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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48928/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto dal Pubblico Ministero del Tribunale Ordinario di Roma avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Roma ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA], amministratore di condominio, dal reato ex art. 595, comma 1, cod. pen. per l'assenza del dolo del reato e dell'animus diffamandi;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine alla gravità delle dichiarazioni offensive per la reputazione della persona offesa, pronunciate dall'imputato, è manifestamente infondato in quanto inerente a palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 3 e 4): si sono contestualizzate le frasi riportate nel verbale di assemblea diffuso tra i condomini e si è fatto riferimento al dovere di informarli circa una vicenda spinosa che riguardava consistenti impegni economici per lavori condominiali.

Del resto, rientra tra i doveri dell'amministratore di condominio quello di redigere note informative utili e complete;

3. Considerato che sono state depositate memorie difensive da parte dell'imputato con le quali, citando proprio i doveri dell'amministratore di condominio derivanti dall'art. 1710 del codice civile, si chiede l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero;

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso il 8 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto dal Pubblico Ministero del Tribunale Ordinario di Roma avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Roma ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA], amministratore di condominio, dal reato ex art. 595, comma 1, cod. pen. per l'assenza del dolo del reato e dell'animus diffamandi; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine alla gravità delle dichiarazioni offensive per la reputazione della persona offesa, pronunciate dall'imputato, è manifestamente infondato in quanto inerente a palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 3 e 4): si sono contestualizzate le frasi riportate nel verbale di assemblea diffuso tra i condomini e si è fatto riferimento al dovere di informarli circa una vicenda spinosa che riguardava consistenti impegni economici per lavori condominiali. Del resto, rientra tra i doveri dell'amministratore di condominio quello di redigere note informative utili e complete; 3. Considerato che sono state depositate memorie difensive da parte dell'imputato con le quali, citando proprio i doveri dell'amministratore di condominio derivanti dall'art. 1710 del codice civile, si chiede l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero; 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso il 8 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 48928/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris