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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22473/2026

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a Corte d'appello di SalernoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Salerno haconfermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] in data 15 aprile 2025, con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalle circostanze diaver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede e destinate ad unpubblico servizio, in relazione alla sottrazione di monete e di carburante da undistributore pubblico.Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il ricorrente era statoriconosciuto come uno dei due soggetti, ripresi dalle telecamere a circuito chiusodi un distributore di carburante, che si erano appropriati di denaro (costituenteparte dell’incasso) riposto in portamonete situati su due banconi esterni deldistributore ed avevano inoltre fatto rifornimento di carburante alla propria autoper poi allontanarsi senza pagare.In assenza di presentazione di un atto qualificabile come querela, i giudici dimerito, richiamando un precedente della Terza Sezione di questa Corte (Sez. 3, n.13132 del 27/02/2025, Nicolicchia, Rv. 287789 – 01), hanno comunque ritenutoche il reato fosse procedibile di ufficio per la contestazione della circostanzaaggravante dell’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, talidovendosi intendere non solo il carburante ma anche l’incasso del distributore,trattandosi comunque di bene inerente al pubblico servizio.2.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione della disposizione di cui all’art.625, n. 7, cod. pen., per essere stata erroneamente riconosciuta la circostanzaaggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, anziché quella delmezzo fraudolento, con conseguente mancata declaratoria di non doversiprocedere per assenza della prevista condizione di procedibilità.2.2.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione della disposizione di cuiall’art. 624 cod. pen. e vizio di motivazione per aver la Corte di appello di Salernoritenuto accertata la penale responsabilità del ricorrente nonostante un quadroindiziario incerto sulla sua identificazione.2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’articolo131-bis cod. pen., nonostante le caratteristiche della condotta e l’esiguità deldanno.3.

Si è proceduto con rito cartolare e il Procuratore Generale ha depositatorequisitoria scritta, concludendo come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente motivo.2.

La sentenza impugnata ha ritenuto configurabile la circostanza aggravanteprevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., nella forma della destinazionedella cosa a pubblico servizio, valorizzando la natura dell’impianto di distribuzionee la funzione socialmente rilevante del bene carburante.

Tale conclusione, tuttavia,non può essere condivisa nei termini in cui è stata formulata.2.1.

Va anzitutto rilevato che il precedente di legittimità richiamato dalla Corteterritoriale concerne una fattispecie non pienamente sovrapponibile a quella inesame.

In quel caso, infatti, la sottrazione aveva ad oggetto il denaro costituentel’incasso custodito nell’apparato di pagamento self-service del distributore e laTerza Sezione di questa Corte ha ravvisato l’aggravante con riferimento alladiversa figura delle cose destinate a pubblica utilità, affermando che l’inerenza deldenaro al funzionamento dell’impianto consentisse di estendere ad esso la tutelaaggravata.

Si tratta, dunque, di approdo interpretativo riferito, da un lato, allanozione di pubblica utilità (e non di pubblico servizio) e, dall’altro, ad un bene –l’incasso contenuto nella colonnina automatica – strettamente inserito nel ciclofunzionale del servizio di erogazione.La presente vicenda riguarda invece l’aggravante della destinazione a pubblicoservizio, specificamente contestata, e beni diversi, costituiti dalle monete lasciatenei portamonete sul bancone esterno e dal carburante erogato all’autovetturadell’imputato.2.2.

Fatta tale precisazione, il Collegio ritiene che la circostanza aggravantein esame, per la sua incidenza sia sul trattamento sanzionatorio sia, dopo lariforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sul regime di procedibilità,non possa avere un’applicazione così estesa da riguardare qualsiasi bene che sitrovi in un luogo in cui si svolge un’attività aperta al pubblico o, in senso lato, utilealla generalità dei consociati; occorre piuttosto che la cosa sottratta abbia unadestinazione immediata e funzionale all’erogazione di un pubblico servizio.Muovendo da tale premessa, non può attribuirsi decisivo rilievo, nel presenteprocedimento, né al regime autorizzatorio cui sono soggetti gli impianti didistribuzione, né alla indubbia importanza del carburante per la mobilità dellepersone e per il trasporto delle merci.

Si tratta, infatti, di considerazioni chedescrivono il rilievo economico-sociale del settore, ma che non valgono, di per sé,a trasformare ogni bene presente all’interno o all’esterno della stazione di servizioin una cosa destinata a pubblico servizio ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen.Un’interpretazione diversa finirebbe per dilatare eccessivamente l’ambitoapplicativo dell’aggravante, rendendola suscettibile di estensione a una pluralitàindeterminata di beni commerciali riconducibili a settori regolati, autorizzati ocomunque incidenti su interessi della collettività, con esito non coerente con ilcarattere eccezionale della previsione aggravatrice.Con specifico riguardo ai beni oggetto della contestazione, deve osservarsiche il carburante custodito nelle cisterne del distributore ed erogato agli utenti è,nella sua destinazione immediata, un bene inserito in un rapporto di scambio traprivati: esso viene acquistato dall’esercente, detenuto nell’impianto e quindiceduto dietro corrispettivo ai clienti.

La sua destinazione prossima è dunqueessenzialmente commerciale.L’eventuale successivo impiego da parte dell’acquirente per finalità dispostamento personale o professionale attiene ad un uso solo mediato e ulteriore,che non consente di qualificare quel medesimo bene, prima del trasferimento,come direttamente destinato a pubblico servizio.Analogo rilievo vale, a maggior ragione, per le monete contenute neiportamonete appoggiati sul bancone esterno, le quali non risultano integrate nelfunzionamento di un servizio pubblico, ma costituiscono denaro nella disponibilitàdell’esercente, esposto al rischio di sottrazione nell’ambito dell’ordinaria attivitàcommerciale.

Ne consegue che, nel caso in esame, difetta quel nesso funzionalediretto tra la res e l’erogazione del pubblico servizio che solo consente di ritenereintegrata l’aggravante contestata.2.3.

Per altro verso, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa allapubblica fede non vale a colmare tale lacuna, poiché essa opera su un pianodiverso e non incide, nel vigente assetto normativo, sulla procedibilità d’ufficio delreato di furto.

In assenza di querela, il processo non poteva dunque essereproseguito.3.

La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata senzarinvio, previa esclusione della aggravante della destinazione ad un pubblicoservizio, perché l’azione penale non poteva essere iniziata o proseguita per difettodella condizione di procedibilità, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.Per completezza, deve solo osservarsi che le residue doglianze, come riportatein precedenza, non appaiono comunque suscettibili di condurre ad un esito piùfavorevole per il ricorrente, non emergendo cause di proscioglimento nel merito.

