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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33239/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: MAGAZU' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di violenza privata perché il fatto non sussiste; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono la violazione artt.610 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. in ordine all'esclusione della costrizione posta in essere dall'imputato in pregiudizio della persona offesa e alla sistematicità di tale agire - lungi dal contenere rituali censure di legittimità alla decisione impugnata sul punto prospettano, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso, senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il terzo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 185 cod. pen. e art.538 cod. proc. pen. per l'omesso condanna dell'imputato al risarcimento del danno- è manifestamente infondato, tenuto conto che nella specie è intervenuta una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste che non consente la chiesta condanna; considerato che il quarto motivo - che assume il vizio di motivazione e la violazione di dell'art. 192 cod. proc. pen. - non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma deduce l'erroneità della decisione di appello affidandosi a enunciati assertivi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: MAGAZU' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di violenza privata perché il fatto non sussiste; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono la violazione artt.610 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. in ordine all'esclusione della costrizione posta in essere dall'imputato in pregiudizio della persona offesa e alla sistematicità di tale agire - lungi dal contenere rituali censure di legittimità alla decisione impugnata sul punto prospettano, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso, senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il terzo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 185 cod. pen. e art.538 cod. proc. pen. per l'omesso condanna dell'imputato al risarcimento del danno- è manifestamente infondato, tenuto conto che nella specie è intervenuta una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste che non consente la chiesta condanna; considerato che il quarto motivo - che assume il vizio di motivazione e la violazione di dell'art. 192 cod. proc. pen. - non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma deduce l'erroneità della decisione di appello affidandosi a enunciati assertivi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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