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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 27373/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4170-2025 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – per la correzione della sentenza n. 4288/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/02/2025 R.G.N. 15235/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.4170/2025 Cron.

Rep.

Ud08/07/2025 1.L’INPS propone istanza di correzione di errore materiale della sentenza della Corte di cassazione n.4288/2025, pubblicata il 19/2/2025, nella parte in cui, in dispositivo, ha statuito a carico del ricorrente la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 co.1-quater dPR 115/2002, nonostante il ricorso per cassazione dell’Istituto sia stato accolto e la sentenza impugnata sia stata cassata senza rinvio.

2. [OSCURATO:PERSONA], controricorrente nel citato giudizio, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 8 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.INPS deduce che l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato presuppone il fatto oggettivo del rigetto dell’impugnazione, senza alcun apprezzamento o valutazione da parte del giudice; pertanto, l’affermazione della debenza, a fronte di u n integrale accoglimento del proprio ricorso, costituisce un mero refuso, emendabile con la procedura di correzione di errore materiale.

Conclude per la correzione del dispositivo mediante sostituzione della parola “sussistono” con le parole “non sussistono”.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

3. Questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi(Cass. n. 19601/2011; Cass.

S.U. n. 16415/2018; Cass. n. 572/2019; Cass. n. 16877/2020; e ord. n. 4195/2023).

4. Nel caso in esame, considerato che il ricorso dell’INPS è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito, è evidente l’errore materiale in cui è incorsa la citata sentenza laddove nel dispositivo ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, misura che presuppone, invece, per dettato normativo (art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002), il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso.

5. Deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la sentenza n.4288/2025, attraverso l’indicazione nel 4° rigo del dispositivo della espressione “non sussistono” anziché “sussistono”; va anche disposta l’eliminazione dell’ultimo inciso “se dovuto” poiché è certa l’insussistenza dei presupposti processuali per la condanna al versamento del doppio del contributo unificato.

6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 21213/2013; Cass. n. 10203/2009; Cass., S.U. n. 9438/2002) nel senso che manca una parte soccombente in senso proprio ( ord. 26566/23); e nessuna statuizione sulle spese è dovuta “neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (Cass.

SU 29432/2024 ), poiché il “procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non é diretto a incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo” (Cass. ord. n.16032/25).

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo della sentenza Corte cassazione n. 4288/2025 sia corretto nei sensi di cui in motivazione.

Manda alla Cancelleria di annotare la correzio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4170-2025 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – per la correzione della sentenza n. 4288/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/02/2025 R.G.N. 15235/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.4170/2025 Cron. Rep. Ud08/07/2025 1.L’INPS propone istanza di correzione di errore materiale della sentenza della Corte di cassazione n.4288/2025, pubblicata il 19/2/2025, nella parte in cui, in dispositivo, ha statuito a carico del ricorrente la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 co.1-quater dPR 115/2002, nonostante il ricorso per cassazione dell’Istituto sia stato accolto e la sentenza impugnata sia stata cassata senza rinvio. 2. [OSCURATO:PERSONA], controricorrente nel citato giudizio, non ha svolto attività difensiva in questa sede. 3. La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 8 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.INPS deduce che l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato presuppone il fatto oggettivo del rigetto dell’impugnazione, senza alcun apprezzamento o valutazione da parte del giudice; pertanto, l’affermazione della debenza, a fronte di u n integrale accoglimento del proprio ricorso, costituisce un mero refuso, emendabile con la procedura di correzione di errore materiale. Conclude per la correzione del dispositivo mediante sostituzione della parola “sussistono” con le parole “non sussistono”. 2. Il ricorso è fondato e va accolto. 3. Questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi(Cass. n. 19601/2011; Cass. S.U. n. 16415/2018; Cass. n. 572/2019; Cass. n. 16877/2020; e ord. n. 4195/2023). 4. Nel caso in esame, considerato che il ricorso dell’INPS è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito, è evidente l’errore materiale in cui è incorsa la citata sentenza laddove nel dispositivo ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, misura che presuppone, invece, per dettato normativo (art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002), il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso. 5. Deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la sentenza n.4288/2025, attraverso l’indicazione nel 4° rigo del dispositivo della espressione “non sussistono” anziché “sussistono”; va anche disposta l’eliminazione dell’ultimo inciso “se dovuto” poiché è certa l’insussistenza dei presupposti processuali per la condanna al versamento del doppio del contributo unificato. 6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 21213/2013; Cass. n. 10203/2009; Cass., S.U. n. 9438/2002) nel senso che manca una parte soccombente in senso proprio ( ord. 26566/23); e nessuna statuizione sulle spese è dovuta “neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (Cass. SU 29432/2024 ), poiché il “procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non é diretto a incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo” (Cass. ord. n.16032/25). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo della sentenza Corte cassazione n. 4288/2025 sia corretto nei sensi di cui in motivazione. Manda alla Cancelleria di annotare la correzio
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