P.Q.MEsclusa l'aggravante della destinazione ad un pubblico servizio, annulla senzarinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità.Così deciso, in data 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di SalernoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Salerno haconfermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] in data 15 aprile 2025, con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalle circostanze diaver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede e destinate ad unpubblico servizio, in relazione alla sottrazione di monete e di carburante da undistributore pubblico.Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il ricorrente era statoriconosciuto come uno dei due soggetti, ripresi dalle telecamere a circuito chiusodi un distributore di carburante, che si erano appropriati di denaro (costituenteparte dell’incasso) riposto in portamonete situati su due banconi esterni deldistributore ed avevano inoltre fatto rifornimento di carburante alla propria autoper poi allontanarsi senza pagare.In assenza di presentazione di un atto qualificabile come querela, i giudici dimerito, richiamando un precedente della Terza Sezione di questa Corte (Sez. 3, n.13132 del 27/02/2025, Nicolicchia, Rv. 287789 – 01), hanno comunque ritenutoche il reato fosse procedibile di ufficio per la contestazione della circostanzaaggravante dell’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, talidovendosi intendere non solo il carburante ma anche l’incasso del distributore,trattandosi comunque di bene inerente al pubblico servizio.2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della disposizione di cui all’art.625, n. 7, cod. pen., per essere stata erroneamente riconosciuta la circostanzaaggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, anziché quella delmezzo fraudolento, con conseguente mancata declaratoria di non doversiprocedere per assenza della prevista condizione di procedibilità.2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione della disposizione di cuiall’art. 624 cod. pen. e vizio di motivazione per aver la Corte di appello di Salernoritenuto accertata la penale responsabilità del ricorrente nonostante un quadroindiziario incerto sulla sua identificazione.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’articolo131-bis cod. pen., nonostante le caratteristiche della condotta e l’esiguità deldanno.3. Si è proceduto con rito cartolare e il Procuratore Generale ha depositatorequisitoria scritta, concludendo come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente motivo.2. La sentenza impugnata ha ritenuto configurabile la circostanza aggravanteprevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., nella forma della destinazionedella cosa a pubblico servizio, valorizzando la natura dell’impianto di distribuzionee la funzione socialmente rilevante del bene carburante. Tale conclusione, tuttavia,non può essere condivisa nei termini in cui è stata formulata.2.1. Va anzitutto rilevato che il precedente di legittimità richiamato dalla Corteterritoriale concerne una fattispecie non pienamente sovrapponibile a quella inesame. In quel caso, infatti, la sottrazione aveva ad oggetto il denaro costituentel’incasso custodito nell’apparato di pagamento self-service del distributore e laTerza Sezione di questa Corte ha ravvisato l’aggravante con riferimento alladiversa figura delle cose destinate a pubblica utilità, affermando che l’inerenza deldenaro al funzionamento dell’impianto consentisse di estendere ad esso la tutelaaggravata. Si tratta, dunque, di approdo interpretativo riferito, da un lato, allanozione di pubblica utilità (e non di pubblico servizio) e, dall’altro, ad un bene –l’incasso contenuto nella colonnina automatica – strettamente inserito nel ciclofunzionale del servizio di erogazione.La presente vicenda riguarda invece l’aggravante della destinazione a pubblicoservizio, specificamente contestata, e beni diversi, costituiti dalle monete lasciatenei portamonete sul bancone esterno e dal carburante erogato all’autovetturadell’imputato.2.2. Fatta tale precisazione, il Collegio ritiene che la circostanza aggravantein esame, per la sua incidenza sia sul trattamento sanzionatorio sia, dopo lariforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sul regime di procedibilità,non possa avere un’applicazione così estesa da riguardare qualsiasi bene che sitrovi in un luogo in cui si svolge un’attività aperta al pubblico o, in senso lato, utilealla generalità dei consociati; occorre piuttosto che la cosa sottratta abbia unadestinazione immediata e funzionale all’erogazione di un pubblico servizio.Muovendo da tale premessa, non può attribuirsi decisivo rilievo, nel presenteprocedimento, né al regime autorizzatorio cui sono soggetti gli impianti didistribuzione, né alla indubbia importanza del carburante per la mobilità dellepersone e per il trasporto delle merci. Si tratta, infatti, di considerazioni chedescrivono il rilievo economico-sociale del settore, ma che non valgono, di per sé,a trasformare ogni bene presente all’interno o all’esterno della stazione di servizioin una cosa destinata a pubblico servizio ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen.Un’interpretazione diversa finirebbe per dilatare eccessivamente l’ambitoapplicativo dell’aggravante, rendendola suscettibile di estensione a una pluralitàindeterminata di beni commerciali riconducibili a settori regolati, autorizzati ocomunque incidenti su interessi della collettività, con esito non coerente con ilcarattere eccezionale della previsione aggravatrice.Con specifico riguardo ai beni oggetto della contestazione, deve osservarsiche il carburante custodito nelle cisterne del distributore ed erogato agli utenti è,nella sua destinazione immediata, un bene inserito in un rapporto di scambio traprivati: esso viene acquistato dall’esercente, detenuto nell’impianto e quindiceduto dietro corrispettivo ai clienti. La sua destinazione prossima è dunqueessenzialmente commerciale.L’eventuale successivo impiego da parte dell’acquirente per finalità dispostamento personale o professionale attiene ad un uso solo mediato e ulteriore,che non consente di qualificare quel medesimo bene, prima del trasferimento,come direttamente destinato a pubblico servizio.Analogo rilievo vale, a maggior ragione, per le monete contenute neiportamonete appoggiati sul bancone esterno, le quali non risultano integrate nelfunzionamento di un servizio pubblico, ma costituiscono denaro nella disponibilitàdell’esercente, esposto al rischio di sottrazione nell’ambito dell’ordinaria attivitàcommerciale. Ne consegue che, nel caso in esame, difetta quel nesso funzionalediretto tra la res e l’erogazione del pubblico servizio che solo consente di ritenereintegrata l’aggravante contestata.2.3. Per altro verso, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa allapubblica fede non vale a colmare tale lacuna, poiché essa opera su un pianodiverso e non incide, nel vigente assetto normativo, sulla procedibilità d’ufficio delreato di furto. In assenza di querela, il processo non poteva dunque essereproseguito.3. La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata senzarinvio, previa esclusione della aggravante della destinazione ad un pubblicoservizio, perché l’azione penale non poteva essere iniziata o proseguita per difettodella condizione di procedibilità, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.Per completezza, deve solo osservarsi che le residue doglianze, come riportatein precedenza, non appaiono comunque suscettibili di condurre ad un esito piùfavorevole per il ricorrente, non emergendo cause di proscioglimento nel merito. P.Q.MEsclusa l'aggravante della destinazione ad un pubblico servizio, annulla senzarinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità.Così deciso, in data 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]
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