CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21258/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 21/09/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione in parte residua. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza del Tribunale di Livorno del precedente 06/03/2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata penalmente responsabile del delitto di omesso versamento dell'IVA e condannata alla pena ritenuta di giustizia, concedendo alla medesima il beneficio della sospensione condizionale e disponendo l'integrazione del dispositivo della decisione di primo grado con l'indicazione della condanna alle pene accessorie di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) e comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, ritualmente argomentata in parte motiva. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della Tognozzi, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in punto di denegata applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Rileva, in particolare, che la Corte territoriale ha argomentato il diniego sul duplice rilievo che ,l'importo del tributo il cui versamento era stato omesso superava di 12.000,00 euro la soglia prevista dalla norma incriminatrice e che la società di cui era legale rappresentante l'imputata aveva accumulato un debito nei confronti dell'Erario di rilevantissima entità, disattendendo in tal modo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indicata esimente può trovare applicazione, in relazione alla fattispecie delittuosa oggetto di contestazione, anche a fronte di un superamento della soglia di punibilità pari al 10% del tributo non versato e attribuendo, nel contempo, rilievo a un dato - il debito erariale - del tutto inconferente e, peraltro, assolutamente generico. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 45 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata applicazione dell'esimente della forza maggiore. Sostiene al riguardo che i giudici del merito avrebbero negato l'applicabilità di tale causa di non punibilità sull'erroneo rilievo che era indimostrato che l'imputata avesse assunto le dovute iniziative funzionali all'estinzione del debito e che era egualmente non riscontrata la dedotta carenza di liquidità della società, smentendo tale assunto, per un verso, la relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], attestante, per l'appunto, l'anzidetta carenza nel momento in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento e, per altro verso, il verbale del 17/12/2015 contenente la determina di presentazione della domanda di concordato preventivo e l'istanza di dilazionamento del debito, acquisiti agli atti all'udienza dibattimentale del successivo 15/11/2016.3. Il medesimo difensore ha, poi, presentato una memoria di replica alla requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, con la quale si è associato alla richiesta, avanzata da quest'ultimo, di accoglimento del primo motivo di ricorso ed ha perorato, inoltre, l'accoglimento anche di quello ulteriore, ribadendo le considerazioni che ne avevano giustificato la proposizione. 4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Fondato e perciò meritevole di accoglimento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in punto di denegata applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la decisione - fondata sul non lieve importo della parte del tributo eccedente la soglia oggetto dell'omesso versamento e sull'entità complessiva del debito contratto nei confronti dell'Erario - contrasterebbe con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'anzidetta causa di non punibilità trova applicazione, con riguardo al delitto in contestazione, anche a fronte di un superamento della soglia di punibilità pari al 10% del tributo non versato ed attribuirebbe, inoltre, specifica rilevanza a un dato - qual è il debito erariale - del tutto inconferente. Rileva al riguardo il Collegio che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, peraltro evocata dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, è orientata a ritenere che, con riguardo al delitto in contestazione, possa trovare applicazione la menzionata esimente laddove l'omissione abbia avuto ad oggetto importi lievemente eccedenti la soglia di punibilità. Merita menzione, in tal senso, la recente pronunzia di legittimità in cui, in relazione a una vicenda concreta in cui l'omissione eccedente la soglia era pari al 4% circa dell'importo di quest'ultima, è stato affermato il principio che «In tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000,00 dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale» (così Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 25/03/2019, Canella, Rv. 276546-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 15020 del 22/01/2019, Moiola, Rv. 275931-01, Sez. 3, n.13218 del 20/11/2015, dep. 01/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266570-01 e Sez. 3, n. 40774 del 05/05/2015, Falconieri, Rv. 265079-01). Si ritiene, tuttavia, che, ai fini dell'applicabilità dell'indicata esimente, il dato fattuale del modesto superamento della soglia di punibilità assuma rilevanza solo in presenza delle ulteriori condizioni indicate dall'art. 131-bis cod. pen. e quindi, in primis, della scarsa gravità complessiva della condotta. Orbene, nella vicenda concreta la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui trattasi facendo generico riferimento a una circostanza - la rilevante entità del debito dell'imputata verso l'Erario, quantificato in euro 1.000.000,00 circa - della quale, tuttavia, non ha in alcun modo indicato la fonte di conoscenza, il che inficia la decisione assunta, in quanto preclude in radice la verifica della sua conformità al disposto della norma evocata, nell'interpretazione che di essa ha costantemente offerto, con riguardo al delitto in contestazione, la giurisprudenza di legittimità. 3. Privo di pregio risulta, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 45 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata applicazione dell'esimente della forza maggiore, sostenendo che tale decisione fonderebbe sull'erroneo rilievo che sia indimostrato che l'imputata si sia attivata per estinguere il debito e che sia del pari non riscontrata la dedotta carenza di liquidità della società, in quanto contrasterebbero con tale ultimo assunto la relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], attestante la sussistenza dell'anzidetta condizione all'atto in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento, nonché il verbale del 17/12/2015, contenente la determina di presentazione della domanda di concordato preventivo e l'istanza di dilazionamento del debito. In proposito si osserva che l'agitata doglianza, nella parte in cui è dedotto il vizio motivazionale, risulta caratterizzata da un'evidente genericità per indeterminatezza, non essendo stata allegata all'impugnativa documentazione alcuna a conforto dell'asserto, in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso.Sul punto giova richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità,. i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (in tal senso, Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01, Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994- 01 e Sez. 2, n. 26725 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Natale e altri, Rv. 256723-01). Nel contempo, va altresì posto in rilievo che non risulta configurabile neanche il dedotto vizio di violazione di legge, posto che la Corte territoriale ha escluso la configurabilità dell'esimente della forza maggiore recependo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo» (così Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967-01). 4. L'erronea applicazione della previsione dell'art. 131-bis cod. pen. dianzi evidenziata si traduce in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e impone, per l'effetto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui si è esclusa l'applicabilità dell'esimente del fatto di particolare tenuità, spettando al giudice di rinvio la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, della questione in oggetto. L'azionata impugnativa va dichiarata, invece, inammissibile nel resto, con conseguente irrevocabilità della sentenza oggetto di gravame nella parte relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile la sentenza nell