CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 25313/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
messa il 13/11/2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diRoma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] perl’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con ordinanza del 13novembre 2025, visti gli artt. 4-bis e 41-bis ord. pen., ha accolto il reclamopresentato da [OSCURATO:PERSONA], in regime di detenzione speciale, e haannullato il provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza particolaredi cui all’art. 14-bis ord. pen., emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] il 30settembre 2025.2. Nel decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria la sottoposizione alregime di cui all’art. 14-bis ord. pen. è giustificata alla luce della condotta tenutadal detenuto durante il regime carcerario a Rebibbia, caratterizzata da diversiepisodi di rilievo disciplinare, espressivi di opposizione al sistema e di polemicanei confronti degli operatori nonché da comportamenti aggressivi e irrispettosidelle prescrizioni.Nello specifico [OSCURATO:PERSONA] ha aggredito, prima verbalmente e poifisicamente, il personale penitenziario addetto a effettuare le operazioni di contae battitura presso la camera di pernottamento e, successivamente, ha arrecatoall’operatore una lesione con prognosi di giorni tre dopo averlo colpito con unbastone.Il provvedimento di sottoposizione a regime di sorveglianza particolare,inoltre, motiva la scelta menzionando altri episodi che avrebbero giustificatol’applicazione del suddetto regime, tra questi: essersi rifiutato di uscire alpasseggio e far rientro nella camera detentiva ritardando rispetto alla turnazionedei passeggi, avere omesso di compilare il modulo per le operazioni postali eavere sbattuto per protesta il blindo della camera di pernottamento.Il detenuto, inoltre, si è rifiutato di uscire dalla saletta e in due occasioniha pronunciato frasi offensive contro un operatore penitenziario e, infine, haimpedito di accostare temporaneamente la blindo della propria cella detentiva,inducendo così anche gli altri detenuti a fare lo stesso.L’[OSCURATO:PERSONA], infine, sottolinea che tutti i comportamenti posti inessere dal [OSCURATO:PERSONA] evocano un modus operandi affine alla criminalitàorganizzata.Il provvedimento, quindi, conclude per l’applicazione per un periodo noninferiore a sei mesi del regime di cui all’art. 14-bis ord. pen., disponendo per ildetenuto altri divieti e privandolo del televisore, del fornellino individuale e diqualsiasi specchio o altro soprammobile in cella, lasciando al detenuto il letto eun tavolo con lo sgabello.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo avverso il provvedimentoevidenziando che il suo comportamento era giustificato dalla necessità diribellarsi alle privazioni impostegli (la mancata autorizzazione ai colloquitelefonici mensili e l’impossibilità di svolgere colloqui visivi) che aveva ancherappresentato ai magistrati, pur non avendo presentato un apposito reclamo.4. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il reclamo proposto dal Belloccosulla base dei seguenti ragioni.In primo luogo, prese le mosse dal dato normativo, il Tribunale haricordato che il regime di sorveglianza particolare è finalizzato a impedire che ildetenuto possa mettere in pericolo la sicurezza e l’ordine interno dell’Istituto percui, in particolare, è necessario che il provvedimento applicativo di cui all’art. 14-bis ord. pen. sia individualizzato, cioè indichi nello specifico quali comportamentiha assunto il detenuto tali da poter astrattamente rientrare tra quelli indicatinelle lettere a), b), c), comma 1, della norma citata. In tale prospettiva ilcontenuto del provvedimento, inoltre, ai sensi dell’art. 14-quater, commi 1 e 3,ord. pen., deve indicare quali sono le prescrizioni destinate al soggetto in regimedetentivo e, in aggiunta, deve essere motivato in merito alle limitazioni e allerestrizioni che impone all’esercizio dei diritti dei detenuti e alle regole ditrattamento che siano strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine edella sicurezza. Ciò in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] deve indicareprecipuamente le limitazioni poiché si tratta di provvedimenti che incidono suidiritti fondamentali dell’individuo e la privazione dei diritti personali può esserecompressa unicamente da restrizioni che rispettino i principi di proporzionalità eumanità.Sotto tale profilo il Tribunale, quindi, ha rilevato che nel caso di specie ildetenuto, nonostante avesse assunto diversi atteggiamenti oltraggiosi e si siacomportato contra legem, aveva solo, da ultimo, utilizzato la violenza fisica neiconfronti di un agente. Ragione questa per cui le privazioni imposte sarebberoeccessive e incongrue rispetto alle condotte compiute per cui appare chel’amministrazione, più che perseguire l’interesse pubblico, declinato nelleaccezioni di ordine e sicurezza dell’istituto e controllo della pericolosità deldetenuto, abbia voluto punirlo.Argomenti questi alla luce dei quali il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Romaha ritenuto che il provvedimento adottato fosse sproporzionato rispetto al fineperseguito dall’amministrazione e, conseguentemente, lo ha annullato.5. Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, haproposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata e ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’applicazione degli artt. 14-bis e ss. Nello specifico l’amministrazionericorrente rileva che la decisione si fonderebbe su presupposti anche in fattoerrati. Diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, infatti,non si sarebbe trattato di un unico episodio di violenza fisica in quanto, in realtà,il detenuto ha realizzato diverse condotte concretamente sanzionabili a livellodisciplinare e che l’ultimo atto rappresenta soltanto un tassello dell’escalationcriminale attuata dal detenuto. In secondo luogo, poi, si deve rilevare che tuttele condotte compiute dal [OSCURATO:PERSONA] sono caratterizzate da una carica offensiva taleda manifestare l’intento di prevaricare e di opporsi alle regole, coinvolgendoanche gli altri detenuti per cui sarebbe errata anche l’affermazione che leprescrizioni sono sproporzionato rispetto alla gravità della condotta posta inessere dal detenuto. Ciò anche considerato che la giurisprudenza di legittimitàevidenzia che anche un solo comportamento può legittimare l’applicazione delprovvedimento di sorveglianza speciale a condizione che questo siamanifestazione di un atteggiamento improntato alla criminalità, al disordinedell’istituto, all’offensività e che rappresenti un concreto pericolo anche per glialtri detenuti.6. In data 5 febbraio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Roma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nell’unico motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’applicazione degli artt.14-bis e ss. ord. pen. evidenziando che la decisione si fonderebbe su presuppostianche in fatto errati in quanto non si sarebbe trattato di un unico episodio diviolenza fisica ma che il detenuto avrebbe posto in essere una serie di condottecaratterizzate da una carica offensiva e tali da configurare un vera e propriaescalation criminale, evidentemente tesa a manifestare l’intento di prevaricare edi opporsi alle regole. Ragione questa per cui l’imposizione della sorveglianzaparticolare non ha lo scopo di punire il detenuto ma di garantire la sicurezzainterna dell’istituto.La doglianza è fondata.2.1. L’art. 14-bis, comma 1, ord. pen. prevede che possono esseresottoposti a regime di sorveglianza particolare «i condannati, gli internati e gliimputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovveroturbano l’ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono ledello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti».Tale regime, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, hanatura disciplinare e, in quanto tale, non intende sanzionare il detenuto quanto,piuttosto, perseguendo la finalità di impedire condotte del detenutopregiudizievoli per la sicurezza o l'ordine interno dell'istituto, mira a ripristinarel’ordine nell’istituto e preservare l’incolumità dei detenuti e degli addettipenitenziari (Sez. 1, n. 2555 del 27/09/2022, dep. 2023, Attanasio, Rv. 283866– 