CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19779/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
([OSCURATO:PERSONA] 46T01 F839R), [OSCURATO:PERSONA], na-to a [OSCURATO:PERSONA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](SA) alla via di [OSCURATO:PERSONA], 118 (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 59A31 F912F), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente inMontalto di Castro (VT) alla [OSCURATO:PERSONA]Acquario, 5 (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 48R17G283C), rappresentati e difesi – giusta procura speciale rilasciata su foglioseparato ed allegato al ricorso – dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. FNC DTR68A19 H703M), patrocinante in Cassazione, con il quale eleggono domici-lio digitale presso la pec [OSCURATO:EMAIL] e, per quanto possa occorrere, fisico in Roma alla Rampa delle MuraAurelie n. 9 indicando altresì per le comunicazioni il [OSCURATO:TELEFONO].RicorrentecontroAgenzia delle Dogane – [OSCURATO:PERSONA] SettoreAgricolo.Numero registro generale 2005/2022Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19779/2026Data pubblicazione 14/06/2026Intimataavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 5371 depositata il 20luglio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Dopo che la [OSCURATO:SOCIETA]. (che successivamente aveva assun-to la denominazione sociale di [OSCURATO:SOCIETA].) aveva ricevuto contributiall'esportazione di pomodori per l'anno 1998, con atto del 14 ottobre 2008l'Agenzia delle Dogane, sulla scorta di atti provenienti dall'Autorità cana-dese ed attestanti la falsità dei documenti doganali apparentemente pro-venienti dalla Dogana di quel paese, accertava che i prodotti agricoli nonerano stati esportati in Canada, ma negli [OSCURATO:PERSONA].L'Agenzia delle Dogane, quindi, ai sensi del r.d. n° 639/1910, ingiun-geva a Pietro e [OSCURATO:PERSONA], nonché a [OSCURATO:PERSONA], in qualità diamministratori della [OSCURATO:SOCIETA]., la restituzione dei contributi pre-detti, ammontanti ad euro 956.939,95, al netto dell'escussione di garan-zie.Gli intimati proponevano opposizione, ma il Tribunale di Roma rigetta-va la domanda.Dello stesso segno era la decisione della Corte d'appello, che con lasentenza indicata in intestazione rigettava l'impugnazione degli intimati.2.- Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli in-timati, affidando il gravame a quattro mezzi illustrati da memoria.L'Agenzia delle Dogane è rimasta intimata, benché l'Avvocatura gene-rale dello Stato, che la difendeva nei gradi di merito, abbia ricevuto tem-pestiva notifica del ricorso per cassazione in data 19 gennaio 2022, entroil termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ.Numero registro generale 2005/2022Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19779/2026Data pubblicazione 14/06/2026Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE3.- Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 112, 167, 345 del cod. proc. civ., 2033 del cod.civ., error in procedendo e nullità della sentenza, ex art. 360 n° 3 e 4 delcodice di rito.La Corte ha dichiarato inammissibile l'eccezione di carenza di legitti-mazione passiva sollevata dagli intimati – i quali asserivano di non averrivestito cariche amministrative sociali all'epoca dei fatti – in quanto for-mulata per la prima volta nel giudizio di appello.Nondimeno, l'eccezione predetta era una mera difesa, e poteva essererilevata d'ufficio dal giudice e formulata anche in secondo grado.4.- Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e per caren-za di interesse.La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'eccezione di carenzadi legittimazione passiva, osservando che essa era stata avanzata per laprima volta in appello e che gli opponenti avevano “sul punto già accettatoil contraddittorio” (sentenza pagina 3).Ora, è vero che la carenza di legittimazione passiva è rilevabile d'uffi-cio e che la relativa eccezione è formulabile dalla parte anche in appello,ma a condizione, però, che il giudice non abbia espressamente deciso laquestione (giudicato esplicito) oppure le parti l'abbiano trattata ed il giudi-ce non l'abbia esplicitamente affrontata, andando direttamente al merito(giudicato implicito): nei quali casi non basta la mera riproposizione dellaeccezione, ma, salvo che il giudice abbia fatto ricorso al criterio della “ra-gione più liquida”, occorre un appello incidentale affinché la questionepossa essere esaminata dal secondo giudice (sul che si veda la recenteCass., Sez. Un., 29 agosto 2025 n° 24172).Numero registro generale 2005/2022Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19779/2026Data pubblicazione 14/06/2026Nella presente vicenda i ricorrenti hanno fondato il motivo asserendoche la carenza di legittimazione passiva sarebbe una mera difesa, ma nonhanno trascritto (né riassunto, ex art. 366 n° 6 cod. proc. civ.) gli atti delprimo grado, né l'appello proposto: sicché questa Corte non è in grado distabilire se tale questione (che non rientra tra quelle insanabili elencatedalla citata Cass., Sez. Un., n° 24172/2025) potesse essere introdotta perla prima volta o rimessa in discussione nel giudizio d'appello, oppure se sudi essa si fosse effettivamente formato il giudicato.In ogni caso la Corte, pur esordendo con la dichiarazione di inammissi-bile dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva (sentenza pagina3), l'ha poi nella sostanza esaminata, ritenendo che il titolo dal quale trae-va origine la pretesa di restituzione del contributo scaturisse dai fatti illeci-ti contestati unitariamente agli intimati sulla base di rapporti investigativie di indagini della Guardia di finanza (sentenza pagina 5): sicché i ricor-renti non hanno nemmeno interesse a dolersi del formale rilievo di inam-missibilità, dato che l'eccezione stessa è stata esaminata nel merito dallaCorte territoriale.5.- Col secondo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell'art. 360n° 3 cod. proc. civ., della falsa applicazione dell'art. 2033 del cod. civ. edegli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986 n° 898.La Corte avrebbe ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse indebitamentericevuto i contributi (cosiddette “restituzioni all'esportazione”) per l'anno1998 e che, pertanto, dovesse restituirli.Da tale premessa la Corte avrebbe tratto, però, anche l'erronea conse-guenza che gli amministratori fossero solidalmente obbligati con la societàa tale restituzione: per contro, la società aveva personalità distinta daisoggetti che la amministravano, e tale coobbligazione non poteva esserepredicata nemmeno sulla scorta degli artt. 2 e 3 della legge n° 898/1986,dato che secondo tali norme l'obbligo restitutorio gravava sul percettore osull'autore materiale dell'illecito.Numero registro generale 2005/2022Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19779/2026Data pubblicazione 14/06/20266.- Il mezzo è inammissibile, non cogliendo l'esatta ratio decidendidella sentenza gravata.Quest'ultima, infatti, ha ritenuto (sentenza pagina 5) che, nonostantel'archiviazione intervenuta in sede penale, la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse ot-tenuto la sovvenzione a seguito di un illecito commesso dagli amministra-tori, i quali erano, dunque, tenuti in solido a restituirla.In ogni modo, anche a non condividere lo snodo logico seguito dallaCorte territoriale, il mezzo non merita, comunque, accoglimento, pur do-vendosi procedere, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.,alla correzione della motivazione della sentenza impugnata.Agli intimati, infatti, è stata ingiunta, in solido con la Conservieras.p.a., la restituzione dei contributi FEOGA indebitamente ricevuti perl'anno 1998.Ora, come già chiarito da Cass., sez. I, 26 settembre 2019, n° 24040,il cui orientamento è perfettamente in linea con quello della Corte di Giu-stizia UE (CGUE C-281/07 del 15 gennaio 2009), l'inquadramento delladomanda proposta dall'Agenzia delle Dogane nella disciplina dettata dalloart. 2033 cod. civ. (predicato dalla sentenza a pagina 4 e non contrastatodai ricorrenti) non osta all'applicazione del Reg. n° 95/2988/Ce del Consi-glio del 18 dicembre 1995 (“Regolamento del Consiglio relativo alla tuteladegli interessi finanziari delle Comunità”), applicabile ratione temporis (erichiamato anche dalla decisione gravata, pagina 4, sebbene solo in puntodi prescrizione).[OSCURATO:PERSONA], infatti, detta una “normativa generale relativa a deicontrolli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardantiirregolarità relative al diritto comunitario” (art. 1, primo comma), preci-sando che “[c]ostituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizio-ne del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di unoperatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pre-giudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite,Numero registro generale 2005/2022Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19779/2026Data pubblicazione 14/06/2026sorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovverouna spesa indebita” (secondo comma).Tra le conseguenze di tale irregolarità il predetto Regolamento annove-ra non solo l'applicazione di sanzioni amministrative (art. 5), ma anche lealtre “misure” previste dall'art. 4, tra le quali “l'obbligo di versare o rim-borsare gli importi dovuti o indebitamente percetti”.Da ultimo, il successivo art. 7 del menzionato Regolamento prevedeche “[l]e misure e sanzioni amministrative comunitarie” possono “appli-carsi alle persone che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità,nonché a quelle tenute a rispondere della medesima o a evitare che siacommessa”.Tenuto conto di tale ultima disposizione, è dunque evidente che la ri-chiesta di restituzione del contributo indebitamente erogato, sebbene fon-data sull'art. 2033 cod. civ., poteva essere indirizzata dall'Agenzia delleDogane non solo alla società che aveva ricevuto la “restituzione all'espor-tazione”, ma anche a coloro che avevano “partecipato all'esecuzione dellairregolarità”, tra i quali andavano sicuramente annoverati gli amministra-tori della società di capitali beneficiaria della sovvenzione, tenuti a svolge-re il loro incarico con la diligenza del mandatario ed a vigilare sul generaleandamento della gestione, nonché ad impedire il compimento di atti pre-giudizievoli o ad eliminare o attenuare le conseguenze dannose (art. 2392cod. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdotte col d.lgs. 17 gennaio2003, n° 6, vigente ratione temporis).Ora, tenuto conto del precetto di legge, è palese che quanto a Pietrodi autosufficienza, in quanto non allega se egli rimase estraneo all'attivitàpreparatoria dell'illecito (realizzata, come si legge nella stessa sentenza,anche tramite la predisposizione di documenti falsi).Numero registro generale 2005/2022Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19779/2026Data pubblicazione 14/06/2026Quanto, invece, agli altri ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] è stato ammini-stratore unico dal 18 marzo 1999 e [OSCURATO:PERSONA] liquidatore sino al 5 apri-le 2007: essi, dunque, avendo assunto i rispettivi uffici dopo il 1998,avrebbero dovuto eliminare o attenuare le conseguenze dannose dell'illeci-to, ma il motivo non lo afferma, cadendo ancora una volta nel difetto diautosufficienza.Per tutti vale comunque la constatazione che il mezzo non chiarisce se,nonostante la cessazione della carica di amministratore unico o l'assunzio-ne dell'incarico di liquidatore, i ricorrenti fossero comunque rimasti estra-nei alla compagine sociale o ad altri incarichi societari.7.- Col terzo mezzo i ricorrenti deducono, in base all'art. 360 n° 3cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione del r.d. n° 639/1910,degli artt. 2033 e 2697 del cod. civ.La Corte d'appello ha erroneamente posto a carico degli intimati l'one-re probatorio, sull'altrettanto erroneo rilievo che il giudizio di opposizioneall'ingiunzione era di accertamento negativo della pretesa della PA, nelquale l'opponente assumeva la veste di attore.Al contrario, era la PA attore sostanziale e, come tale, su di essa gra-vava l'onere di provare sia l'assenza di una ragione giustificativa del con-tributo, sia l'esistenza di un obbligo restitutorio a carico degli intimati.Con la quarta doglianza, fondata sull'art. 360, n° 4 del codice di rito,i ricorrenti deducono un error in procedendo e la nullità della sentenza permotivazione apparente in ordine alla prova della causa solvendi da partedella PA, nonché violazione degli artt. 132, secondo comma, n° 4, cod.proc. civ. e 111, sesto comma, della Costituzione.Nell'appello gli intimati avevano contestato l'apprezzamento degli ele-menti probatori documentali effettuato dal primo giudice, facendo osser-vare che dai certificati di sbarco (“landing certificates”) prodotti dall'Agen-zia delle Dogane emergeva che i pomodori erano stati esportati in Cana-da; che non vi era alcun elemento dal quale desumere che i prodotti orto-Numero registro generale 2005/2022Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19779/2026Data pubblicazione 14/06/2026frutticoli