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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 1993

Cassazione n. 43472/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/1993 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento; che, dunque, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo; che, quanto al presupposto della particolare tenuità dell'offesa, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che, in particolare, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284497; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/1993 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento; che, dunque, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo; che, quanto al presupposto della particolare tenuità dell'offesa, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che, in particolare, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284497; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 s
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