CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08907/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] devono entrambi essere dichiarati inammissibili; rilevato quanto all'impugnativa del Lazzaro, che si compendia in un unico motivo con il quale viene contestato il diniego delle attenuanti generiche, deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), onere questo nella specie puntualmente soddisfatto con l'indicazione di una pluralità di elementi ostativi, quali l'intensità del dolo desunto dalle modalità della stessa azione criminosa, i precedenti penali dell'imputato e la sua personalità trasgressiva per essersi sottratto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che non hanno costituito oggetto di alcuna specifica censura per essersi la difesa limitata ad opporre la confessione resa in sede di convalida, che peraltro non trova alcuna rispondenza nell'impugnata sentenza che sottolinea come questi si fosse durante l'interrogatorio avvalso della facoltà di non rispondere; rilevato quanto al ricorso della Ivone che il primo motivo si sostanzia nella reiterazione delle stesse censure in punto di dimostrazione della sua concorrente responsabilità nel reato in contestazione articolate con l'atto di appello puntualmente disattese dalla Corte territoriale, che coerentemente evidenzia come nessun fondamento rispetto al rifiuto di aprire la porta del bagno, dove era chiusa con il coimputato al sopraggiungere degli agenti di PG, potesse trovare la asserita inconsapevolezza da parte di costei della droga detenuta all'interno dell'abitazione in parte gettata, nel tentativo di disfarsene, nello scarico del water; rilevato quanto al secondo motivo che di nessuna omissione motivazionale è passibile il provvedimento impugnato per non avere esaminato l'eccezione relativa alla riqualificazione della condotta ascritta all'imputata come favoreggiamento, non essendo il giudice d'appello tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, quando le stesse siano di per sé incompatibili con la ricostruzione effettuata nella sentenza, dovendo dunque la prospettata contestazione ritenersi implicitamente disattesa in ragione della ritenuta responsabilità della donna come concorrente nel reato di detenzione di stupefacente a fini di spaccio (per tutte, cfr. Sez. 6, Sentenza n. 34532 del n 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; Sez. 5, Sentenza n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500); rilevato che, quanto al terzo motivo, il diniego delle attenuanti generiche si fonda sull'assenza di elementi positivi che potessero giustificare la concessione del beneficio, motivazione questa che rende evanescente la contestazione difensiva volta soltanto a confutare la rilevanza negativa attribuita alla propria condotta processuale, improntata all'esercizio del diritto di difesa cui deve essere ricondotto il silenzio tenuto, senza addurre alcun elemento di segno favorevole indebitamente preternnesso, certamente non integrato dalla semplice menzione degli indici enucleati dall'art. 133 cod. pen. in relazione alla mancanza di gravità della condotta apoditticamente ritenuta dalla difesa (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440; Sez. 3, n.9836 del 17/112015, Piliero, Rv. 266460); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] de