fossero successivamente transitati negli USA; che i funzionari ca-nadesi avevano riferito che l'autenticità dei documenti non potesse essereaffermata; che a tali funzionari “sembrava” che quasi tutte le transazionidoganali di pomodori introdotti in Canada fossero state restituite o espor-tate dal deposito doganale; che, sempre secondo tali funzionari, i pomo-dori importati nell'ambito delle altre transazioni erano stati esportati versogli [OSCURATO:PERSONA] e non consumati in Canada, ma tali affermazioni eranosprovviste di alcun documento attestante la successiva riesportazione ne-gli USA.Nonostante le critiche svolte al percorso motivazionale di apprezza-mento delle prove, il Giudice di appello avrebbe meramente richiamato ipercorsi argomentativi del primo giudice con formule di stile, senza espor-re le ragioni del suo convincimento.8.- Appare opportuno esaminare con precedenza il quarto mezzo, cheè infondato.Com'è noto, la motivazione apparente sussiste allorquando, pur nonmancando un testo in senso materiale, lo stesso non contenga una effetti-va esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le ar-gomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico destinato a sorreggere il decisum, rimettendo all'interprete, comenon consentito, il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipo-tetiche congetture (ex multis, da ultimo, Cass., sez. L, 28 agosto 2024 n°23286, con menzione di altri precedenti).Ora, la Corte territoriale non ha affatto aderito acriticamente alla valu-tazione delle prove fatta dal primo giudice, ma ha chiarito che il Tribunaleaveva congruamente motivato in ordine alla fondatezza della pretesa re-stitutoria avanzata dall'Agenzia delle Dogane, fondandosi sulla documen-tazione prodotta da quest'ultima e, in particolare, accertando l'irregolaritàdei certificati di immissione in consumo in Canada della merce esportata ela falsità delle firme e dei timbri apposti sui documenti di sbarco dellaNumero registro generale 2005/2022Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19779/2026Data pubblicazione 14/06/2026merce, nonché citando i rapporti investigativi del 19 settembre 2001, del5 febbraio e del 7 marzo 2003.Tale motivazione eccede sicuramente il limite minimo previsto dagliartt. 132 n° 4 e 111 Cost. e va dunque esente da ogni rimprovero di “ap-parenza”, che invece i ricorrenti le muovono.Tanto premesso e passando ora al terzo motivo, giova rammentareche il principio dell'onere della prova è una regola residuale di giudizio, nelsenso che, ove le risultanze istruttorie non consentano di ritenere provati ifatti costitutivi del diritto azionato, il giudice deve respingere o accoglierela domanda a seconda che fosse l'attore onerato di fornire la prova di talifatti, oppure il convenuto tenuto a fornire la prova della loro insussistenza.Complementare a tale principio è quello di acquisizione probatoria, invirtù del quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale chesia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono,tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giu-dice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convinci-mento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente,escludersi la utilizzabilità di una prova fornita da una parte per trarne ar-gomenti favorevoli alla controparte (per tutte: Cass., sez. III, 13 aprile2023 n° 9863).Ciò premesso, è evidente che la questione dell'inversione dell'onereprobatorio posta col terzo mezzo si appalesa del tutto irrilevante, dato chela Corte di merito, pur errando nel predicare un onere probatorio a caricodegli ingiunti, ha poi ritenuto provata la domanda di ripetizione dei contri-buti sulla scorta dei documenti allegati dall'Agenzia, considerati sufficienti(con apprezzamento non censurabile in sede di legittimità) alla dimostra-zione dell'obbligo di restituzione.9.- Alla soccombenza dei ricorrenti non segue la loro condanna alla ri-fusione delle spese, in quanto l'Agenzia non si è costituita.Numero registro generale 2005/2022Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19779/2026Data pubblicazione 14/06/2026Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico solidaledei ricorrenti, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a caricosolidale dei ricorrenti, ove dovuto.Così deciso in Roma il 24 marzo 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino