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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19914/2026

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della Corte di appello di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 01/10/2025 la Corte di appello di Palermo, decidendosull'appello dell'imputato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale diPalermo del 05/02/2024, esclusa la contestata recidiva e tenuto conto delle giàconcesse attenuanti generiche, ha rideterminato in anni 2 di reclusione ed euro800 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110,648 cod. pen.Secondo le conformi sentenze di merito il [OSCURATO:PERSONA] ha ricevutoun'autovettura provento di furto denunciato il 28/06/2017, il cui telaio era statoalterato e sulla quale era stata apposta una targa diversa da quella originale(fatti accertati il 31/07/2017).2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, articolando un unico motivo con il quale sidenuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione diresponsabilità del ricorrente.

La difesa evidenzia che erroneamente i Giudici dimerito hanno ritenuto sussistente il reato di ricettazione di cui difettano tantol'elemento materiale quanto quello psicologico.

Ed infatti, a detta del difensore,nel corso del processo il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una plausibile giustificazione delleragioni per le quali era stato sorpreso dalla PG alla guida del veicolo provento difurto; giustificazione che i Giudici hanno immotivatamente ritenuto non credibile.L'imputato aveva infatti spiegato che l'auto gli era stata offerta in vendita,essendo lui un commerciante di veicoli, da [OSCURATO:PERSONA] e che, nelmomento in cui è stato fermato, la stava portando dal suo meccanico di fiduciaper farla controllare, posto che il prezzo di vendita gli era parso troppo basso.

Ladifesa ha quindi rilevato che l'imputato non ha “ricevuto” il veicolo - che non eradunque nella sua disponibilità - e che non poteva neppure avvedersi dellaprovenienza illecita, posto che era dotato di regolari documenti di circolazione eanche la alterazione del telaio non era visibile (essendo emersa solo a seguito diaccertamenti tecnici).3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto interamente versato in fatto.1.1.

In primo luogo, va evidenziato che il motivo di ricorso, pur denunciandoformalmente anche la violazione di legge penale, in realtà si colloca al di fuori delperimetro del motivo previsto dall'art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

Il vizio diviolazione di legge sussiste infatti unicamente nel caso in cui, ferma restando laricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, si contesta l'individuazionedella norma in cui tali fatti sono stati sussunti dal giudice, e non anche quando,come nel caso in esame, si assume che i fatti sono diversi da quelli accertati insentenza.1.2.

Quanto invece al dedotto vizio di motivazione, va ribadito il principiocostantemente affermato da questa Corte secondo il quale eccede dai limiti dicognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementimateriali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivodel giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudicedi legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allasola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hannodeterminata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, dellacoerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo(Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01).

Sono quindi precluseal giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dalgiudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01).1.3.

Così individuati i limiti del sindacato di questa Corte, occorre rilevareche, nel caso in esame, il difensore, pur denunciando apparentemente vizimotivazionali, in realtà contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dimerito, limitandosi ad invocare una diversa valutazione delle risultanzeprobatorie, che, per quanto detto, non è consentita in questa sede.

I Giudici dimerito (pag. 2-3 della sentenza impugnata) hanno infatti affermato che legiustificazioni fornite dall'imputato in ordine alle ragioni per le quali, al momentodel controllo da parte della polizia, si trovava alla guida (e dunque in possesso)di un'auto di provenienza furtiva non erano credibili; ciò hanno affermato sullabase di una serie di puntuali elementi di fatto, tra i quali: 1) l'inesistenza (e/o lamancata produzione) di un documento che provasse che l'auto gli era stataconsegnata per la futura vendita dal sedicente offerente; 2) la circostanza chel'imputato non abbia neppure tentato di contattare tale sedicente venditore([OSCURATO:PERSONA]) al fine di chiarire la sua posizione con gli agenti operanti;3) la circostanza che, essendo il controllo della polizia avvenuto a sera inoltrata,era del tutto improbabile che vi fosse una officina meccanica ancora aperta perfar controllare il veicolo (officina peraltro neppure indicata dal ricorrente); 4) ilfatto che il veicolo presentava delle evidenti anomalie (che erano a loro voltafonte di sospetto), posto che risultava intestato formalmente ad un soggetto(Forno) diverso da quello che lo stava offrendo in vendita ([OSCURATO:PERSONA]), mentre idocumenti assicurativi erano a nome di altra persona ancora (Jungrova).

Sitratta di una motivazione adeguata, nella quale non è dato riscontrare profili dicontraddittorietà né di illogicità manifesta (peraltro neppure indicati dalricorrente).

Una motivazione a fronte della quale, le censure della difesa – piùche criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, silimitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarneun diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivodedotto al di fuori di quello consentito dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.2.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 01/10/2025 la Corte di appello di Palermo, decidendosull'appello dell'imputato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale diPalermo del 05/02/2024, esclusa la contestata recidiva e tenuto conto delle giàconcesse attenuanti generiche, ha rideterminato in anni 2 di reclusione ed euro800 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110,648 cod. pen.Secondo le conformi sentenze di merito il [OSCURATO:PERSONA] ha ricevutoun'autovettura provento di furto denunciato il 28/06/2017, il cui telaio era statoalterato e sulla quale era stata apposta una targa diversa da quella originale(fatti accertati il 31/07/2017).2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, articolando un unico motivo con il quale sidenuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione diresponsabilità del ricorrente. La difesa evidenzia che erroneamente i Giudici dimerito hanno ritenuto sussistente il reato di ricettazione di cui difettano tantol'elemento materiale quanto quello psicologico. Ed infatti, a detta del difensore,nel corso del processo il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una plausibile giustificazione delleragioni per le quali era stato sorpreso dalla PG alla guida del veicolo provento difurto; giustificazione che i Giudici hanno immotivatamente ritenuto non credibile.L'imputato aveva infatti spiegato che l'auto gli era stata offerta in vendita,essendo lui un commerciante di veicoli, da [OSCURATO:PERSONA] e che, nelmomento in cui è stato fermato, la stava portando dal suo meccanico di fiduciaper farla controllare, posto che il prezzo di vendita gli era parso troppo basso. Ladifesa ha quindi rilevato che l'imputato non ha “ricevuto” il veicolo - che non eradunque nella sua disponibilità - e che non poteva neppure avvedersi dellaprovenienza illecita, posto che era dotato di regolari documenti di circolazione eanche la alterazione del telaio non era visibile (essendo emersa solo a seguito diaccertamenti tecnici).3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente versato in fatto.1.1. In primo luogo, va evidenziato che il motivo di ricorso, pur denunciandoformalmente anche la violazione di legge penale, in realtà si colloca al di fuori delperimetro del motivo previsto dall'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Il vizio diviolazione di legge sussiste infatti unicamente nel caso in cui, ferma restando laricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, si contesta l'individuazionedella norma in cui tali fatti sono stati sussunti dal giudice, e non anche quando,come nel caso in esame, si assume che i fatti sono diversi da quelli accertati insentenza.1.2. Quanto invece al dedotto vizio di motivazione, va ribadito il principiocostantemente affermato da questa Corte secondo il quale eccede dai limiti dicognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementimateriali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivodel giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudicedi legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allasola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hannodeterminata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, dellacoerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo(Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01). Sono quindi precluseal giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dalgiudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01).1.3. Così individuati i limiti del sindacato di questa Corte, occorre rilevareche, nel caso in esame, il difensore, pur denunciando apparentemente vizimotivazionali, in realtà contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dimerito, limitandosi ad invocare una diversa valutazione delle risultanzeprobatorie, che, per quanto detto, non è consentita in questa sede. I Giudici dimerito (pag. 2-3 della sentenza impugnata) hanno infatti affermato che legiustificazioni fornite dall'imputato in ordine alle ragioni per le quali, al momentodel controllo da parte della polizia, si trovava alla guida (e dunque in possesso)di un'auto di provenienza furtiva non erano credibili; ciò hanno affermato sullabase di una serie di puntuali elementi di fatto, tra i quali: 1) l'inesistenza (e/o lamancata produzione) di un documento che provasse che l'auto gli era stataconsegnata per la futura vendita dal sedicente offerente; 2) la circostanza chel'imputato non abbia neppure tentato di contattare tale sedicente venditore([OSCURATO:PERSONA]) al fine di chiarire la sua posizione con gli agenti operanti;3) la circostanza che, essendo il controllo della polizia avvenuto a sera inoltrata,era del tutto improbabile che vi fosse una officina meccanica ancora aperta perfar controllare il veicolo (officina peraltro neppure indicata dal ricorrente); 4) ilfatto che il veicolo presentava delle evidenti anomalie (che erano a loro voltafonte di sospetto), posto che risultava intestato formalmente ad un soggetto(Forno) diverso da quello che lo stava offrendo in vendita ([OSCURATO:PERSONA]), mentre idocumenti assicurativi erano a nome di altra persona ancora (Jungrova). Sitratta di una motivazione adeguata, nella quale non è dato riscontrare profili dicontraddittorietà né di illogicità manifesta (peraltro neppure indicati dalricorrente). Una motivazione a fronte della quale, le censure della difesa – piùche criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, silimitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarneun diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivodedotto al di fuori di quello consentito dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19914/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris