CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17971/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso relativamente alla richiesta riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 25 maggio 2021, il Tribunale di Milano ha condannato Maurizio TAGLIAFERRI alla pena di mesi 3 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen. (così giuridicamente qualificata la condotta di cui al capo C) ed al reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. (capo A) ed al contempo ha assolto l'imputato in ordine ai reati di cui ai capi B), D) ed E) del capo di imputazione. 2. La Procura della Repubblica di Milano ed il TAGLIAFERRI hanno proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano. 3. Con sentenza deliberata in data 22 giugno 2022, la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha condannato l'imputato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 500,00 di multa, previa riqualificazione della condotta di cui al capo C) nel reato di estorsione. 4. Maurizio TAGLIAFERRI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo dedotto, l'erronea applicazione degli artt. 393 e 629 cod. pen. 5. Secondo la difesa, la Corte territoriale ha erroneamente riqualificato il fatto nel reato di estorsione sull'erroneo presupposto che la mancanza di prova in ordine al quantum del credito vantato dall'imputato escluderebbe la convinzione soggettiva dell'esistenza di un diritto tutelabile in sede civile. Il ricorrente ha rimarcato che la stessa persona offesa ha riconosciuto di aver effettivamente illegittimamente alienato i beni di proprietà dell'imputato e che il TAGLIAFERRI si è limitato a chiederne la restituzione o il risarcimento. La Corte di merito avrebbe, inoltre, erroneamente affermato che il dolo del reato di estorsione sarebbe desumibile dalla particolare veemenza del comportamento violento dell'imputato, affermazione che si pone in contrasto con quanto affermato sul punto dalla più recente giurisprudenza di legittimità. 5.1. La difesa chiede, inoltre, l'accoglimento del motivo di appello con il quale il ricorrente lamentava l'erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. in quanto la pena irrogata è stata ridotta in misura inferiore ad un terzo con conseguente erroneità della determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono. 2. La Corte territoriale, con motivazione apparente e non coerente con le risultanze istruttorie, ha ritenuto che la pretesa del TAGLIAFERRI non fosse fondata sulla ragionevole convinzione che tale richiesta di risarcimento potesse trovare tutela in sede giudiziaria, sottolineando la carenza della prova in ordine alla sussistenza ed al quantum del diritto vantato dal ricorrente. I giudici di appello, senza argomentare in alcun modo sul punto, non hanno tenuto in conto che la stessa persona offesa ha ammesso di essersi disfatta degli oggetti di proprietà dell'imputato e che tale comportamento ha provocato la violenta esplicazione della pretesa risarcitoria da parte del TAGLIAFERRI. Il percorso motivazionale utilizzato appare molto labile ed apodittico, è evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi in ordine all'effettiva sussistenza della pretesa risarcitoria alla luce delle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa.Appare, peraltro, incongruo il riferimento alla carenza di prova in ordine al quantum del risarcimento richiesto dal ricorrente in quanto tale carenza non può incidere sull'eventuale esistenza di un diritto risarcitorio da parte del TAGLIAFERRI. Ciò in considerazione del fatto che, nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'agente esercita, con modi illeciti, una pretesa che, anche se in concreto infondata, potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria in quanto non del tutto esorbitante rispetto a quella vantata nella realtà; mentre, nel delitto di estorsione l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della ingiustizia della sua pretesa. 2.1. Deve essere, inoltre, evidenziato l'errore di diritto contenuto nella motivazione della sentenza impugnata: la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che la condotta descritta alla lettera C) del capo di incolpazione non possa esser riqualificata giuridicamente nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in considerazione della particolare «veemenza del comportamento violento attuato contro la persona offesa» che costituirebbe «elemento sintomatico del dolo di estorsione» (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). Orbene tale asserzione si pone in contrasto con il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui i reati di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si distinguono tra loro in considerazione del diverso elemento soggettivo e non in considerazione della gravità della condotta violenta o minatoria posta in essere dall'agente (vedi Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02; da ultimo Sez. 2, n. 46195 del 21/10/2022, Amendola, non massinnata). 3. Il secondo motivo di impugnazione è assorbito dall'accoglimento del primo motivo. 4. L'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo esame in ordine alla qualificazione giuridica della condotta descritta nella lettera C) del capo di imputazione, consegue all'accoglimento del primo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Cos