01; Sez. 5, n. 12094 del 20/01/2021, Fanara, Rv. 280813 – 01; Sez. 1, n.44072 del 23/10/2008, Bagarella, Rv. 241838 - 01).Sotto tale profilo, pertanto, la misura «si correla all'effetto dellacompromissione della sicurezza o della turbativa dell'ordine negli istituti, che puòderivare anche da una singola condotta o da un singolo episodio se rivelatori diun modo di agire del detenuto per l'appunto foriero di rischi per la sicurezza el'ordine all'interno del carcere. Anche nella prospettiva della funzione assoltadall'applicazione di tale regime, che è preventiva ancor più che sanzionatoria(essendo per l'appunto i provvedimenti disciplinari sufficienti quale rispostapunitiva rispetto alla violazione delle regole di convivenza intramuraria),richiedere che prima dell'applicazione della misura di cui all'art. 14-bis ord. pen.ad un comportamento di pregiudizio alla sicurezza e all'ordine ne seguano deglialtri egualmente pregiudizievoli priverebbe di utilità la misura medesima» (cos’da ultimo Sez. 1, n. 35164 del 10/10/2025, Mi. Gius. - Laezza, n.m.).2.2. Nel caso di specie il Tribunale non ha dato adeguato conto di essersiconformato ai principi indicati e la motivazione sul punto appare carente econtraddittoria.L’ipotesi che sorregge il provvedimento applicativo del regime di cuiall’art. 14-bis ord. pen. al ricorrente è quella di cui alla lettera a) e riguarda unaserie di comportamenti caratterizzati da gravità sempre crescente e tali dacompromettere la sicurezza e che sono idonei a turbare l’ordine negli istituti.Sotto tale profilo, pertanto, fermo restando che la compromissione dellasicurezza o della turbativa dell’ordine negli istituti può derivare anche da unasingola condotta o da un singolo episodio, la situazione, come evidenziato dalProcuratore generale, non risulta fronteggiabile soltanto con specificiprovvedimenti di natura disciplinare e, piuttosto, consente l’adozione del regimeprescelto dall’amministrazione penitenziaria, avente natura preventiva più chesanzionatoria.In tale prospettiva la conclusione per cui il regime disposto “appareconnotato da un intento punitivo” non è coerente con gli elementi di fatto indicatinella medesima ordinanza impugnata.La considerazione per cui le prescrizioni adottate, la privazione di tutti gliarredi a eccezione del letto e dello sgabello, sarebbero punitive e non preventiveè apodittica in quanto non rende conto del progressivo aggravamento delcomportamento tenuto dal detenuto, caratterizzato dalla reiterazione di condotteoppositive, offensive e, da ultimo, violente nei confronti degli agenti della poliziapenitenziaria, né, d’altro canto, si confronta con le intrinseche caratteristiche dialcuni arredi, come anche lo specchio, la televisione e il fornellino, che possonoassumere rilievo quali oggetti atti a offendere.Ciò, infatti, considerato che a fronte dell'ultima condotta connotata daviolenza contro la persona e commessa utilizzando, quale arma impropria, unoggetto nella disponibilità del detenuto, il Tribunale avrebbe dovuto indicare leragioni per le quali ha ritenuto che fosse da escludere un analogo uso impropriodegli oggetti dei quali il detenuto è stato privato con il provvedimentodell’amministrazione.Profili questi per cui, in assenza di un completo e complessivo giudizio dibilanciamento che tenga conto delle concrete esigenze di prevenzione e disicurezza interna dell’istituto, il riferimento alla sentenza della Corte cost. n. 186del 2018 non risulta conferente, non potendo all’evidenza fare parte del nucleoessenziale dei diritti e delle facoltà della persona detenuta che impatta sulprincipio di umanità la possibilità di detenere, a fronte di specifici e gravicomportamenti, oggetti e beni che compromettono la sicurezza del personaledell’amministrazione penitenziaria e degli altri detenuti.2.3. Il vizio di motivazione rilevato in ordine ai criteri di applicazione dellasorveglianza particolare impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata affinché il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, attenendosi ai principiindicati e libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di Roma.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]