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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15862/2026

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rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nicodemo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonché ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicatan. 126/2022 depositata il 27/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28826/2022Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 15862/2026Data pubblicazione 23/05/2026RILEVATO CHE1.

Il Comune di Maratea ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazionedella sentenza n. 126/01/2022 pronunciata dalla CTR della Basilicata che,in controversia relativa all’omesso versamento di tributi IMU e TASI da partedell’[OSCURATO:PERSONA] Pubblico di [OSCURATO:PERSONA] Ianninimaturati sui taluni immobili in relazione ai periodi d’imposta 2013/2016, inparziale riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’impugnazione diparte contribuente limitatamente agli immobili adibiti aconvitto/educandato, a quelli inagibili ed alle sanzioni, con conseguenteobbligo di rideterminazione dell’imposta nei limiti previsti dalla legge.2.

L’[OSCURATO:PERSONA] Pubblico di [OSCURATO:PERSONA] Ianniniresiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale.3.

Nell’imminenza dell’udienza camerale le parti, nel rilevare che pendevanotrattative finalizzate al bonario e stragiudiziale componimento della lite,hanno chiesto congiuntamente un rinvio ad altra udienza.CONSIDERATO CHE1.

Con il primo motivo il Comune di Maratea lamenta, ai sensi dell’art.360,primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma1, lett. i) del d.lgs. 504 del 1992 assumendo che i giudici di appello eranoincorsi in errore in quanto, valutata la natura di ente commercialedell’[OSCURATO:PERSONA] qualificato come [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto daciò far conseguire la mancata sussistenza del requisito “soggettivo” ai finidella chiesta esenzione.2.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazioneall’art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. 504 del 1992 assumendo la CTR avevaviolato la regola di giudizio fondata sul riparto dell’onere della prova inordine alla dimostrazione delle effettive superfici utilizzate per l’esercizio diNumero registro generale 28826/2022Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 15862/2026Data pubblicazione 23/05/2026parte contribuente la quale aveva omesso di presentare la previstadichiarazione.3.

Con il ricorso incidentale l’istituto contribuente lamenta, ai sensidell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 204 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell’art. 1, co. 3, del d.l. n. 16 del2014, e dell’art. 9 co. 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 in relazione alla naturagiuridica dell’istituto e alla applicabilità ai propri immobili dell’esenzione IMUe TASI nonché, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., omessoesame dello statuto dell’istituto, nonché del r.d. 01/10/1931, n. 1312 qualefatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.Rileva che la decisione della Commissione Tributaria non era condivisibile inquanto i giudici territoriali non avevano considerato che la natura giuridicadell’[OSCURATO:PERSONA] è quella di [OSCURATO:PERSONA] pubblico di educazione femminile,riconosciuta con R.D. 1 ottobre 1931 n. 1312, tabella 4, pubblicato in G.U.n. 255 del 5.11.1931 e che, pertanto, lo stesso non è un Ente PubblicoEconomico né, tantomeno, un ente commerciale non avendo per oggettoesclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale ai sensi dell’art. 73,co. 1, lett. c) del d.p.r. n. 917/1986.Precisa che gli [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], già dalla loroistituzione con R.D. n. 1514 del 29.06.1883, hanno, per legge, esclusivofine educativo, in conformità alla legislazione sull’istruzione pubblica (art.1) ed anche ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 12 dell’art. 204del d.lgs. n. 297/1994, essendo equiparati agli educandati femminili delloStato, “hanno per fine di curare l’educazione e lo sviluppo e fisico dellegiovani che vi sono accolte” e ai sensi del comma 8, ad essi “possono essereannesse scuole elementari”, come nel caso di specie, nonché “scuole medieed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore” (come già prevedeval’art. 33 del R.D. n. 2392 del 23.12.1929), come conferma l’art. 8 delloStatuto.Numero registro generale 28826/2022Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 15862/2026Data pubblicazione 23/05/2026Osserva che trattasi di una Istituzione educativa che concorre alperseguimento degli obiettivi del sistema formativo italiano ed è soggetta avigilanza ministeriale, per cui ne è, per legge, esclusa la natura commercialee di ente pubblico economico.

Rileva che allo stesso tempo, le medesimeevidenze istruttorie, comprovavano il vizio di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, vale adire il Regio Decreto pubblicato sulla G.U. n. 255 del 5.11.1931 - tabella n.4 - e lo Statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] che disvelano la natura giuridica dell’Ente.Rileva, infine, che la semplice locazione di alcuni degli immobili di proprietàdell’[OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta attività commerciale, trattandosi di unodei mezzi che la legge di riordino degli istituti individuava tra quelli necessarial conseguimento della finalità educativa (art. 10 del R.D. n. 2392 del23.12.1929) e così, in conformità, prevede l’art. 11 dello Statuto.4.

Ritiene il Collegio che possa trovare accoglimento l’istanza congiunta dirinvio, pure considerato che nella presente controversia viene in rilievo laquestione nomofilattica che si pone a seguito dell’intervento della c.d. leggedi bilancio del 2026 n. 199/25 il cui art. 1 comma 856 riguarda l’IMU dovutain ipotesi di attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzatidai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, questione già rimessa da questa Corte in pubblicaudienza.Gli stessi (sopra) ripercorsi motivi di ricorso danno conto della articolazione,e della complessità, delle questioni che si intendono definire in viastragiudiziale (v.

Cass., 30 gennaio 2024, n. 2797 quanto allainammissibilità di un’istanza di conciliazione in udienza), soluzione, questa,che lo stesso dato legislativo prende in considerazione con riferimento(anche) «alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione» [v. ild.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48, comma 4-bis, introdotto dal d.lgs.Numero registro generale 28826/2022Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 15862/2026Data pubblicazione 23/05/202630 dicembre 2023, n. 220, art. 1, comma 1, lettera u), numero 2); v.,altresì, il d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, art. 99, comma 5].4.1.

La causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte, rinvia la trattazione dei ricorsi a nuovo ruolo per consentire alleparti il perfezionamento del prospettato accordo stragiudiziale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 25 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nicodemo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonché ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicatan. 126/2022 depositata il 27/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28826/2022Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 15862/2026Data pubblicazione 23/05/2026RILEVATO CHE1. Il Comune di Maratea ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazionedella sentenza n. 126/01/2022 pronunciata dalla CTR della Basilicata che,in controversia relativa all’omesso versamento di tributi IMU e TASI da partedell’[OSCURATO:PERSONA] Pubblico di [OSCURATO:PERSONA] Ianninimaturati sui taluni immobili in relazione ai periodi d’imposta 2013/2016, inparziale riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’impugnazione diparte contribuente limitatamente agli immobili adibiti aconvitto/educandato, a quelli inagibili ed alle sanzioni, con conseguenteobbligo di rideterminazione dell’imposta nei limiti previsti dalla legge.2. L’[OSCURATO:PERSONA] Pubblico di [OSCURATO:PERSONA] Ianniniresiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale.3. Nell’imminenza dell’udienza camerale le parti, nel rilevare che pendevanotrattative finalizzate al bonario e stragiudiziale componimento della lite,hanno chiesto congiuntamente un rinvio ad altra udienza.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo il Comune di Maratea lamenta, ai sensi dell’art.360,primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma1, lett. i) del d.lgs. 504 del 1992 assumendo che i giudici di appello eranoincorsi in errore in quanto, valutata la natura di ente commercialedell’[OSCURATO:PERSONA] qualificato come [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto daciò far conseguire la mancata sussistenza del requisito “soggettivo” ai finidella chiesta esenzione.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazioneall’art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. 504 del 1992 assumendo la CTR avevaviolato la regola di giudizio fondata sul riparto dell’onere della prova inordine alla dimostrazione delle effettive superfici utilizzate per l’esercizio diNumero registro generale 28826/2022Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 15862/2026Data pubblicazione 23/05/2026parte contribuente la quale aveva omesso di presentare la previstadichiarazione.3. Con il ricorso incidentale l’istituto contribuente lamenta, ai sensidell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 204 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell’art. 1, co. 3, del d.l. n. 16 del2014, e dell’art. 9 co. 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 in relazione alla naturagiuridica dell’istituto e alla applicabilità ai propri immobili dell’esenzione IMUe TASI nonché, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., omessoesame dello statuto dell’istituto, nonché del r.d. 01/10/1931, n. 1312 qualefatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.Rileva che la decisione della Commissione Tributaria non era condivisibile inquanto i giudici territoriali non avevano considerato che la natura giuridicadell’[OSCURATO:PERSONA] è quella di [OSCURATO:PERSONA] pubblico di educazione femminile,riconosciuta con R.D. 1 ottobre 1931 n. 1312, tabella 4, pubblicato in G.U.n. 255 del 5.11.1931 e che, pertanto, lo stesso non è un Ente PubblicoEconomico né, tantomeno, un ente commerciale non avendo per oggettoesclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale ai sensi dell’art. 73,co. 1, lett. c) del d.p.r. n. 917/1986.Precisa che gli [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], già dalla loroistituzione con R.D. n. 1514 del 29.06.1883, hanno, per legge, esclusivofine educativo, in conformità alla legislazione sull’istruzione pubblica (art.1) ed anche ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 12 dell’art. 204del d.lgs. n. 297/1994, essendo equiparati agli educandati femminili delloStato, “hanno per fine di curare l’educazione e lo sviluppo e fisico dellegiovani che vi sono accolte” e ai sensi del comma 8, ad essi “possono essereannesse scuole elementari”, come nel caso di specie, nonché “scuole medieed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore” (come già prevedeval’art. 33 del R.D. n. 2392 del 23.12.1929), come conferma l’art. 8 delloStatuto.Numero registro generale 28826/2022Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 15862/2026Data pubblicazione 23/05/2026Osserva che trattasi di una Istituzione educativa che concorre alperseguimento degli obiettivi del sistema formativo italiano ed è soggetta avigilanza ministeriale, per cui ne è, per legge, esclusa la natura commercialee di ente pubblico economico. Rileva che allo stesso tempo, le medesimeevidenze istruttorie, comprovavano il vizio di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, vale adire il Regio Decreto pubblicato sulla G.U. n. 255 del 5.11.1931 - tabella n.4 - e lo Statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] che disvelano la natura giuridica dell’Ente.Rileva, infine, che la semplice locazione di alcuni degli immobili di proprietàdell’[OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta attività commerciale, trattandosi di unodei mezzi che la legge di riordino degli istituti individuava tra quelli necessarial conseguimento della finalità educativa (art. 10 del R.D. n. 2392 del23.12.1929) e così, in conformità, prevede l’art. 11 dello Statuto.4. Ritiene il Collegio che possa trovare accoglimento l’istanza congiunta dirinvio, pure considerato che nella presente controversia viene in rilievo laquestione nomofilattica che si pone a seguito dell’intervento della c.d. leggedi bilancio del 2026 n. 199/25 il cui art. 1 comma 856 riguarda l’IMU dovutain ipotesi di attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzatidai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, questione già rimessa da questa Corte in pubblicaudienza.Gli stessi (sopra) ripercorsi motivi di ricorso danno conto della articolazione,e della complessità, delle questioni che si intendono definire in viastragiudiziale (v. Cass., 30 gennaio 2024, n. 2797 quanto allainammissibilità di un’istanza di conciliazione in udienza), soluzione, questa,che lo stesso dato legislativo prende in considerazione con riferimento(anche) «alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione» [v. ild.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48, comma 4-bis, introdotto dal d.lgs.Numero registro generale 28826/2022Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 15862/2026Data pubblicazione 23/05/202630 dicembre 2023, n. 220, art. 1, comma 1, lettera u), numero 2); v.,altresì, il d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, art. 99, comma 5].4.1. La causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte, rinvia la trattazione dei ricorsi a nuovo ruolo per consentire alleparti il perfezionamento del prospettato accordo stragiudiziale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 25 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])