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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31516/2026

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i;lette le conclusioni scritte trasmesse in data 18 giugno 2026 dal Pubblico Ministero,in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perla inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni scritte trasmesse in data 6 luglio 2026, dal difensore delricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alle conclusioniscritte del Procuratore generale, insistendo per l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, haparzialmente confermato (rimodulando solo il trattamento sanzionatorio) ladecisione assunta dal Tribunale capitolino il 10 marzo 2025, che aveva riconosciutola responsabilità degli imputati per il reato di tentata estorsione aggravatacontinuata loro ascritto in concorso.novembre e 11 dicembre 2017.2.

Avverso tale sentenza ricorrono entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettividifensori di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, secondo quantodispone l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Con il primo motivo, la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] deduce laviolazione della legge penale ed il vizio di motivazione, per mancanza o meraapparenza, in relazione all’affermazione di responsabilità, censurando lavalutazione del compendio probatorio ritenuto non univoco e privo dei requisiti digravità, precisione e concordanza.

Lamenta il ricorrente che la Corte territorialeavrebbe attribuito all’imputato un ruolo propulsivo, sulla base della sola spenditadel suo nome, senza adeguata dimostrazione del suo effettivo coinvolgimento nellecondotte contestate e senza considerare l’assenza assoluta di prova della suapartecipazione agli episodi più chiaramente intimidatori, in particolare quelliconnotati dall’esibizione dell’arma.La difesa deduce inoltre il vizio di motivazione in relazione alla riferibilitàall’imputato delle utenze telefoniche localizzate, evidenziando che la Corte avrebbevalorizzato meri dati relazionali, senza verificare l’effettiva disponibilità dell’utenzanei momenti rilevanti della condotta e la concreta attribuibilità delle utenzeall’imputato.Ulteriore censura riguarda la mancata considerazione di una ricostruzionealternativa dei fatti: soggetti terzi avrebbero indebitamente speso il nomedell’imputato, sfruttandone la reputazione criminale, senza che ciò fossericonducibile a sua determinazione o mandato.

Si fa rilevare che il mancatoconfronto con tale ipotesi alternativa rende la motivazione apparente ed elusivadel canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.La difesa contesta, altresì, la qualificazione giuridica della condotta in terminidi tentata estorsione, assumendo la mancanza di atti idonei e univocamente direttia costringere la persona offesa a un atto di disposizione patrimoniale.

Evidenziaancora che le condotte descritte si risolverebbero in mere richieste di denaro,accompagnate da generici riferimenti intimidatori, al più riconducibili allafattispecie di minaccia, difettando sia l’effettiva efficacia coercitiva, che l’univocitàdegli atti di ritenuta intimidazione.Deduce infine il ricorrente la carenza di motivazione in ordine agli elementicostitutivi dell’ingiusto profitto e del correlativo danno, nonché l’assenza diadeguata valutazione della congruità e plausibilità della richiesta economica,ritenuta sproporzionata rispetto al contesto e non idonea ad integrare un’effettivaprospettiva di disposizione patrimoniale.3.2.

Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, censurando l’uso dei criteridi determinazione della pena, il diniego delle circostanze attenuanti generiche edil conseguente possibile giudizio di comparazione con la recidiva.La Corte d’appello avrebbe confermato il trattamento sanzionatorio, aderendosupinamente alla decisione di primo grado, senza autonoma rivalutazione deicriteri di cui all’art. 133 cod. pen. e senza adeguata considerazione degli elementifavorevoli dedotti dalla difesa.Si deduce, inoltre, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche siastato giustificato da motivazione stereotipata e sul richiamo “all’odiosità dellacondotta”, senza un effettivo confronto con le circostanze del caso concreto esenza nessuna valutazione complessiva della personalità dell’imputato.La difesa, da ultimo, censura, in quanto parimenti ritenuta carente, lamotivazione addotta per sostenere la correttezza del bilanciamento tra recidiva ecircostanze attenuanti, non essendo state esplicitate le ragioni per le quali la primasia stata ritenuta prevalente o comunque ostativa al riconoscimento delle seconde.4. [OSCURATO:PERSONA].4.1.

La difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce laviolazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192,comma 2, e 533 cod. proc. pen., censurando il percorso logico che conduceall’affermazione di responsabilità.

La Corte d’appello avrebbe fondato il giudizio dicolpevolezza su un quadro probatorio privo di certezza, attribuendo rilievo decisivoal solo aggancio dell’utenza telefonica alla cella ubicata nei pressi dello studio dellapersona offesa, senza adeguata considerazione della discrasia cronologica rispettoall’orario della minaccia e, conseguentemente, della prova della presenzadell’imputato nel luogo del fatto.4.2.

Con il secondo motivo, la difesa deduce ancora violazione di legge e viziodi motivazione in relazione all’art. 56, comma terzo, cod. pen., lamentando ilmancato riconoscimento della condotta di desistenza volontaria.

L’imputatoavrebbe, infatti, interrotto spontaneamente l’azione prima del suo compimento,senza porre in essere ulteriori atti esecutivi, con conseguente applicabilità dellarelativa causa generale di non punibilità.4.3.

Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 56, 629 e 612 cod. pen., lamentando il mancatoinquadramento del fatto nella diversa fattispecie di minaccia.

La difesa assumeche la Corte territoriale avrebbe desunto la consapevolezza dell’imputato in ordineal contesto intimidatorio senza adeguato confronto con le deduzioni difensive,pervenendo erroneamente alla configurabilità della tentata estorsione anzichédella sola minaccia.4.4.

Con il quarto motivo la difesa deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., censurando il diniegodelle circostanze attenuanti generiche, fondato su una valutazione stereotipatadella condotta e sulla sua asserita odiosità, senza adeguata considerazione deglielementi favorevoli dedotti dalla difesa, quali il ruolo marginale dell’imputato e laminore gravità del fatto in ragione della sua natura tentata.4.5.

La difesa deduce, altresì, con il quinto motivo, il mancato assolvimento,da parte della Corte, del dovere motivazionale in punto di recidiva, in forza delquale il giudice, anche a fronte della contestazione della recidiva, deve verificarein concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo indice di riprovevolezza dellacondotta e di pericolosità dell’autore, avuto riguardo ai criteri elaborati sul temadella recidiva dalla giurisprudenza di legittimità.Da ultimo, si lamenta la mancanza di uno specifico onere motivazionale inordine alla maggior caratura criminale dell’imputato, ritenuta in concretoindimostrata.5.

Con le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. il 6 luglio 2026, ildifensore di [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale,ripetendo in sintesi il contenuto dei motivi di ricorso originari, così manifestandola ritenuta inconsistenza delle ragioni spese dall’Accusa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Evidenti ragioni di sintesi sistematica consigliano la trattazione unitaria deimotivi di ricorso comuni, attingendo questi, sia pur sotto i diversi angoli prospetticidella inosservanza della regola processuale sulla valutazione della prova e del viziodi motivazione, il medesimo punto in diritto della decisione, ossia l’apprezzamentodella efficacia dimostrativa della voce narrante (persona offesa), come riscontratada elementi esterni al narrato.Saranno, quindi, trattati in idem i motivi comuni svolti nell’interesse deiricorrenti, portando -tali motivi- censura ai criteri di valutazione del compendioprobatorio di natura logica e storico-dichiarativa ed all’esame dei fatti, giacchétutti tali argomenti appaiono orientati verso la medesima soluzione processuale.1.1.

Inammissibili, a fronte della doppia decisione conforme di condanna,fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, si rivelano ledoglianze (comuni ai ricorrenti ed articolate da entrambi nel primo motivo deirispettivi ricorsi) svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza delcompendio probatorio ed al travisamento della prova identificativa degli agenti, inquanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di nuova valutazione dellacapacità dimostrativa del compendio già formatosi nel merito, che è esclusa dalperimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità.

Il sindacato del giudice dilegittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto averificare che quest’ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea arappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, daargomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole dellalogica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabiliincongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioniin essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti delprocesso" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti asostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiatasotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01).Segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazionediversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla suacontraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusionedel processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzianoragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2,n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O. Rv. 262965-01).Le censure svolte dai ricorrenti con detti motivi si risolvono peraltro nellapedissequa riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice dellarevisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcunragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione.

