CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07054/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Letta la memoria e le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che chiesto la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torino ha assolto perché il fatto non costituisce reato [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all'art. 372 cod. pen. perché, deponendo come testimone nel procedimento a carico del fratello [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di capogruppo del gruppo consiliare "Pensionati per Cota", in relazione alle pezze giustificative acquisite dalla Guardia di Finanza presso l'ufficio dove la predetta lavorava, affermava il falso dichiarando che era stata consegnata della documentazione ulteriore e che i militari avevano acquisito anche pezze giustificative contenute all'interno di una busta riposta nel cassetto della sua scrivania relative a spese personali. Il Tribunale è pervenuto all'assoluzione dell'imputata riconoscendo la sussistenza della causa di non colpevolezza di cui all'art. 384 cod. pen., ritenendo che la sentenza Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020 - dep. 17/03/2021, Fialova, Rv. 280574 consenta una lettura dell'art. 384 cod. pen. tale da ritenerlo applicabile anche al testimone che, avvertito della facoltà di non rispondere, decida di rispondere e dichiari il falso. Ciò in considerazione del fatto che l'art. 384 cod. pen. configura una causa di esclusione della colpevolezza e non una causa di non punibilità, come ritenuto in passato. In particolare, il Tribunale di Torino ritiene che, così come non è punibile, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. pen., il testimone che ha deposto il falso dopo avere rinunciato alla facoltà di astenersi dal testimoniare, del pari deve ritenersi non punibile il prossimo congiunto dell' imputato che abbia operato la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi dal testimoniare, in quanto la suddetta causa di non punibilità, che trova la sua giustificazione nell'istinto alla conservazione della propria libertà e del proprio onore e nell'esigenza di tener conto, agli stessi fini, dei vincoli di solidarietà familiare, presuppone una situazione di necessità nettamente distinta da quella prevista in via generale dall'art. 54 cod. pen., nella quale il nocumento alla libertà e all'onore è evitabile solo con la commissione di uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia. Ne consegue che l'obbligo legale di testimoniare, o anche la libera scelta di farlo, nell'ipotesi in cui non si eserciti, ove prevista, la facoltà di astenersi, non incidono sull'operatività della suddetta esimente. La sentenza impugnata ritiene, quindi, che la "necessità" di cui all'art. 384, primo comma, cod. pen. non si riferisca all'obbligo di rendere testimonianza, bensì alla inevitabilità del nocumento che, senza di essa, si sarebbe verificato. Il pericolo di detto nocumento, infatti, si concretizza solo allorché il soggetto sia obbligato comunque a deporre o rinunci alla facoltà di astenersi. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 384 cod. pen., ritenuto operante anche in riferimento alla deposizione del congiunto che, ritualmente avvisato della facoltà di non rispondere, abbia risposto e dichiarato il falso. Ritiene il ricorrente che le conclusioni cui giunge il Tribunale di Torino non possano essere condivise perché la facoltà di non rispondere garantisce proprio che il soggetto non si trovi costretto a dire il falso dalla necessità di salvare la libertà o l'onore del congiunto, essendo comunque esentato dall'obbligo di rispondere e quindi di offrire all'accusa elementi di prova a carico del congiunto. Non solo non vi è nessuna novità di inquadramento dogmatico dell'art. 384 cod. pen. che consenta di mettere in discussione il principio di diritto affermato dalla sentenza Sez. U, n. 7208 del 29/11/2007 -dep. 14/02/2008, Genovese, Rv. 238383, secondo il quale "in tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore non opera nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi", ma il richiamo alla sentenza SU Fialova risulta oltremodo scorretto. Tale pronuncia, impropriamente strumentalizzata dal Giudice di primo grado, riguarda un caso del tutto diverso e ha cura di precisare che la decisione adottata si pone nello stesso filone dell'orientamento espresso dalle SU Genovese. Il punto centrale è che, proprio riconducendo come fa il Tribunale la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'articolo 384 cod. pen. al principio di inesigibilità di un comportamento diverso, non si può non dare atto che, nel caso di cui all'art.199 cod. proc. pen., tale comportamento diverso è previsto e descritto dalla legge, ossia l'astensione al testimoniare, e che tale è l'unico comportamento diverso accettato dall'ordinamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.2.La motivazione della sentenza del Tribunale di Torino erra nel porre a fondamento della propria decisione le SU Fialova. In tale sentenza viene affrontata e risolta positivamente una questione diversa dalla presente - vale a dire l'estensibilità dell'esimente di cui all'art. 384, primo comma, cod. pen. al convivente more uxorio, in un caso in cui egli non avrebbe comunque dovuto essere avvisato della facoltà di astenersi per non avere il prossimo congiunto ancora assunto la qualità d'indagato. Non, può, pertanto, ritenersi, come ha fatto il Tribunale di Torino, che la predetta decisione superi il condivisibile orientamento espresso dalle SU Genovese, nel cui filone, peraltro, la sentenza SU Fialova dichiaratamente si pone, in base al quale, la causa di esclusione della punibilità non opera nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso, pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi e avendovi rinunciato. Del resto, come persuasivamente osservato dal ricorrente, se il principio da applicare è quello della "inesigibilità di un comportamento diverso", nella specie il comportamento diverso è espressamente previsto dalla legge ed è costituito dalla possibilità di astenersi dalla testimonianza, come da avvertimento non a caso prescritto dalla legge medesima, facoltà di astensione di cui sarebbe persino difficile comprendere la previsione se comunque operasse l'esimente. 2.1. Del resto, come evidenziato dalla sentenza SU Fialova, sembra definitivamente superato l'orientamento secondo cui l'art. 384, primo comma, cod. pen. contiene una causa di non punibilità in senso stretto, dovendosi, invece, ritenere che nella previsione in esame sia prevista una causa di esclusione della colpevolezza, meglio una "scusante" soggettiva, che investe la colpevolezza. Come è noto, vengono ricomprese in questa definizione le ipotesi in cui l'agente pone in essere un fatto antigiuridico, agendo anche con dolo, nella consapevolezza di violare la legge, e in cui l'ordinamento si astiene dal muovergli un rimprovero, prendendo atto che la sua condotta è stata determinata dalla presenza di circostanze peculiari, che hanno influito sulla sua volontà, sicché non si può esigere un comportamento alternativo. Con riferimento all'art. 384, primo comma, cod. pen., i legami di natura affettiva che legano l'agente con il prossimo congiunto (sia esso il genitore o il figlio o il fratelli o il coniuge o lo zio o il nipote) fanno sì che l'ordinamento sceglie di non punire i reati considerati nella disposizione citata quando siano stati realizzati per salvare la libertà o l'onore di un prossimo congiunto. 2.2. A questo proposito SU Fialova segnala come, su questa stessa linea interpretativa si sono poste le Sezioni Unite (Sez. U, n. 7208 del 29/11/2007, dep. 2008, Genovese, non massimata sul punto), le quali hanno asserito che «coglie certamente nel segno» quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (ad es., Sez. 6, n. 44761 del 04/10/2001, Mariotti, Rv. 220326) che afferma, concordemente con la dottrina, che l'art. 384 cod. pen. trova la sua giustificazione nell'istinto alla conservazione della propria libertà e del proprio onore (nemo tenetur se detegere) e nell'esigenza di tener conto, agli stessi fini, dei vincoli di solidarietà "familiare" in senso lato, essendo l'intenzione del legislatore quella di riconoscere prevalenti e, quindi, tutelare i motivi di ordine affettivo. Nella suindicata sentenza delle Sezioni Unite, si sottolinea, infine, che «deve darsi atto della sussistenza di una strettissima connessione tra l'istituto, di natura sostanziale, dell'art. 384 c.p. e la prescrizione processuale contenuta nell'art. 199 cod. proc. pen.», dal momento che a fondamento di tali disposizioni vi è la medesima giustificazione e perché la ratio dell'astensione dal rendere testimonianza in capo ai prossimi congiunti dell'imputato, riconosciuta dalla citata norma del codice di rito, va «unanimemente ravvisata proprio nella tutela del sentimento familiare (latamente inteso) e nel riconoscimento del conflitto che può determinare, in colui che è chiamato a rendere testimonianza, tra il dovere di deporre e dire la verità, e il desiderio o la volontà di non danneggiare il prossimo congiunto». 2.3. Nel caso in esame, pertanto, l'imputata avrebbe sicuramente potuto astenersi dal rendere testimonianza, ma, una volta deciso di testimoniare, aveva l'obbligo di dire la verità e non può in alcun modo fare valere la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384 cod. pen. in quanto non si è trovata costretta a dire il falso dalla necessità di salvare la libertà o l'onore del congiunto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altr