CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 42358/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2019 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza il tribunale di Rimini ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali e minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione dì legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Che la sentenza va annullata per remissione della querela, effettuata personalmente dalla persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Successivamente l'imputato, presentatosi personalmente ai carabinieri della stazione di Riccione in data 7/10/2021, ha accettato la remissione. Le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato, nulla essendo stato convenuto tra le parti. P. T. M. Annulla la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remisisone della querela. Spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente (Ant. bre) (EduElo D