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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 38360/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atti separati, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo dell'Il dicembre 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Marsala in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 cod. pen. commesso in Marsala il 26 novembre 2019.

Rilevato che il motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], incentrato sulla mancata motivazione da parte della Corte di Appello della censura inerente alla mancanza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato.

Invero nella motivazione della sentenza si da atto che la persona offesa aveva presentato querela.

In ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), [Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S. Rv. 284844 nella quale si sono richiamati il principio enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 40150 del 21/06/2018 (secondo cui la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengano la sua esplicita manifestazione e, quindi, può essere riconosciuto anche nell'atto di con cui la persona offesa si costituisce parte civile nonché nella persistenza della costituzione nei successivi gradi di giudizio), nonché i consolidati precedenti nello stesso senso, fra cui Sez. 2 n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020 Rv 277801; Sez, 5 n, 43478 del 19/10/2001, Rv 220259].

La costituzione di parte civile di per sé è comportamento concludente che equivale alla manifestazione di volontà di punizione del colpevole, senza che rilevi, come sembra ipotizzare il ricorrente, che la stessa contenga anche la espressa menzione di tale volontà.

Rilevato che il motivo di ricorso presentato da Lanza è inammissibile in quanto meramente riproduttivo delle stesse censure già vagliate e disattese dalla Corte di Appello con percorso argomentativo coerente e logico, cui non si contrappone alcuna ragione in fatto e in diritto.

Sotto il profilo della affermazione della responsabilità, la Corte di Appello ha dato atto che il riconoscimento di Lanza era avvenuto a seguito della estrapolazione delle immagini dal sistema di videosorveglianza e dalla perizia antropometrica fondata su seria base scientifica.

Sotto il profilo del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte di Appello ha sottolineato, con un apprezzamento non sindacabile, che il danno complessivo apportato dalla condotta di reato e dal danneggiamento della porta di ingresso, non poteva essere ritenuto modesto.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atti separati, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo dell'Il dicembre 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Marsala in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 cod. pen. commesso in Marsala il 26 novembre 2019. Rilevato che il motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], incentrato sulla mancata motivazione da parte della Corte di Appello della censura inerente alla mancanza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato. Invero nella motivazione della sentenza si da atto che la persona offesa aveva presentato querela. In ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), [Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S. Rv. 284844 nella quale si sono richiamati il principio enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 40150 del 21/06/2018 (secondo cui la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengano la sua esplicita manifestazione e, quindi, può essere riconosciuto anche nell'atto di con cui la persona offesa si costituisce parte civile nonché nella persistenza della costituzione nei successivi gradi di giudizio), nonché i consolidati precedenti nello stesso senso, fra cui Sez. 2 n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020 Rv 277801; Sez, 5 n, 43478 del 19/10/2001, Rv 220259]. La costituzione di parte civile di per sé è comportamento concludente che equivale alla manifestazione di volontà di punizione del colpevole, senza che rilevi, come sembra ipotizzare il ricorrente, che la stessa contenga anche la espressa menzione di tale volontà. Rilevato che il motivo di ricorso presentato da Lanza è inammissibile in quanto meramente riproduttivo delle stesse censure già vagliate e disattese dalla Corte di Appello con percorso argomentativo coerente e logico, cui non si contrappone alcuna ragione in fatto e in diritto. Sotto il profilo della affermazione della responsabilità, la Corte di Appello ha dato atto che il riconoscimento di Lanza era avvenuto a seguito della estrapolazione delle immagini dal sistema di videosorveglianza e dalla perizia antropometrica fondata su seria base scientifica. Sotto il profilo del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte di Appello ha sottolineato, con un apprezzamento non sindacabile, che il danno complessivo apportato dalla condotta di reato e dal danneggiamento della porta di ingresso, non poteva essere ritenuto modesto. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibil4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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