QuestaCorte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso percassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamenteindeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con leragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01), e che le ragioni di tale necessariacorrelazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fattoche quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez.2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01).

Più in particolare, si èritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvononella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

Nella medesima prospettiva è statarilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi silimitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentateal giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimentoimpugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).

E non ècomunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi diappello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnatameramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentataavverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisivitàrispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01).1.2.

Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte dimerito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudicedi primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente (pagine da 4 a 6della sentenza impugnata) che la persona offesa ha descritto, con dovizia diparticolari, sia le modalità dei fatti, che i caratteri somatici degli agenti,riconoscendoli subito dopo in fotografia.

Il che riverbera effetti euristici positivianche quanto al peso da attribuire ai diversi e autonomi elementi di collegamentotra i soggetti agenti ed i fatti contestati (localizzazione delle utenze digitali in uso),giacché, da un lato, la correttezza dei primi riconoscimenti fotografici è stataconfermata dal teste di polizia giudiziaria, mentre la collocazione degli agenti neipressi dei luoghi ove le minacce estorsive sono state portate alle diverse personeoffese è stata corroborata dai dati di tracciamento di utenze cellulari che la Cortericonosce, con motivazione logica, certamente in uso agli imputati al momento deifatti.Le perquisizioni domiciliari effettuate presso le dimore dei ricorrenti hannofornito altri elementi di riscontro positivo al narrato, come pure la Corte territorialenon ha mancato di evidenziare.Si tratta, quindi, della praticata valorizzazione di elementi del tutto autonomirispetto alla voce narrante, che già aveva indicato circostanze precise coincidenticon quelle descritte da altri testi indifferenti.Appare pertanto meramente assertiva ed aspecifica, oltre che meramentereiterativa, la critica demolitoria proposta con i motivi di ricorso oggi all’esame,che non si confrontano assolutamente con la motivazione spesa sul punto dallaCorte territoriale ed anzi insistono nella richiesta di percorrere una mera ipotesialternativa, non altrimenti confermata.I dati certi, evidenziati nella doppia motivazione di merito, costituisconodunque un caleidoscopio indiziario che è stato, nella sede propria, composto in unmosaico di tessere collimanti (anche cronologicamente), secondo una logicaineccepibile, fondata essenzialmente sull’incrocio di dati narrativi, confermati daidati di tracciamento digitale, idonei a collegare una persona (che usa un dispositivoelettronico) ad un luogo.1.3.

Si può quindi fondatamente affermare che la ricostruzione logica dei fattisvolta nei gradi di merito ha correttamente consentito di ricostruire le vicendecontestate, assegnando a ciascuno degli imputati oggi ricorrenti i ruoli descrittinella imputazione e sviluppati più dettagliatamente nel corso della istruttoriadibattimentale svolta in primo grado.In punto di logica ricostruzione del fatto e riconoscimento delle rispettiveresponsabilità, dunque, la duplice pronuncia conforme, anche per come haargomentato l’apprezzamento della prova, non è censurabile con i motivi di ricorsonella sede di legittimità nei confronti dei nominati ricorrenti.2.

Quanto alla desistenza volontaria invocata dal [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivodi ricorso e preso in considerazione anche dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], il costruttomotivazionale su cui si fonda la decisione di conferma della Corte di appello non silimita a dichiarare la non applicabilità dell’istituto della desistenza volontaria (art.56, comma terzo, cod. pen.), ma evidenzia - con precisione - gli elementi di fattoche ne sono alla base, valorizzando la condotta materiale dei ricorrenti,consistente nella minaccia esplicita connessa alla mancata corresponsione di unasomma di denaro che gli agenti non avevano titolo a pretendere, il che consentedi ritenere compiuto il tentativo.

Vale sul punto il richiamo alla costantegiurisprudenza di questa Corte, che stima inaccessibile l’istituto della desistenza(scelta del legislatore di lasciare impunita la condotta di chi volontariamenteabbandona il proposito criminoso, per sua valutazione non influenzata da fattoriesterni) allorquando, nei reati a forma libera, il tentativo si sia compiuto con l’avviodel meccanismo causale che conduce, senza necessità di ulteriori azioni, allaconsumazione non realizzatasi per la risoluta opposizione della vittima (Sez. 2, n.16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677-01; Sez. 5, n. 17241 del20/01/2020, P., Rv. 279170-01; da ultimo, Sez. 2, n. 26607 del 20/05/2026,Corrao, non mass., in motivazione pag. 4).3.

Manifestamente infondato in diritto, oltre che aspecifico e reiterativo è ilmotivo (ancora una volta comune ai ricorrenti) speso dai difensori di entrambi iricorrenti in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come conato estorsivo,laddove l’esame delle condotte avrebbe dovuto portare i giudici del merito ariconoscere solo il “tipo” minaccia.La Corte di merito ha efficacemente argomentato la propria decisioneconfermativa anche su tale punto, evidenziando come la minaccia (portata da piùpersone riunite anche con arma) fosse verbalmente finalizzata (comeinsistentemente riferito dalla persona offesa e da testi indifferenti) ad ottenere laconsegna (sine titolo) di una considerevole somma di denaro contante.

Del resto,l’idoneità della minaccia ad attuare l’effetto costrittivo deve essere valutata exante e non può essere condizionata dalla ferma resistenza della vittima che siribella al giogo costrittivo (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv.276537-01).4.

Del pari inammissibili i motivi comuni spesi in tema di mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dosimetria della pena ericonoscimento della recidiva qualificata, avendo la Corte puntualmente edefficacemente argomentato su tutti gli aspetti ripetitivamente censurati, con ilrichiamo alle modalità dell’azione ed alla negativa personalità degli agenti.

LaCorte ha comunque applicato il criterio mitigatore descritto dal comma quartodell’art. 63 cod. pen., applicando per le ulteriori circostanze aggravanti contestatee riconosciute l’aumento del contenuto nel terzo, indicando specificamente di nonaver applicato alcun aumento per la riconosciuta recidiva qualificata.

Consegue lacarenza di interesse concreto (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.) alla deduzionedel vizio concernente la circostanza aggravante della recidiva, che non ha sortitoalcun effetto concretamente ingravescente.5.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibili i ricorsi, le parti private che lo hanno proposto devono esserecondannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi,per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sommache, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremilaper ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 14 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i;lette le conclusioni scritte trasmesse in data 18 giugno 2026 dal Pubblico Ministero,in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perla inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni scritte trasmesse in data 6 luglio 2026, dal difensore delricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alle conclusioniscritte del Procuratore generale, insistendo per l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, haparzialmente confermato (rimodulando solo il trattamento sanzionatorio) ladecisione assunta dal Tribunale capitolino il 10 marzo 2025, che aveva riconosciutola responsabilità degli imputati per il reato di tentata estorsione aggravatacontinuata loro ascritto in concorso.novembre e 11 dicembre 2017.2. Avverso tale sentenza ricorrono entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettividifensori di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, secondo quantodispone l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo motivo, la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] deduce laviolazione della legge penale ed il vizio di motivazione, per mancanza o meraapparenza, in relazione all’affermazione di responsabilità, censurando lavalutazione del compendio probatorio ritenuto non univoco e privo dei requisiti digravità, precisione e concordanza. Lamenta il ricorrente che la Corte territorialeavrebbe attribuito all’imputato un ruolo propulsivo, sulla base della sola spenditadel suo nome, senza adeguata dimostrazione del suo effettivo coinvolgimento nellecondotte contestate e senza considerare l’assenza assoluta di prova della suapartecipazione agli episodi più chiaramente intimidatori, in particolare quelliconnotati dall’esibizione dell’arma.La difesa deduce inoltre il vizio di motivazione in relazione alla riferibilitàall’imputato delle utenze telefoniche localizzate, evidenziando che la Corte avrebbevalorizzato meri dati relazionali, senza verificare l’effettiva disponibilità dell’utenzanei momenti rilevanti della condotta e la concreta attribuibilità delle utenzeall’imputato.Ulteriore censura riguarda la mancata considerazione di una ricostruzionealternativa dei fatti: soggetti terzi avrebbero indebitamente speso il nomedell’imputato, sfruttandone la reputazione criminale, senza che ciò fossericonducibile a sua determinazione o mandato. Si fa rilevare che il mancatoconfronto con tale ipotesi alternativa rende la motivazione apparente ed elusivadel canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.La difesa contesta, altresì, la qualificazione giuridica della condotta in terminidi tentata estorsione, assumendo la mancanza di atti idonei e univocamente direttia costringere la persona offesa a un atto di disposizione patrimoniale. Evidenziaancora che le condotte descritte si risolverebbero in mere richieste di denaro,accompagnate da generici riferimenti intimidatori, al più riconducibili allafattispecie di minaccia, difettando sia l’effettiva efficacia coercitiva, che l’univocitàdegli atti di ritenuta intimidazione.Deduce infine il ricorrente la carenza di motivazione in ordine agli elementicostitutivi dell’ingiusto profitto e del correlativo danno, nonché l’assenza diadeguata valutazione della congruità e plausibilità della richiesta economica,ritenuta sproporzionata rispetto al contesto e non idonea ad integrare un’effettivaprospettiva di disposizione patrimoniale.3.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, censurando l’uso dei criteridi determinazione della pena, il diniego delle circostanze attenuanti generiche edil conseguente possibile giudizio di comparazione con la recidiva.La Corte d’appello avrebbe confermato il trattamento sanzionatorio, aderendosupinamente alla decisione di primo grado, senza autonoma rivalutazione deicriteri di cui all’art. 133 cod. pen. e senza adeguata considerazione degli elementifavorevoli dedotti dalla difesa.Si deduce, inoltre, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche siastato giustificato da motivazione stereotipata e sul richiamo “all’odiosità dellacondotta”, senza un effettivo confronto con le circostanze del caso concreto esenza nessuna valutazione complessiva della personalità dell’imputato.La difesa, da ultimo, censura, in quanto parimenti ritenuta carente, lamotivazione addotta per sostenere la correttezza del bilanciamento tra recidiva ecircostanze attenuanti, non essendo state esplicitate le ragioni per le quali la primasia stata ritenuta prevalente o comunque ostativa al riconoscimento delle seconde.4. [OSCURATO:PERSONA].4.1. La difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce laviolazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192,comma 2, e 533 cod. proc. pen., censurando il percorso logico che conduceall’affermazione di responsabilità. La Corte d’appello avrebbe fondato il giudizio dicolpevolezza su un quadro probatorio privo di certezza, attribuendo rilievo decisivoal solo aggancio dell’utenza telefonica alla cella ubicata nei pressi dello studio dellapersona offesa, senza adeguata considerazione della discrasia cronologica rispettoall’orario della minaccia e, conseguentemente, della prova della presenzadell’imputato nel luogo del fatto.4.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce ancora violazione di legge e viziodi motivazione in relazione all’art. 56, comma terzo, cod. pen., lamentando ilmancato riconoscimento della condotta di desistenza volontaria. L’imputatoavrebbe, infatti, interrotto spontaneamente l’azione prima del suo compimento,senza porre in essere ulteriori atti esecutivi, con conseguente applicabilità dellarelativa causa generale di non punibilità.4.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 56, 629 e 612 cod. pen., lamentando il mancatoinquadramento del fatto nella diversa fattispecie di minaccia. La difesa assumeche la Corte territoriale avrebbe desunto la consapevolezza dell’imputato in ordineal contesto intimidatorio senza adeguato confronto con le deduzioni difensive,pervenendo erroneamente alla configurabilità della tentata estorsione anzichédella sola minaccia.4.4. Con il quarto motivo la difesa deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., censurando il diniegodelle circostanze attenuanti generiche, fondato su una valutazione stereotipatadella condotta e sulla sua asserita odiosità, senza adeguata considerazione deglielementi favorevoli dedotti dalla difesa, quali il ruolo marginale dell’imputato e laminore gravità del fatto in ragione della sua natura tentata.4.5. La difesa deduce, altresì, con il quinto motivo, il mancato assolvimento,da parte della Corte, del dovere motivazionale in punto di recidiva, in forza delquale il giudice, anche a fronte della contestazione della recidiva, deve verificarein concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo indice di riprovevolezza dellacondotta e di pericolosità dell’autore, avuto riguardo ai criteri elaborati sul temadella recidiva dalla giurisprudenza di legittimità.Da ultimo, si lamenta la mancanza di uno specifico onere motivazionale inordine alla maggior caratura criminale dell’imputato, ritenuta in concretoindimostrata.5. Con le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. il 6 luglio 2026, ildifensore di [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale,ripetendo in sintesi il contenuto dei motivi di ricorso originari, così manifestandola ritenuta inconsistenza delle ragioni spese dall’Accusa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Evidenti ragioni di sintesi sistematica consigliano la trattazione unitaria deimotivi di ricorso comuni, attingendo questi, sia pur sotto i diversi angoli prospetticidella inosservanza della regola processuale sulla valutazione della prova e del viziodi motivazione, il medesimo punto in diritto della decisione, ossia l’apprezzamentodella efficacia dimostrativa della voce narrante (persona offesa), come riscontratada elementi esterni al narrato.Saranno, quindi, trattati in idem i motivi comuni svolti nell’interesse deiricorrenti, portando -tali motivi- censura ai criteri di valutazione del compendioprobatorio di natura logica e storico-dichiarativa ed all’esame dei fatti, giacchétutti tali argomenti appaiono orientati verso la medesima soluzione processuale.1.1. Inammissibili, a fronte della doppia decisione conforme di condanna,fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, si rivelano ledoglianze (comuni ai ricorrenti ed articolate da entrambi nel primo motivo deirispettivi ricorsi) svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza delcompendio probatorio ed al travisamento della prova identificativa degli agenti, inquanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di nuova valutazione dellacapacità dimostrativa del compendio già formatosi nel merito, che è esclusa dalperimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice dilegittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto averificare che quest’ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea arappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, daargomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole dellalogica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabiliincongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioniin essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti delprocesso" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti asostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiatasotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01).Segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazionediversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla suacontraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusionedel processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzianoragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2,n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O. Rv. 262965-01).Le censure svolte dai ricorrenti con detti motivi si risolvono peraltro nellapedissequa riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice dellarevisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcunragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione. QuestaCorte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso percassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamenteindeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con leragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01), e che le ragioni di tale necessariacorrelazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fattoche quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez.2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01). Più in particolare, si èritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvononella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). Nella medesima prospettiva è statarilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi silimitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentateal giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimentoimpugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). E non ècomunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi diappello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnatameramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentataavverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisivitàrispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01).1.2. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte dimerito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudicedi primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente (pagine da 4 a 6della sentenza impugnata) che la persona offesa ha descritto, con dovizia diparticolari, sia le modalità dei fatti, che i caratteri somatici degli agenti,riconoscendoli subito dopo in fotografia. Il che riverbera effetti euristici positivianche quanto al peso da attribuire ai diversi e autonomi elementi di collegamentotra i soggetti agenti ed i fatti contestati (localizzazione delle utenze digitali in uso),giacché, da un lato, la correttezza dei primi riconoscimenti fotografici è stataconfermata dal teste di polizia giudiziaria, mentre la collocazione degli agenti neipressi dei luoghi ove le minacce estorsive sono state portate alle diverse personeoffese è stata corroborata dai dati di tracciamento di utenze cellulari che la Cortericonosce, con motivazione logica, certamente in uso agli imputati al momento deifatti.Le perquisizioni domiciliari effettuate presso le dimore dei ricorrenti hannofornito altri elementi di riscontro positivo al narrato, come pure la Corte territorialenon ha mancato di evidenziare.Si tratta, quindi, della praticata valorizzazione di elementi del tutto autonomirispetto alla voce narrante, che già aveva indicato circostanze precise coincidenticon quelle descritte da altri testi indifferenti.Appare pertanto meramente assertiva ed aspecifica, oltre che meramentereiterativa, la critica demolitoria proposta con i motivi di ricorso oggi all’esame,che non si confrontano assolutamente con la motivazione spesa sul punto dallaCorte territoriale ed anzi insistono nella richiesta di percorrere una mera ipotesialternativa, non altrimenti confermata.I dati certi, evidenziati nella doppia motivazione di merito, costituisconodunque un caleidoscopio indiziario che è stato, nella sede propria, composto in unmosaico di tessere collimanti (anche cronologicamente), secondo una logicaineccepibile, fondata essenzialmente sull’incrocio di dati narrativi, confermati daidati di tracciamento digitale, idonei a collegare una persona (che usa un dispositivoelettronico) ad un luogo.1.3. Si può quindi fondatamente affermare che la ricostruzione logica dei fattisvolta nei gradi di merito ha correttamente consentito di ricostruire le vicendecontestate, assegnando a ciascuno degli imputati oggi ricorrenti i ruoli descrittinella imputazione e sviluppati più dettagliatamente nel corso della istruttoriadibattimentale svolta in primo grado.In punto di logica ricostruzione del fatto e riconoscimento delle rispettiveresponsabilità, dunque, la duplice pronuncia conforme, anche per come haargomentato l’apprezzamento della prova, non è censurabile con i motivi di ricorsonella sede di legittimità nei confronti dei nominati ricorrenti.2. Quanto alla desistenza volontaria invocata dal [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivodi ricorso e preso in considerazione anche dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], il costruttomotivazionale su cui si fonda la decisione di conferma della Corte di appello non silimita a dichiarare la non applicabilità dell’istituto della desistenza volontaria (art.56, comma terzo, cod. pen.), ma evidenzia - con precisione - gli elementi di fattoche ne sono alla base, valorizzando la condotta materiale dei ricorrenti,consistente nella minaccia esplicita connessa alla mancata corresponsione di unasomma di denaro che gli agenti non avevano titolo a pretendere, il che consentedi ritenere compiuto il tentativo. Vale sul punto il richiamo alla costantegiurisprudenza di questa Corte, che stima inaccessibile l’istituto della desistenza(scelta del legislatore di lasciare impunita la condotta di chi volontariamenteabbandona il proposito criminoso, per sua valutazione non influenzata da fattoriesterni) allorquando, nei reati a forma libera, il tentativo si sia compiuto con l’avviodel meccanismo causale che conduce, senza necessità di ulteriori azioni, allaconsumazione non realizzatasi per la risoluta opposizione della vittima (Sez. 2, n.16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677-01; Sez. 5, n. 17241 del20/01/2020, P., Rv. 279170-01; da ultimo, Sez. 2, n. 26607 del 20/05/2026,Corrao, non mass., in motivazione pag. 4).3. Manifestamente infondato in diritto, oltre che aspecifico e reiterativo è ilmotivo (ancora una volta comune ai ricorrenti) speso dai difensori di entrambi iricorrenti in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come conato estorsivo,laddove l’esame delle condotte avrebbe dovuto portare i giudici del merito ariconoscere solo il “tipo” minaccia.La Corte di merito ha efficacemente argomentato la propria decisioneconfermativa anche su tale punto, evidenziando come la minaccia (portata da piùpersone riunite anche con arma) fosse verbalmente finalizzata (comeinsistentemente riferito dalla persona offesa e da testi indifferenti) ad ottenere laconsegna (sine titolo) di una considerevole somma di denaro contante. Del resto,l’idoneità della minaccia ad attuare l’effetto costrittivo deve essere valutata exante e non può essere condizionata dalla ferma resistenza della vittima che siribella al giogo costrittivo (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv.276537-01).4. Del pari inammissibili i motivi comuni spesi in tema di mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dosimetria della pena ericonoscimento della recidiva qualificata, avendo la Corte puntualmente edefficacemente argomentato su tutti gli aspetti ripetitivamente censurati, con ilrichiamo alle modalità dell’azione ed alla negativa personalità degli agenti. LaCorte ha comunque applicato il criterio mitigatore descritto dal comma quartodell’art. 63 cod. pen., applicando per le ulteriori circostanze aggravanti contestatee riconosciute l’aumento del contenuto nel terzo, indicando specificamente di nonaver applicato alcun aumento per la riconosciuta recidiva qualificata. Consegue lacarenza di interesse concreto (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.) alla deduzionedel vizio concernente la circostanza aggravante della recidiva, che non ha sortitoalcun effetto concretamente ingravescente.5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibili i ricorsi, le parti private che lo hanno proposto devono esserecondannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi,per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sommache, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremilaper ciascuno dei ricorrenti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 14 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31516/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris