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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 gennaio 1982

Cassazione n. 44070/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1982 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche rispetto a quanto la Corte territoriale ha ritenuto in maniera logica, coerente e puntuale circa il trattamento sanzionatorio, considerando la pena commisurata in misura poco superiore al minimo edittale rispetto alla gravità della condotta criminosa.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/9/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1982 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche rispetto a quanto la Corte territoriale ha ritenuto in maniera logica, coerente e puntuale circa il trattamento sanzionatorio, considerando la pena commisurata in misura poco superiore al minimo edittale rispetto alla gravità della condotta criminosa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023
Sentenza Cassazione n. 44070/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris