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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09048/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23131/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.

PROV.

ROMA n. 9766/2022 depositata il 12/09/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate - riscossione e depositato in data 22.1.2015 avanti la [OSCURATO:PERSONA] di Roma il Sig. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], impugnava un preavviso di fermo amministrativo notificatogli in data 17.12.2014, contestando la debenza dell'importo di € 49.588,12 per crediti di natura tributaria. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Roma, con sentenza 9861/17, accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate - Riscossione soccombente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.000,00 oltre oneri da distrarsi in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario.

Il ricorrente, nella sua qualità di procuratore antistatario delle spese liquidate nella citata sentenza n. 9861/17, una volta decorso il termine lungo per il passaggio in giudicato della sentenza, attivava la procedura di ottemperanza disciplinata dall'art. 70 e ss. del d.lgs. 546/1992 e, in data 25.1.18, notificava alla parte soccombente Agenzia delle Entrate – Riscossione ed atto di diffida e messa in mora con invito a provvedere alla corresponsione dell'importo liquidato in suo favore in forza della sentenza n. 9861/17 della CTP di Roma per un importo complessivo di oneri e spese vive successiveall'emanazione della sentenza, di € 1.491,20 entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione.

In data 27.2.2018, spirato inutilmente il termine di 30 giorni, depositavainnanzi alla CTP di Roma ricorso, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. 546/1992, con il quale chiedeva l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9861/17 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma relativamente al capo di condanna al pagamento delle spese legali in favore del procuratore. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n. 3948/2019 dichiarava l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 546/1992 in quanto il ricorrente non aveva documentato l’avvenuta notifica del ricorso al Concessionario del Servizio di riscossione, soggetto a cui andavano rivolte le doglianze relative.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione e questa Corte con ordinanza n. 3294/2021 accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla competente CTP.

La causa veniva riassunta nei termini di legge innanzi alla Commissione Tributaria provinciale capitolina dall’odierno ricorrente e l’ADER, successivamente al deposito del ricorso in ottemperanza provvedeva alla corresponsione dell’importo dovuto in forza della sentenza n. 9861/2017. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n. 9766/2022 depositata in data 12.9.2022, pur avendo riconosciuto la soccombenza virtuale dell’Agenzia, liquidava le spese del primo giudizio di ottemperanza, di quello di legittimità e della presente fase, tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause comprese da € 1.101,00 ad € 5.200,00, sui minimi previsti (stante la natura seriale della causa, la mancata opposizione della resistente e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), con esclusione della fase istruttoria e di quella decisionale perché non svolte, liquidando complessivi € 440,00 per ciascuna delle due fasi di merito ed in complessivi € 708,00 per la fase di legittimità, oltre spese generali (15%), IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per ognuna delle treliquidazioni .

Avverso tale sentenza ricorre l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

Resta intimata la Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992, art. 75 disp. att. c.p.c., 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del ministero della giustizia nonché delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, nonché degli artt. art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; per avere la C.T.P. capitolina, in sede di rinvio, nella sentenza oggi gravata, proceduto alla liquidazione delle spese di soccombenza nella misura in essa indicata - complessivi € 440,00 per ciascuna delle due fasi di merito ed in complessivi € 708,00 per la fase di legittimità - operando una liquidazione omnicomprensiva e discostandosi in modo apprezzabile dai valori medi dei parametri di riferimento, oltre ad escludere talune voci ineludibili del processo ( fase istruttoria e decisionale).

Obietta che nella parte in cui ha operato una liquidazione delle spese legali omnicomprensiva dei gradi di merito e di legittimità, nonchè nella parte in cui ha omesso di liquidare i compensi della fase istruttoria e decisionale, per il primo grado e per il grado di rinvio e della fase decisionale per il giudizio di Cassazione, ancorchè le stesse siano state svolte (in ordine alla illegittima omissione della liquidazione di una fase di giudizio effettivamente svoltasi vedasi Cass. 4698/2019).

Evidenzia, in particolare, che per la fase istruttoria occorre considerare le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita' istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attivita' e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private; - che, per la per fase decisionale è necessario valutare le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione 2.Il ricorso si appalesa fondato.

Il motivo pone all’attenzione della Corte la questione circa la possibilità per il giudice, nel caso di assenza di accordo tra le parti circa la determinazione del compenso, ovvero in caso di liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente, ovvero in caso di liquidazione del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di poter derogare, sia pure in maniera motivata, ai minimi dettati dai parametri dettati in base alla previsione di cui all’art. 13 della legge n. 247/2012, per effetto della novella del d.m. n. 55 del 2014, operata dal d.m. n. 37 del 2018, e confermata dalle previsioni di cui al d.m. n. 147 del 2022.

3. Occorre premettere che i n tema di spese processuali, i parametri cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazionegiudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata» (v.

Cass. del 26/10/2018 ; Cass. n. del 10/05/2019 ).

3.1. La c.d. riforma Bersani (d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in l. n. 248/2006), ha comportato l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle prestazioni professionali, « l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime», sul presupposto che tale scelta fosse imposta dalla normativa di rango comunitario, che non tollerava più un’imposizione vincolante delle tariffe professionali, essendo incompatibile con i principi comunitari di libera concorrenza e libera circolazione delle persone e dei servizi (e ciò sebbene, come si dirà oltre, tale incompatibilità della precedente disciplina con gli obblighi derivanti non avesse avuto seguito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia). 3.2.L'art. 9, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27, ha provveduto all'abrogazione delle tariffe (comma 1), sostituendole con i parametri (comma 2), ed a tale intervento normativo fece seguito l'emanazione della l. 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento forense e dunque concernente, a differenza del d.l. n. 1/2012, soltanto gli avvocati e non anche le altre figure di professionisti, ma l'art. 13, commi 6 e 7, di tale legge riprende i parametri già introdotti per tutte le professioni intellettuali dal d.l. n. 1/2012.

Nelle more dell’emanazione della legge n. 247/2012, stante l’avvenuta abrogazione delle tariffe, era stato però emanato il d.m. n. 140/2012, volto a fissare i nuovi criteri di determinazione dei compensi dei professionisti forensi. 3.3.Successivamente è stato poi emesso il d.m. 10 marzo 2014, n.55, che ha sostituito integralmente, per gli esercenti la professione forense, sia la parte generale che quella che era loro specificamente dedicata (artt. 2 – 14) del d.m. 20 luglio 2012 n.140.

La novella, pur avendo lasciato immutato il criterio di liquidazione, per le quattro fasi processuali distinte già individuate, secondo una ripartizione valida per tutti gli organi giurisdizionali davanti ai quali venga svolta l'attività, e onnicomprensive, ha però nella sostanza confermato la possibilità di deroga ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzione massimi che il giudice può apportare ai valori medi, essendo stato valorizzato l'utilizzo dell'inciso “di regola” per indicare l'entità dell'aumento o della diminuzione, in quanto volto a sottendere come tali indicazioni non sono vincolanti per il giudice che può quindi anche discostarsi da esse nella misura che ritenga adeguata al caso specifico, purché ne dia conto in motivazione.

La successiva giurisprudenza di legittimità ha avallato tale lettura della norma, essendo pervenuta reiteratamente ad affermare che, nella vigenza delle previsioni di cui al d.m. n. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 05/05/2022; Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass. n. 89 del 07/01/2021, Cass. n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 11601 del 14/05/2018).

Resta però in ogni caso precluso al giudice di poter liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (cfr. ex plurimis Cass. civ., 31 gennaio 2017, n. 2386; Cass. civ., 31 luglio 2018, n. 20183; contra, Cass. civ., 17 gennaio 2018, n. 1018 e Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28267).

3.4. Il quadro normativo ha poi subito un’ulteriore variazione a seguito dell’emanazione del dm n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha modificato solo alcune delle previsioni del d.m. n. 55/2014.

Ai fini che rilevano la modifica ha integrato i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente artt. 4 e 19) precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50 % (per la sola fase istruttoria fino al 70 %) mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80 %, eliminando per il potere di riduzione l’espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l’interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari.

La significatività della modifica del testo delle norme richiamate si ricava anche dalle argomentazioni spese dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del decreto del 2018 (parere numero 02703/2017 del 27/12/2017), nel quale si sottolinea come tra gli obiettivi del Ministero vi fosse anche quello di “superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell’attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell’avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, limitando quindi “…. il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.

Nel parere, inoltre, si rimarcava come la modifica proposta non si palesasse in contrasto neanche con la normativa europea in materia anche alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 4.La conclusione per l’inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione non appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al d.m. n. 55 del 2014 del recente d.m. n. 147/2022, non applicabile alla presente fattispecie, in quanto entrata in vigore il 23 ottobre 2022, successivamente al deposito della sentenza gravata, che, come si evince anche dal parere reso dal Consiglio di Stato sul relativo schema (affare n. 00183/2022, reso all’esito dell’adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogena l’applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense.

4.1. Inoltre, come sancito dal decreto ministeriale n. 55 del 2014, articolo 18, nella formulazione applicabile ratione temporis , i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attivita’ inerente l’affare.

Il decreto ministeriale n. 147 del 2022, articolo 4, comma 1, ha aggiunto un comma 2 a questo articolo, prevedendo la possibilita’ di una liquidazione “per ciascuna fase o parte” quando pero’ l’affare si componga “di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata”.

Quel che dunque emerge evidente nel raffronto tra il testo applicabile alla fattispecie e la nuova formulazione e’ il permanere tendenziale del principio di onnicomprensivita’: la liquidazione di un compenso per fasi o parti e’ infatti possibile purche’, in ragione della materia trattata, la fase o la parte dell’affare per cui e’ stata prestata l’attivita’ stragiudiziale sia individuabile come “autonoma”; conferma questa ricostruzione la persistenza di un’unica voce nella tabella 25 che individua i parametri di liquidazione.

Questa interpretazione era – ed e’ – necessitata dal principio di correlazione tra il compenso e l’effettivita’ della prestazione professionale resa e puo’ ora trovare conferma proprio nella aggiunta, all’articolo 18, come riportata, del comma 2, di piu’ esplicita formulazione: in tal senso puo’ ritenersi che questo nuovo precetto assolva una funzione interpretativa, chiarendo il senso e la portata del comma 1( Cass. n. 28327/2023).

4.2. Deve poi recisamente negarsi ogni dubbio circa la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria.

Giova in tal senso ricordare come l’analogo dubbio postosi in relazione alla disciplina previgente la riforma del 2006 è stato ritenuto insussistente dalla giurisprudenza della CGUE, che con la sentenza del 19 febbraio 2002 C-35/99 (cd. caso Arduino), adito dal pretore di Pinerolo in merito alla paventata violazione dell'art. 85 trattato CE da parte della normativa italiana in materia di tariffe forensi, in quanto adottate da un ente qualificabile come associazione di imprese (il Consiglio nazionale forense), ha escluso la ricorrenza di intese restrittive della libertà di concorrenza.

La risposta dei giudici di Lussemburgo è però stata nel senso della piena compatibilità dei sistemi tariffari con il diritto comunitario della concorrenza, e ciò in quanto gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata.

Pur essendosi posto in rilevo che l'adozione di tariffe a livello nazionale può incidere sulla concorrenza e che, sebbene l'allora art. 85 del Trattato CE (ora art. 101 TFUE) riguardasse solo la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari, ciò non toglieva che tale disposizione, in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato (ora art. 5 TUE), obbligasse gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei ad eliminare l'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, tuttavia la Corte ha specificato che l'elaborazione di un progetto di tariffa per le prestazioni professionali non priva automaticamente la tariffa del suo carattere di normativa statale se, come nel caso italiano, lo Stato membro non rinunci ad esercitare il suo potere di decisione in ultima istanza o a controllare l'applicazione della tariffa stessa (punto 40), posto che al CNF era riservato soltanto il ruolo di proporre un progetto di tariffe, le quali venivano poi emanate dal Ministero della Giustizia, sentito il parere del CIP e previa consultazione obbligatoria del Consiglio di Stato (secondo quindi un procedimento di formazione del tutto analogo a quello attuale) (cfr. Cass. n. del 19/04/2023; Cass.del 13/04/2023; Cass. n. del 05/05/2022).

L’arresto del giudice di Lussemburgo è stato poi favorevolmente recepito dalla giurisprudenza nazionale, in quanto a far data da Cass. n. 7094 del 28 marzo 2006 è stato ribadito che, in tema di tariffe professionali degli avvocati, è valida la disposizione statale che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari (conf.

Cass. n. 15666/2007; Cass. n. 27090 del 15/12/2011; Cass. n. 15666 del 13/07/2007, che ha esteso la soluzione anche alla inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali dei dottori commercialisti; Cass. n. 15963/2011, quanto alle tariffe notarili).

5. La censura è quindi fondata, avendo la Commissione tributaria ritenuto congrua, a titolo di spese processuali - in relazione al valore della causa sino a 5.200,00 euro una somma inferiore, per i giudizi di merito e di legittimità a quelle risultante dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma primo, d.m. 55/2014, nel testo novellato dal d.m. 37/2018 (Cass.6518/2022; Cass. 23873/2021; Cass. 19482/2018; Cass.6306/2016); tenuto conto del valore della causa ricompreso nella suddetta fascia sino a 5.200,00 euro e dell’applicabilità del massimo dell’abbattimento, tenuto conto dei minimi tariffari (v., da ultimo, Cass. n. 9815/2023).

Pertanto, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, cui va demandata anche la regol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23131/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB. PROV. ROMA n. 9766/2022 depositata il 12/09/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate - riscossione e depositato in data 22.1.2015 avanti la [OSCURATO:PERSONA] di Roma il Sig. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], impugnava un preavviso di fermo amministrativo notificatogli in data 17.12.2014, contestando la debenza dell'importo di € 49.588,12 per crediti di natura tributaria. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Roma, con sentenza 9861/17, accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate - Riscossione soccombente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.000,00 oltre oneri da distrarsi in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario. Il ricorrente, nella sua qualità di procuratore antistatario delle spese liquidate nella citata sentenza n. 9861/17, una volta decorso il termine lungo per il passaggio in giudicato della sentenza, attivava la procedura di ottemperanza disciplinata dall'art. 70 e ss. del d.lgs. 546/1992 e, in data 25.1.18, notificava alla parte soccombente Agenzia delle Entrate – Riscossione ed atto di diffida e messa in mora con invito a provvedere alla corresponsione dell'importo liquidato in suo favore in forza della sentenza n. 9861/17 della CTP di Roma per un importo complessivo di oneri e spese vive successiveall'emanazione della sentenza, di € 1.491,20 entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione. In data 27.2.2018, spirato inutilmente il termine di 30 giorni, depositavainnanzi alla CTP di Roma ricorso, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. 546/1992, con il quale chiedeva l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9861/17 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma relativamente al capo di condanna al pagamento delle spese legali in favore del procuratore. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n. 3948/2019 dichiarava l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 546/1992 in quanto il ricorrente non aveva documentato l’avvenuta notifica del ricorso al Concessionario del Servizio di riscossione, soggetto a cui andavano rivolte le doglianze relative. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione e questa Corte con ordinanza n. 3294/2021 accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla competente CTP. La causa veniva riassunta nei termini di legge innanzi alla Commissione Tributaria provinciale capitolina dall’odierno ricorrente e l’ADER, successivamente al deposito del ricorso in ottemperanza provvedeva alla corresponsione dell’importo dovuto in forza della sentenza n. 9861/2017. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n. 9766/2022 depositata in data 12.9.2022, pur avendo riconosciuto la soccombenza virtuale dell’Agenzia, liquidava le spese del primo giudizio di ottemperanza, di quello di legittimità e della presente fase, tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause comprese da € 1.101,00 ad € 5.200,00, sui minimi previsti (stante la natura seriale della causa, la mancata opposizione della resistente e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), con esclusione della fase istruttoria e di quella decisionale perché non svolte, liquidando complessivi € 440,00 per ciascuna delle due fasi di merito ed in complessivi € 708,00 per la fase di legittimità, oltre spese generali (15%), IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per ognuna delle treliquidazioni . Avverso tale sentenza ricorre l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Resta intimata la Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992, art. 75 disp. att. c.p.c., 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del ministero della giustizia nonché delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, nonché degli artt. art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; per avere la C.T.P. capitolina, in sede di rinvio, nella sentenza oggi gravata, proceduto alla liquidazione delle spese di soccombenza nella misura in essa indicata - complessivi € 440,00 per ciascuna delle due fasi di merito ed in complessivi € 708,00 per la fase di legittimità - operando una liquidazione omnicomprensiva e discostandosi in modo apprezzabile dai valori medi dei parametri di riferimento, oltre ad escludere talune voci ineludibili del processo ( fase istruttoria e decisionale). Obietta che nella parte in cui ha operato una liquidazione delle spese legali omnicomprensiva dei gradi di merito e di legittimità, nonchè nella parte in cui ha omesso di liquidare i compensi della fase istruttoria e decisionale, per il primo grado e per il grado di rinvio e della fase decisionale per il giudizio di Cassazione, ancorchè le stesse siano state svolte (in ordine alla illegittima omissione della liquidazione di una fase di giudizio effettivamente svoltasi vedasi Cass. 4698/2019). Evidenzia, in particolare, che per la fase istruttoria occorre considerare le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita' istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attivita' e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private; - che, per la per fase decisionale è necessario valutare le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione 2.Il ricorso si appalesa fondato. Il motivo pone all’attenzione della Corte la questione circa la possibilità per il giudice, nel caso di assenza di accordo tra le parti circa la determinazione del compenso, ovvero in caso di liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente, ovvero in caso di liquidazione del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di poter derogare, sia pure in maniera motivata, ai minimi dettati dai parametri dettati in base alla previsione di cui all’art. 13 della legge n. 247/2012, per effetto della novella del d.m. n. 55 del 2014, operata dal d.m. n. 37 del 2018, e confermata dalle previsioni di cui al d.m. n. 147 del 2022. 3. Occorre premettere che i n tema di spese processuali, i parametri cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazionegiudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata» (v. Cass. del 26/10/2018 ; Cass. n. del 10/05/2019 ). 3.1. La c.d. riforma Bersani (d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in l. n. 248/2006), ha comportato l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle prestazioni professionali, « l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime», sul presupposto che tale scelta fosse imposta dalla normativa di rango comunitario, che non tollerava più un’imposizione vincolante delle tariffe professionali, essendo incompatibile con i principi comunitari di libera concorrenza e libera circolazione delle persone e dei servizi (e ciò sebbene, come si dirà oltre, tale incompatibilità della precedente disciplina con gli obblighi derivanti non avesse avuto seguito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia). 3.2.L'art. 9, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27, ha provveduto all'abrogazione delle tariffe (comma 1), sostituendole con i parametri (comma 2), ed a tale intervento normativo fece seguito l'emanazione della l. 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento forense e dunque concernente, a differenza del d.l. n. 1/2012, soltanto gli avvocati e non anche le altre figure di professionisti, ma l'art. 13, commi 6 e 7, di tale legge riprende i parametri già introdotti per tutte le professioni intellettuali dal d.l. n. 1/2012. Nelle more dell’emanazione della legge n. 247/2012, stante l’avvenuta abrogazione delle tariffe, era stato però emanato il d.m. n. 140/2012, volto a fissare i nuovi criteri di determinazione dei compensi dei professionisti forensi. 3.3.Successivamente è stato poi emesso il d.m. 10 marzo 2014, n.55, che ha sostituito integralmente, per gli esercenti la professione forense, sia la parte generale che quella che era loro specificamente dedicata (artt. 2 – 14) del d.m. 20 luglio 2012 n.140. La novella, pur avendo lasciato immutato il criterio di liquidazione, per le quattro fasi processuali distinte già individuate, secondo una ripartizione valida per tutti gli organi giurisdizionali davanti ai quali venga svolta l'attività, e onnicomprensive, ha però nella sostanza confermato la possibilità di deroga ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzione massimi che il giudice può apportare ai valori medi, essendo stato valorizzato l'utilizzo dell'inciso “di regola” per indicare l'entità dell'aumento o della diminuzione, in quanto volto a sottendere come tali indicazioni non sono vincolanti per il giudice che può quindi anche discostarsi da esse nella misura che ritenga adeguata al caso specifico, purché ne dia conto in motivazione. La successiva giurisprudenza di legittimità ha avallato tale lettura della norma, essendo pervenuta reiteratamente ad affermare che, nella vigenza delle previsioni di cui al d.m. n. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 05/05/2022; Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass. n. 89 del 07/01/2021, Cass. n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 11601 del 14/05/2018). Resta però in ogni caso precluso al giudice di poter liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (cfr. ex plurimis Cass. civ., 31 gennaio 2017, n. 2386; Cass. civ., 31 luglio 2018, n. 20183; contra, Cass. civ., 17 gennaio 2018, n. 1018 e Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28267). 3.4. Il quadro normativo ha poi subito un’ulteriore variazione a seguito dell’emanazione del dm n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha modificato solo alcune delle previsioni del d.m. n. 55/2014. Ai fini che rilevano la modifica ha integrato i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente artt. 4 e 19) precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50 % (per la sola fase istruttoria fino al 70 %) mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80 %, eliminando per il potere di riduzione l’espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l’interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari. La significatività della modifica del testo delle norme richiamate si ricava anche dalle argomentazioni spese dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del decreto del 2018 (parere numero 02703/2017 del 27/12/2017), nel quale si sottolinea come tra gli obiettivi del Ministero vi fosse anche quello di “superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell’attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell’avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, limitando quindi “…. il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”. Nel parere, inoltre, si rimarcava come la modifica proposta non si palesasse in contrasto neanche con la normativa europea in materia anche alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 4.La conclusione per l’inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione non appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al d.m. n. 55 del 2014 del recente d.m. n. 147/2022, non applicabile alla presente fattispecie, in quanto entrata in vigore il 23 ottobre 2022, successivamente al deposito della sentenza gravata, che, come si evince anche dal parere reso dal Consiglio di Stato sul relativo schema (affare n. 00183/2022, reso all’esito dell’adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogena l’applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense. 4.1. Inoltre, come sancito dal decreto ministeriale n. 55 del 2014, articolo 18, nella formulazione applicabile ratione temporis , i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attivita’ inerente l’affare. Il decreto ministeriale n. 147 del 2022, articolo 4, comma 1, ha aggiunto un comma 2 a questo articolo, prevedendo la possibilita’ di una liquidazione “per ciascuna fase o parte” quando pero’ l’affare si componga “di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata”. Quel che dunque emerge evidente nel raffronto tra il testo applicabile alla fattispecie e la nuova formulazione e’ il permanere tendenziale del principio di onnicomprensivita’: la liquidazione di un compenso per fasi o parti e’ infatti possibile purche’, in ragione della materia trattata, la fase o la parte dell’affare per cui e’ stata prestata l’attivita’ stragiudiziale sia individuabile come “autonoma”; conferma questa ricostruzione la persistenza di un’unica voce nella tabella 25 che individua i parametri di liquidazione. Questa interpretazione era – ed e’ – necessitata dal principio di correlazione tra il compenso e l’effettivita’ della prestazione professionale resa e puo’ ora trovare conferma proprio nella aggiunta, all’articolo 18, come riportata, del comma 2, di piu’ esplicita formulazione: in tal senso puo’ ritenersi che questo nuovo precetto assolva una funzione interpretativa, chiarendo il senso e la portata del comma 1( Cass. n. 28327/2023). 4.2. Deve poi recisamente negarsi ogni dubbio circa la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria. Giova in tal senso ricordare come l’analogo dubbio postosi in relazione alla disciplina previgente la riforma del 2006 è stato ritenuto insussistente dalla giurisprudenza della CGUE, che con la sentenza del 19 febbraio 2002 C-35/99 (cd. caso Arduino), adito dal pretore di Pinerolo in merito alla paventata violazione dell'art. 85 trattato CE da parte della normativa italiana in materia di tariffe forensi, in quanto adottate da un ente qualificabile come associazione di imprese (il Consiglio nazionale forense), ha escluso la ricorrenza di intese restrittive della libertà di concorrenza. La risposta dei giudici di Lussemburgo è però stata nel senso della piena compatibilità dei sistemi tariffari con il diritto comunitario della concorrenza, e ciò in quanto gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata. Pur essendosi posto in rilevo che l'adozione di tariffe a livello nazionale può incidere sulla concorrenza e che, sebbene l'allora art. 85 del Trattato CE (ora art. 101 TFUE) riguardasse solo la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari, ciò non toglieva che tale disposizione, in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato (ora art. 5 TUE), obbligasse gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei ad eliminare l'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, tuttavia la Corte ha specificato che l'elaborazione di un progetto di tariffa per le prestazioni professionali non priva automaticamente la tariffa del suo carattere di normativa statale se, come nel caso italiano, lo Stato membro non rinunci ad esercitare il suo potere di decisione in ultima istanza o a controllare l'applicazione della tariffa stessa (punto 40), posto che al CNF era riservato soltanto il ruolo di proporre un progetto di tariffe, le quali venivano poi emanate dal Ministero della Giustizia, sentito il parere del CIP e previa consultazione obbligatoria del Consiglio di Stato (secondo quindi un procedimento di formazione del tutto analogo a quello attuale) (cfr. Cass. n. del 19/04/2023; Cass.del 13/04/2023; Cass. n. del 05/05/2022). L’arresto del giudice di Lussemburgo è stato poi favorevolmente recepito dalla giurisprudenza nazionale, in quanto a far data da Cass. n. 7094 del 28 marzo 2006 è stato ribadito che, in tema di tariffe professionali degli avvocati, è valida la disposizione statale che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari (conf. Cass. n. 15666/2007; Cass. n. 27090 del 15/12/2011; Cass. n. 15666 del 13/07/2007, che ha esteso la soluzione anche alla inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali dei dottori commercialisti; Cass. n. 15963/2011, quanto alle tariffe notarili). 5. La censura è quindi fondata, avendo la Commissione tributaria ritenuto congrua, a titolo di spese processuali - in relazione al valore della causa sino a 5.200,00 euro una somma inferiore, per i giudizi di merito e di legittimità a quelle risultante dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma primo, d.m. 55/2014, nel testo novellato dal d.m. 37/2018 (Cass.6518/2022; Cass. 23873/2021; Cass. 19482/2018; Cass.6306/2016); tenuto conto del valore della causa ricompreso nella suddetta fascia sino a 5.200,00 euro e dell’applicabilità del massimo dell’abbattimento, tenuto conto dei minimi tariffari (v., da ultimo, Cass. n. 9815/2023). Pertanto, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, cui va demandata anche la regol