captazione di conversazione [n. 2935] tra [OSCURATO:PERSONA], esponente della cosca di sant'Onofrio, e [OSCURATO:PERSONA]Amico era emerso un contrasto tra Giofrè e D'Angelo sulla ripartizione dei fondi destinati al sostentamento dei detenuti.Infine, in una conversazione del 22.2.2019 [OSCURATO:PERSONA]Amico, richiesto di intervenire in un contrasto tra due imprenditori (Raccosta e Colacchio), aveva assicurato che avrebbe coinvolto il suocero [OSCURATO:PERSONA]Angelo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria.

Con riguardo all'attualità della condotta associativa ascritta all'indagato, il Tribunale non aveva considerato che i collaboratori avevano collocato la figura di D'Angelo nella vecchia struttura, quale capo della cosca di Piscopio, ormai superata dalla locale di Piscopio, rispetto alla quale D'Angelo era esautorato.

Con riguardo al passaggio di D'Angelo alla cosca di Linnbadi viene valorizzato unicamente il rapporto personale con il capo clan, ma senza alcun riscontro di un ruolo associativo.

In particolare, nel novembre 2018 la possibilità di incontrare [OSCURATO:PERSONA] non si era concretizzata; [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di dividere con D'angelo la sua quota di utili solo per liberalità; la conversazione tra Giofrè e D'[OSCURATO:PERSONA] era stata travisata, perché non si indicano i soggetti cui viene fatto riferimento; l'intervento nella controversia tra due imprenditori non era provato, ma solo affermato da [OSCURATO:PERSONA]Amico; infine, D'Angelo non aveva compiuto alcuna attività finalizzata all'introduzione del genero D'Amico nella locale di Limbadi.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità.

La difesa ha proceduto ad una completa ri-lettura dei dati indiziari valorizzati dai giudici del merito cautelare, giungendo alla conclusione che, da una parte, i collaboratori avevano riferito informazioni relative a epoca risalente e non all'attualità e, dall'altra, che i rapporti dell'indagato col genero D'Amico e con [OSCURATO:PERSONA] erano di carattere solo personale e non espressione di un comune vincolo associativo.

In particolare, gli episodi che il Tribunale ha valorizzato come maggiormente significativi di un attuale inserimento del ricorrente nella compagine della cosca Mancuso — i tentativi di incontrare il capo cosca, il riconoscimento all'indagato di una percentuale sull'operazione in corso nel settore dei prodotti petroliferi, l'interessamento del ricorrente nel sostentamento delle famiglie dei detenuti, il suo coinvolgimento nel dirimere controversie - sono stati vagliati dalla difesa in un'ottica parcellizzata e orientata a privilegiarne una lettura riduttiva.

Il ricorso, dunque, rimane nella prospettiva di una rivalutazione del merito, che va oltre i limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale dell'avv. S. Stajano in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 9 giugno - 7 luglio 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA]Angelo avverso l'ordinanza, emessa in data 27 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti del predetto, indagato per la partecipazione a sodalizio di stampo mafioso, denominato locale di Limbadi (capo Al). Premessi i riferimenti processuali che riguardano la sussistenza della cosca di Limbadi facente capo alla famiglia Mancuso, e dato atto delle pregresse condanne riguardanti la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, con ruolo direttivo, alla cosca di Piscopio, il Tribunale ha ritenuto sussistente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, la gravità indiziaria della sua partecipazione alla cosca Mancuso sulla base dei seguenti elementi: la cosca di Piscopio era venuta meno nel corso degli anni, assumendo il carattere di locale (collegata al Crimine di [OSCURATO:PERSONA]), gruppo rispetto al quale D'Angelo era rimasto autonomo, avvicinandosi alla famiglia Mancuso, anche in ragione della consolidata conoscenza con [OSCURATO:PERSONA]; D'Angelo contribuiva alla cosca Mancuso sostenendo il genero [OSCURATO:PERSONA]Amico, imprenditore nel settore carburanti, che, da una parte, era finanziato dalla cosca Mancuso e, dall'altra, tramite l'appoggio di diverse cosche riforniva le imprese edili e di movimento terra; La vicinanza personale tra D'Angelo e [OSCURATO:PERSONA] era riscontrata dai due tentativi di incontro tra loro del novembre 2018 e dalle espressioni fraterne che si scambiavano. Nel novembre 2018 era emersa la trattativa commerciale con impresa kazaka (Rompetrol) per la fornitura di prodotti petroliferi, trattativa che comprendeva la realizzazione di infrastrutture, costituita da un deposito sulla costa e da un oleodotto: [OSCURATO:PERSONA]Amico, assieme a [OSCURATO:PERSONA] e il di lei marito [OSCURATO:PERSONA], aveva incontrato i due emissari in Italia dell'impresa kazaka. In tale contesto [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che la sua quota di spettanza sarebbe stata divisa col "fratello" [OSCURATO:PERSONA]Angelo. Tramite captazione di conversazione [n. 2935] tra [OSCURATO:PERSONA], esponente della cosca di sant'Onofrio, e [OSCURATO:PERSONA]Amico era emerso un contrasto tra Giofrè e D'Angelo sulla ripartizione dei fondi destinati al sostentamento dei detenuti.Infine, in una conversazione del 22.2.2019 [OSCURATO:PERSONA]Amico, richiesto di intervenire in un contrasto tra due imprenditori (Raccosta e Colacchio), aveva assicurato che avrebbe coinvolto il suocero [OSCURATO:PERSONA]Angelo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria. Con riguardo all'attualità della condotta associativa ascritta all'indagato, il Tribunale non aveva considerato che i collaboratori avevano collocato la figura di D'Angelo nella vecchia struttura, quale capo della cosca di Piscopio, ormai superata dalla locale di Piscopio, rispetto alla quale D'Angelo era esautorato. Con riguardo al passaggio di D'Angelo alla cosca di Linnbadi viene valorizzato unicamente il rapporto personale con il capo clan, ma senza alcun riscontro di un ruolo associativo. In particolare, nel novembre 2018 la possibilità di incontrare [OSCURATO:PERSONA] non si era concretizzata; [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di dividere con D'angelo la sua quota di utili solo per liberalità; la conversazione tra Giofrè e D'[OSCURATO:PERSONA] era stata travisata, perché non si indicano i soggetti cui viene fatto riferimento; l'intervento nella controversia tra due imprenditori non era provato, ma solo affermato da [OSCURATO:PERSONA]Amico; infine, D'Angelo non aveva compiuto alcuna attività finalizzata all'introduzione del genero D'Amico nella locale di Limbadi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità. La difesa ha proceduto ad una completa ri-lettura dei dati indiziari valorizzati dai giudici del merito cautelare, giungendo alla conclusione che, da una parte, i collaboratori avevano riferito informazioni relative a epoca risalente e non all'attualità e, dall'altra, che i rapporti dell'indagato col genero D'Amico e con [OSCURATO:PERSONA] erano di carattere solo personale e non espressione di un comune vincolo associativo. In particolare, gli episodi che il Tribunale ha valorizzato come maggiormente significativi di un attuale inserimento del ricorrente nella compagine della cosca Mancuso — i tentativi di incontrare il capo cosca, il riconoscimento all'indagato di una percentuale sull'operazione in corso nel settore dei prodotti petroliferi, l'interessamento del ricorrente nel sostentamento delle famiglie dei detenuti, il suo coinvolgimento nel dirimere controversie - sono stati vagliati dalla difesa in un'ottica parcellizzata e orientata a privilegiarne una lettura riduttiva. Il ricorso, dunque, rimane nella prospettiva di una rivalutazione del merito, che va oltre i limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2021. Il
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