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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20352/2026

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delMinistro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] per la Sardegna,in persona del Dirigente generale pro tempore, e Ufficio ScolasticoRegionale [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, in persona del Dirigentegenerale pro tempore, rappresentati e difesi ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale p.e.c.come da Registri di Giustizia- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza n. 67/2025 della Corte d’appello di Cagliari SezioneDistaccata di Sassari.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22919/2025Numero sezionale 762/2026Numero di raccolta generale 20352/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 16/06/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
delMinistro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] per la Sardegna,in persona del Dirigente generale pro tempore, e Ufficio ScolasticoRegionale [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, in persona del Dirigentegenerale pro tempore, rappresentati e difesi ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale p.e.c.come da Registri di Giustizia- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza n. 67/2025 della Corte d’appello di Cagliari SezioneDistaccata di Sassari.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22919/2025Numero sezionale 762/2026Numero di raccolta generale 20352/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 16/06/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20352/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris