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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 44185/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sette di arresto ed euro millecento di ammenda per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un taser, un coltello con manico in legno e lama di cm 6,00 nonché un nerbo di bue, sequestrati durante un normale controllo.

2. Avverso detto provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], con il difensore nominato di fiducia, affidandosi a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., il travisamento della prova, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'asserita mancanza del "giustificato motivo" ai sensi dell'art. 4

I. n. 110 del 1975.

In particolare, viene evidenziato come non sia stata considerata rilevante la circostanza, affermata dall'imputato e documentata dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui l'imputato portava gli oggetti di cui all'imputazione quali strumenti utili al lavoro da egli svolto.

La motivazione sarebbe viziata nella parte in cui i giudici d'appello hanno ritenuto determinante ai fini della decisione che l'imputato al momento del controllo indossasse una giacca - circostanza denunciata come inesistente agli atti - e che il coltello avesse una lunghezza di 60 cm.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione rispetto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ritenendo, invece, che ci fossero tutti gli elementi per riconoscere all'imputato l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

2.3. Con le conclusioni scritte, presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, il difensore ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito specificate.

2. Questa Corte ha recentemente affermato che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

3. Ciò premesso, va rilevato come il ricorrente abbia effettivamente dimostrato che nella sentenza d'appello, diversamente da quella di primo grado, è stato aggiunto che, al momento del controllo l'imputato indossava abiti non compatibili con l'attività lavorativa dallo stesso svolta (nella specie una giacca) e che egli non forniva alcuna giustificazione in ordine al possesso degli oggetti sequestrati, tra cui viene considerato un coltello con la lama di cm 60 (ripetuto più volte: pag. 1, 3 e 5), invece dei 6 cm indicati nel capo d'imputazione e nella sentenza confermata.

3.1. La motivazione della sentenza di secondo grado risulta quindi viziata dalla diversa considerazione sulle dimensioni della lama del coltello (da 6 cm diventa di 60 cm), dalla specificazione sull'abbigliamento - "nella specie una giacca" - dell'imputato al momento del controllo ritenuto incompatibile con l'attività lavorativa di allevatore e dalla diversa considerazione che emerge dalla lettura sulle dichiarazioni rese dall'imputato sul "giustificato motivo" che gli avrebbe consentito di portare con sé gli oggetti in sequestro.

3.2. In particolare il giudice di primo grado afferma che "l'imputato, durante il suo esame, ha negato l'addebito e si è contraddetto rispetto a quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti ai militari operanti", quindi, "non è risultato credibile"; la sentenza d'appello, invece, riporta che l'imputato "non forniva alcuna giustificazione in ordine al possesso dei predetti oggetti", il che è smentito documentalmente dalla produzione delle dichiarazioni rese dall'operante Incorvaia (pag. 8 del verbale di fonoregistrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e dall'imputato (pag. 4 e 5 del verbale di fonoregistrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

4. Dalle considerazioni che precedono deriva l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.

Così deciso in data 13 aprile 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sette di arresto ed euro millecento di ammenda per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un taser, un coltello con manico in legno e lama di cm 6,00 nonché un nerbo di bue, sequestrati durante un normale controllo. 2. Avverso detto provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], con il difensore nominato di fiducia, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., il travisamento della prova, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'asserita mancanza del "giustificato motivo" ai sensi dell'art. 4 I. n. 110 del 1975. In particolare, viene evidenziato come non sia stata considerata rilevante la circostanza, affermata dall'imputato e documentata dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui l'imputato portava gli oggetti di cui all'imputazione quali strumenti utili al lavoro da egli svolto. La motivazione sarebbe viziata nella parte in cui i giudici d'appello hanno ritenuto determinante ai fini della decisione che l'imputato al momento del controllo indossasse una giacca - circostanza denunciata come inesistente agli atti - e che il coltello avesse una lunghezza di 60 cm. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione rispetto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ritenendo, invece, che ci fossero tutti gli elementi per riconoscere all'imputato l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 2.3. Con le conclusioni scritte, presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, il difensore ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito specificate. 2. Questa Corte ha recentemente affermato che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. 3. Ciò premesso, va rilevato come il ricorrente abbia effettivamente dimostrato che nella sentenza d'appello, diversamente da quella di primo grado, è stato aggiunto che, al momento del controllo l'imputato indossava abiti non compatibili con l'attività lavorativa dallo stesso svolta (nella specie una giacca) e che egli non forniva alcuna giustificazione in ordine al possesso degli oggetti sequestrati, tra cui viene considerato un coltello con la lama di cm 60 (ripetuto più volte: pag. 1, 3 e 5), invece dei 6 cm indicati nel capo d'imputazione e nella sentenza confermata. 3.1. La motivazione della sentenza di secondo grado risulta quindi viziata dalla diversa considerazione sulle dimensioni della lama del coltello (da 6 cm diventa di 60 cm), dalla specificazione sull'abbigliamento - "nella specie una giacca" - dell'imputato al momento del controllo ritenuto incompatibile con l'attività lavorativa di allevatore e dalla diversa considerazione che emerge dalla lettura sulle dichiarazioni rese dall'imputato sul "giustificato motivo" che gli avrebbe consentito di portare con sé gli oggetti in sequestro. 3.2. In particolare il giudice di primo grado afferma che "l'imputato, durante il suo esame, ha negato l'addebito e si è contraddetto rispetto a quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti ai militari operanti", quindi, "non è risultato credibile"; la sentenza d'appello, invece, riporta che l'imputato "non forniva alcuna giustificazione in ordine al possesso dei predetti oggetti", il che è smentito documentalmente dalla produzione delle dichiarazioni rese dall'operante Incorvaia (pag. 8 del verbale di fonoregistrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e dall'imputato (pag. 4 e 5 del verbale di fonoregistrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 4. Dalle considerazioni che precedono deriva l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Così deciso in data 13 aprile 2023
Sentenza Cassazione n. 44185/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris