CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 22900/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 17 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di Sassari in data 21 ottobre 2014 4 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli ari:t. 110, 628, co. 1 e 3 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Mancanza e illogicità della motivazione ex art. 606 lett. E) c.p.p. in merito al giudizio di responsabilità dell'imputato. Nello specifico, si censurava la conclusione cui erano giunti i giudici di merito circa la penale responsabilità del Piana, in quanto il quadro istruttorio non sarebbe stato univoco in ossequio al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] re