CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 11712/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32534/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L'AQUILA n. 616/2020 depositata il 23/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, in epigrafe menzionata, reiettiva del gravame avverso la sentenza che aveva rigettato la domanda proposta dal loro de cuiusil 14.11.2012 per la condanna del Comune di L’Aquila al pagamento del contributo di cui al d.l. n. 39 del 2009, convertito con legge n. 77 del 2009, per la ricostruzione post-sisma del 6.4.2009 di tre unità immobiliari; che tale contributo era stato prima riconosciuto ma erogato solo in minima parte e poi revocato dal Comune in autotutela; che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, interpretando l’art. 12 dell’OPCM n. 3805 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso che il contributo fosse dovuto per i soli immobili ad uso diverso da quello abitativo e per un importo non superiore a € 80000,00; che il Comune di L’Aquila non ha svolto difese in sede di legittimità. CONSIDERATO che con il primo motivo di ricorso gli eredi Mastrantonio denunciano l’errore in procedendoin cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale essi, impugnando la sentenza del tribunale che aveva rigettato la domanda nel merito, avevano dedotto di avere diritto alla percezione del contributo in questione, dopo che il Comune di L’Aquila aveva revocato in autotutela i provvedimenti di ammissione; che il motivo è fondato; che la ragione del rigetto del pertinente motivo di appello è stata argomentata dalla Corte territoriale nel senso che, avendo [OSCURATO:PERSONA] chiesto la condanna al pagamento del contributo per tre unità immobiliari, una volta intervenuta in corso di giudizio la revoca dei provvedimenti ammissivi da parte del Comune, era insorta una “automatica impossibilità di accogliere la richiesta avanzata dal ricorrente essendo venuto meno il presupposto per la condanna della P.A. al pagamento delle somme pretese… a prescindere dalle motivazioni sottostanti e dalla normativa invocata a supporto della [revoca]” e ciò perché “il petitumdella domanda iniziale [era] teso non all’accertamento di presupposti per l’erogazione del contributo ma alla condanna al pagamento dello stesso”; che manifesto è il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., in cui è incorsa la Corte territoriale per avere, in sostanza, omesso di esaminare nel merito il motivo di appello sulla domanda di pagamento del contributo, nella quale è implicita quella di accertamento dei relativi presupposti legali e fattuali; che in tal modo la Corte ha denegato l’esercizio della potestasgiurisdizionale di cui era fornita sia per effetto del giudicato interno formatosi sulla giurisdizione, sia ratione materiae, in considerazione della natura di diritto soggettivo dell’interesseimplicato nella domanda di attribuzione di un contributo pubblico a condizioni predeterminate; che, in accoglimento del primo motivo e assorbito il secondo (riguardante la domanda subordinata di risarcimento del danno, determinato nell’importo del contributo, per la lesione dell’affidamento), la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello diL’Aquila per un nuovo esame e per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; in relazione motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anch