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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15475/2026

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nerale 20680/2021Numero sezionale 4164/2026Numero di raccolta generale 15475/2026Data pubblicazione 21/05/2026SIENA [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappre-sentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappre-sentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale eletto ex art. 16 sexiesD.L. n. 179/2012 presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certifi-cata: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:EMAIL];– controricorrenti –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della To-scana, n. 106/5/2021 depositata in data 26 gennaio 2021 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana,venivano accolti gli appelli riuniti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e così riformata lasentenza della Commissione tributaria provinciale di Siena n.37/2/2018 che aveva rigettato i ricorsi riuniti della società e dei sociavverso due avvisi di accertamento societari per II.DD. e IVA e sanzionie altrettanti avvisi IRPEF e sanzioni verso ciascuno dei due soci permaggior reddito di partecipazione, relativamente ai periodi di imposta2009 e 2010.2.

A seguito di un controllo nei confronti della società emergeva la con-testazione di spese di sponsorizzazione nei confronti di ASD per opera-zioni ritenute inesistenti e di spese non inerenti, per l’acquisto di tele-visori e navigatori satellitari e per la partecipazione a convegni in KenyaNumero registro generale 20680/2021Numero sezionale 4164/2026Numero di raccolta generale 15475/2026Data pubblicazione 21/05/2026e a [OSCURATO:PERSONA].

Dai medesimi fatti derivava anche un processopenale nei confronti del legale rappresentante della società, conclusosicon sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.3.

Il giudice di prime cure, integrato il litisconsorzio necessario nei con-fronti di entrambi i soci della società di persone, respingeva i ricorsiriuniti, ritenendo che la sentenza penale non fosse vincolante nel giu-dizio tributario che non vi fosse prova delle sponsorizzazioni e dellainerenza dei costi.

La decisione veniva riformata dal giudice di appelloperché: «non può dubitarsi alla luce delle testimonianze rese nel giu-dizio penale (oltre che della conseguente sentenza di assoluzione per-ché il fatto non sussiste di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratoredella Siena color), della reale esistenza delle sponsorizzazioni negaledall'Agenzia delle Entrate; va, in particolare, tenuto presente che gliaccertamenti eseguiti nei confronti degli attuali appellanti erano con-seguenti a quello eseguito a carico dell'Associazione sportiva dilettan-tistica di Rapolano; nel corso di tale controllo era emerso che, effetti-vamente, il titolo di sponsorizzazioni, col quale era stato giustificato ilversamento di molte delle somme incassate dall'associazione sportivein questione, era, assai probabilmente, simulato; ciò aveva determi-nato l'Ade a procedere a verifiche presso gli sponsor, tra i quali, ap-punto, la Siena color; tuttavia, come confermato in sede testimonialedal funzionario dell'Agenzia delle entrate che aveva proceduto ai con-trolli in questione, nessuna, specifica prova (in altri casi costituita prin-cipalmente dal fatto che i versamenti per le sponsorizzazioni erano statiseguiti, dopo qualche giorno, da corrispondenti prelievi di contante, dipoco inferiori, contabilmente non giustificati) era emersa, specifica-mente, nei confronti della Siena color; a ciò deve aggiungersi il positivoriscontro, costituito dalle puntuali, ulteriori testimonianze, pure as-Numero registro generale 20680/2021Numero sezionale 4164/2026Numero di raccolta generale 15475/2026Data pubblicazione 21/05/2026sunte nel giudizio penale, che hanno confermato storicamente le Spon-sorizzazioni e hanno altresì confermato la veridicità delle fotografieprodotte dall'imputato e della loro collocazione temporale» (cfr. pp.8-9 sentenza).4.

Inoltre, proseguiva il giudice, «anche sul punto degli ulteriori costideducibili contestati dall'Ufficio risultano fondate le difese degli attualiappellanti: che i televisori e i navigatori satellitari fossero stati acqui-stati per fungere da premi ai clienti più importanti è provato documen-talmente dalle fatture emesse dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], alle quali sopras'è fatto cenno, mentre la partecipazione al convegno in Kenya apparegiustificata dall'argomento del convegno stesso».5.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato a due motivi, cui replicano i contribuenti con contro-ricorso.Considerato che:1.

Con la prima censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 54del d.P.R. 633/72, 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/73, 2697,2727, 2729 cod. civ. con riferimento al capo della decisione in cui haescluso l’inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione.2.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2697cod. civ. e 109 TUIR da parte del capo della sentenza che ha affermatol’inerenza dei costi (acquisto di televisori e navigatori satellitari e par-tecipazione a convegni in Kenya e a [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di ar-gomenti irrilevanti, quali l’emissione delle fatture da parte della stessasocietà contribuente e l’argomento formale dei convegni.Numero registro generale 20680/2021Numero sezionale 4164/2026Numero di raccolta generale 15475/2026Data pubblicazione 21/05/20263. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la decisione sulla questione sottesa al primomotivo, implica l’applicazione dell’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000,introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87.Tale disposto di legge, rubricato “Efficacia delle sentenze penali nelprocesso tributario e nel processo di Cassazione”, così dispone: «1.

Lasentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'im-putato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento neiconfronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggettodi valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudi-cato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

2. La sentenzapenale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nelgiudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'a-dunanza in camera di consiglio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 siapplicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perchéil fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'inte-resse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o ne-goziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza persona-lità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'am-ministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o asso-ciati».4.

La sentenza impugnata accerta che è intervenuta «sentenza di as-soluzione perché il fatto non sussiste di [OSCURATO:PERSONA], quale am-ministratore della Siena color» e che «la sentenza penale di assoluzione(perché il fatto non sussiste) [è] riferita agli stessi fatti» alla base delleriprese per cui è causa.Inoltre, la Corte di cassazione ha già stabilito (v.

Cass. n.936 del 2025)che l'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87del 2024, nel riconoscere efficacia di giudicato nel processo tributarioNumero registro generale 20680/2021Numero sezionale 4164/2026Numero di raccolta generale 15475/2026Data pubblicazione 21/05/2026alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è ap-plicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza èdivenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alladata della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio dicassazione contro la sentenza tributaria d'appello.5.

Tale sentenza potrebbe spiegare efficacia di giudicato nel presentegiudizio o per il tributo e per la sanzione o per la sola sanzione a se-conda dell’interpretazione accolta dell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000, econ ordinanza interlocutoria n. 5714 del 4 marzo 2025 la Sezione Tri-butaria ha rimesso alle Sezioni Unite di codesta Suprema Corte la riso-luzione di questioni interpretative concernenti l’ambito di applicazionedell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74 del 2000.

In particolare, per quanto quiinteressa, in ordine ai limiti di estensione dell’efficacia del giudicatopenale nel procedimento tributario, anche di cassazione, in relazione alsolo profilo sanzionatorio ovvero anche all’accertamento del presuppo-sto impositivo.

P.Q.MLa Corte:dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale 20680/2021Numero sezionale 4164/2026Numero di raccolta generale 15475/2026Data pubblicazione 21/05/2026SIENA [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappre-sentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappre-sentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale eletto ex art. 16 sexiesD.L. n. 179/2012 presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certifi-cata: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:EMAIL];– controricorrenti –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della To-scana, n. 106/5/2021 depositata in data 26 gennaio 2021 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana,venivano accolti gli appelli riuniti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e così riformata lasentenza della Commissione tributaria provinciale di Siena n.37/2/2018 che aveva rigettato i ricorsi riuniti della società e dei sociavverso due avvisi di accertamento societari per II.DD. e IVA e sanzionie altrettanti avvisi IRPEF e sanzioni verso ciascuno dei due soci permaggior reddito di partecipazione, relativamente ai periodi di imposta2009 e 2010.2. A seguito di un controllo nei confronti della società emergeva la con-testazione di spese di sponsorizzazione nei confronti di ASD per opera-zioni ritenute inesistenti e di spese non inerenti, per l’acquisto di tele-visori e navigatori satellitari e per la partecipazione a convegni in KenyaNumero registro generale 20680/2021Numero sezionale 4164/2026Numero di raccolta generale 15475/2026Data pubblicazione 21/05/2026e a [OSCURATO:PERSONA]. Dai medesimi fatti derivava anche un processopenale nei confronti del legale rappresentante della società, conclusosicon sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.3. Il giudice di prime cure, integrato il litisconsorzio necessario nei con-fronti di entrambi i soci della società di persone, respingeva i ricorsiriuniti, ritenendo che la sentenza penale non fosse vincolante nel giu-dizio tributario che non vi fosse prova delle sponsorizzazioni e dellainerenza dei costi. La decisione veniva riformata dal giudice di appelloperché: «non può dubitarsi alla luce delle testimonianze rese nel giu-dizio penale (oltre che della conseguente sentenza di assoluzione per-ché il fatto non sussiste di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratoredella Siena color), della reale esistenza delle sponsorizzazioni negaledall'Agenzia delle Entrate; va, in particolare, tenuto presente che gliaccertamenti eseguiti nei confronti degli attuali appellanti erano con-seguenti a quello eseguito a carico dell'Associazione sportiva dilettan-tistica di Rapolano; nel corso di tale controllo era emerso che, effetti-vamente, il titolo di sponsorizzazioni, col quale era stato giustificato ilversamento di molte delle somme incassate dall'associazione sportivein questione, era, assai probabilmente, simulato; ciò aveva determi-nato l'Ade a procedere a verifiche presso gli sponsor, tra i quali, ap-punto, la Siena color; tuttavia, come confermato in sede testimonialedal funzionario dell'Agenzia delle entrate che aveva proceduto ai con-trolli in questione, nessuna, specifica prova (in altri casi costituita prin-cipalmente dal fatto che i versamenti per le sponsorizzazioni erano statiseguiti, dopo qualche giorno, da corrispondenti prelievi di contante, dipoco inferiori, contabilmente non giustificati) era emersa, specifica-mente, nei confronti della Siena color; a ciò deve aggiungersi il positivoriscontro, costituito dalle puntuali, ulteriori testimonianze, pure as-Numero registro generale 20680/2021Numero sezionale 4164/2026Numero di raccolta generale 15475/2026Data pubblicazione 21/05/2026sunte nel giudizio penale, che hanno confermato storicamente le Spon-sorizzazioni e hanno altresì confermato la veridicità delle fotografieprodotte dall'imputato e della loro collocazione temporale» (cfr. pp.8-9 sentenza).4. Inoltre, proseguiva il giudice, «anche sul punto degli ulteriori costideducibili contestati dall'Ufficio risultano fondate le difese degli attualiappellanti: che i televisori e i navigatori satellitari fossero stati acqui-stati per fungere da premi ai clienti più importanti è provato documen-talmente dalle fatture emesse dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], alle quali sopras'è fatto cenno, mentre la partecipazione al convegno in Kenya apparegiustificata dall'argomento del convegno stesso».5. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato a due motivi, cui replicano i contribuenti con contro-ricorso.Considerato che:1. Con la prima censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 54del d.P.R. 633/72, 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/73, 2697,2727, 2729 cod. civ. con riferimento al capo della decisione in cui haescluso l’inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione.2. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2697cod. civ. e 109 TUIR da parte del capo della sentenza che ha affermatol’inerenza dei costi (acquisto di televisori e navigatori satellitari e par-tecipazione a convegni in Kenya e a [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di ar-gomenti irrilevanti, quali l’emissione delle fatture da parte della stessasocietà contribuente e l’argomento formale dei convegni.Numero registro generale 20680/2021Numero sezionale 4164/2026Numero di raccolta generale 15475/2026Data pubblicazione 21/05/20263. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la decisione sulla questione sottesa al primomotivo, implica l’applicazione dell’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000,introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87.Tale disposto di legge, rubricato “Efficacia delle sentenze penali nelprocesso tributario e nel processo di Cassazione”, così dispone: «1. Lasentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'im-putato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento neiconfronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggettodi valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudi-cato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenzapenale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nelgiudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'a-dunanza in camera di consiglio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 siapplicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perchéil fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'inte-resse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o ne-goziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza persona-lità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'am-ministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o asso-ciati».4. La sentenza impugnata accerta che è intervenuta «sentenza di as-soluzione perché il fatto non sussiste di [OSCURATO:PERSONA], quale am-ministratore della Siena color» e che «la sentenza penale di assoluzione(perché il fatto non sussiste) [è] riferita agli stessi fatti» alla base delleriprese per cui è causa.Inoltre, la Corte di cassazione ha già stabilito (v. Cass. n.936 del 2025)che l'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87del 2024, nel riconoscere efficacia di giudicato nel processo tributarioNumero registro generale 20680/2021Numero sezionale 4164/2026Numero di raccolta generale 15475/2026Data pubblicazione 21/05/2026alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è ap-plicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza èdivenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alladata della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio dicassazione contro la sentenza tributaria d'appello.5. Tale sentenza potrebbe spiegare efficacia di giudicato nel presentegiudizio o per il tributo e per la sanzione o per la sola sanzione a se-conda dell’interpretazione accolta dell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000, econ ordinanza interlocutoria n. 5714 del 4 marzo 2025 la Sezione Tri-butaria ha rimesso alle Sezioni Unite di codesta Suprema Corte la riso-luzione di questioni interpretative concernenti l’ambito di applicazionedell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. In particolare, per quanto quiinteressa, in ordine ai limiti di estensione dell’efficacia del giudicatopenale nel procedimento tributario, anche di cassazione, in relazione alsolo profilo sanzionatorio ovvero anche all’accertamento del presuppo-sto impositivo. P.Q.MLa Corte:dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti