CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26535/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale locale all'esito del giudizio direttissimo, ritenendolo responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione di 186,55 grammi di cocaina e 532,75 grammi di marijuana, nonché degli artt. 81, 337 e 582 cod. pen. 2. Il primo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, è meramente reiterativo di censura già proposta in appello. Sul punto, la Corte territoriale ha svolto una compiuta valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione, immune dalle criticità dedotte. La Corte territoriale ha valorizzato il rilevante quantitativo di sostanza detenuta e la sua diversa tipologia — cannabis e cocaina —, ritenendo neutra la certificazione del SerD attestante la presa in carico del ricorrente per disturbo da uso di cocaina. Tale certificazione, infatti, «per un verso non spiega la detenzione di più di mezzo chilo di cannabis, dall'altro non giustifica il possesso di un quantitativo di cocaina (186,55 grammi) così rilevante, per di più distribuito in tre involucri in un unico contesto (sull'autovettura), da non poter essere destinato al consumo personale». 2. Il secondo motivo non è consentito. È inammissibile, infatti, il motivo che introduca per la prima volta in sede di legittimità una questione non devoluta al giudice di appello, non risultando prospettata nei motivi di gravame né adeguatamente allegata ai fini del principio di autosufficienza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). Ciò in quanto si deve evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (così Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01 che ha ritenuto inammissibile il dedotto vizio di motivazione della 2sentenza impugnata in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si era limitato a dolersi dell'illegittimo diniego all'imputato del beneficio della pena sospesa). 3. Il terzo motivo ribadisce il motivo di ricorso proposto con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 582 cod. pen. Il motivo è inammissibile in quanto meramente reiterativo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di Appello con percorso argomentativo logico e coerente. Va ricordato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1, co. 1, lett. c), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nelle sue modalità concrete non soffre le criticità dedotte. Scrive la Corte territoriale che l'entità delle lesioni procurate a ben cinque operanti, le modalità del fatto consistite in ripetuti speronamenti di autovetture in servizio nel coso della protratta e pericolosissima fuga posta in essere dall'imputato impediscono di ritenere l'offesa di particolare tenuità. Motivazione questa, che non si presta ad essere censurata in questa sede. 34. Quanto al motivo afferente al trattamento sanzionatorio, va rammentato che su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. «deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497). 5. Parimenti inammissibile, stante la patente genericità, è il motivo afferente il trattamento sanzionatorio e all'aumento apportato per effetto della continuazione. In proposito occorre rammentare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la . pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazione richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Detta pronuncia, in motivazione, ha ricordato come «ciò posto va tuttavia chiarito che l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi». Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni contenenti il trattamento sanzionatorio. Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. «deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al 4minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497). La Corte territoriale, rigettando il motivo di appello con il quale era stata invocata la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nel minimo edittale ha dato atto che nel caso di specie la pena è stata determinata muovendo dal minimo edittale previsto per il reato più grave (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con congrui aumenti per la continuazione con i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, 337 cod. pen. e 582 cod. pen., pervenendo così alla pena finale di anni tre, mesi due e giorni dieci di reclusione ed euro 12.100 di multa. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M