CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 20026/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 22521/2023R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresenta t a e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di Regione Campania, in persona del Presidente in carica;Comune di Arienzo, in persona del Sindaco in carica; -intimati- avverso l’ordinanza del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’appello di Napoli, resa all’udienza del 4 ottobre 2023, comunicata il 6 ottobre 2023,nel proc. n. R.G. 671 del 20 18 ; udìta la relazione della causa svolta nella c amera di consiglio del l’11 luglio 2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: Regolamento di competenza– Ordinanza interlocutoria. C.C. 11/07/2024 r.g.n. 22521/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut o [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo «dichiararsi la competenza del Tribunale regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli». Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Arienzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati al piano terra, al piano seminterrato , al garage e al giardino della sua abitazione, situata nel Comune di Arienzo, nonché ai beni mobili che vi si trovavano, dall’esondazione dell’alveo “Trave”, avvenuta il 19 giugno 2014, dopo che era piovuto per circa trentaminuti, all’altezza del tratto copert o del corso d’acqua, a causa dell’ostruzione della griglia posizionata all’inizio del detto tratto, asseritamente dovuta alla presenza di immondizia, sterpaglia e rifiuti vari, nonché del manufatto in cemento realizzato con la finalità di incanalare le acque; costituitosi in giudizio il solo Comune, che ha sollevato l’eccezione di difetto di “giurisdizione” del giudice specializzato adìto in favore di quello ordinario,condizionatamente all’accertamento del carattere non naturale del corso d’acqua, il Tribunale, alla prima udienza , ha ordinato procedersi alla rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo alla Regione Campania , rinviando, per gli incombenti di cui all’art. 183 cod. proc. civ. (nella formulazioneapplicabile ratione temporis ) , ad una udienza successiva ; assegnati i termini per le memorie integrative e fissata l’ulteriore udienza per l’ammissione deimezzi istruttori, si è costituita anche la Regi o ne Campania, che ha sollevato l’ eccezione di incompetenza del Tribunale Regionale delle Acque in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e re, deducendo, per un verso, la mancanza di un atto amministrativo o di una scelta discrezionale della pubblica amministrazione (sul presupposto che l’illecito oggetto del giudizio fosse il mero asserito comportamento omissivo C.C. 11/07/2024 r.g.n. 22521/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dell’ente) e, per altro, il difetto di demanialità delle acque esondate , per essere le stesse costituite da acque reflue; 2. riget tata la richiesta di prove costituende , fissata l’udienza di precisazione delleconclusioni e rimessa la causa a l collegio per la decisione, conordinanza riservata all’udienza del 4 ottobre 2003, all ’ esito di trattazione scritta, il Tribunale, ritenuto che l’eccezione di incompetenza fosse sta ta tempestivamentesollevata dal Comune di Arienzo con la propria memoria di costituzione, in accoglimento dell a stessa, ha declinato la propria competenza in favore di quella del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], nella cui circoscrizionesi trova il Comune di A rienzo ; il giudice specializzato ha decisosulla base dei seguenti rilievi: I-de facto, se nel ricorso introduttivo la ricorrente aveva allegato che le acque erano esondate all’ altezza del tratto coperto dell’ a lveo “Trave” a causa dell’ostruzione della griglia ivi posizionata e del manufatto in cemento realizzato per incanalare le acque, nelle proprie difese la Regione aveva dedotto, senza che ciò fosse contestato,che, in quel tratto , le caratteristiche dell’alveo “ Trave ” erano quelle di un canale di raccolta delle acque meteorichenonché delle acque nere provenienti dagli scarichi fognari ; II-de iure, le acque meteoriche e quelle nere, entrambe r ifluenti nella rete fognaria e destinate allo smaltimento, non rientrerebbero nella n o zione di “acquepubbliche”, ai sensi dell’art. 1 del r.d . n. 1775/1933, per difetto del fondamentale requisitodell’attitudine ad usi di pubblico interesse; III-ancora de iure , la rete fognaria non rientr erebbe nella nozio ne di “opere idrauliche” di cui all’art. 140 , lett. d) ed e) , del lo stesso r . d . n. 1775/1933, dovendosi ritenere tali, secondo la giurisprudenza sia di merito che di legittimità, non tutti gli impianti che abbiano una qualsiasi attinenza con le acque pubbliche ma solo quelli « che rivelino una diretta influenza sul decorso, la disciplina e l’utilizzazione delle stesse», sicché sarebbero esclusi da tale nozione i depuratori di acque luride , nonché gli im pluvi o colatoi naturali di acque meteoriche; C.C. 11/07/2024 r.g.n. 22521/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 3. ha proposto ricorso per regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo; non hannosvolto attività difensiva le amministrazioni i n timate ; il Procuratore Generale ha concluso chiedendo « dichiararsi la competenza del Tribunale regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli»; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo viene denunciata la violazione dell’art.140 del r.d. n. 1775/1933 ( testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ) , in relazione all’art.5 cod. proc. civ.; viene invocato il principio, affermato da questa Corte nel suo massimo consesso (è citata, accanto a numerose altre pronunce rese a sezione semplice, Cass., Sez. Un., 20 gennaio 2006, n. 1066), secondo cui , nella ripartizione della competenza tra il T ribunale ordinario e il T ribunale Regionale delleAcque Pubbliche nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti della pubblica amministrazione, il tribunale specializzato è competente per le « domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica», mentre competente è il tribunale ordinario per le domande « che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque»: ciò, in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte discrezionali dell’autorità amministrativa dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche, per cui, se si deduceche « un ’ opera idraulica non sia tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita)», ciò implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della pubblica amministrazione; C.C. 11/07/2024 r.g.n. 22521/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani ricordato tale principio, la ricorrente osserva che nel caso di specie la domanda di risarcimento del danno era stata fondata proprio sulla non correttamanutenzione delle opere idrauliche di r egimentazione delle acque piovane nel tratto coperto dell’alveo “Trave”, sicché non vi era dubbio della competenzadel Tribunale regionale delle acque pubbliche; 2. questa Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la composizione di un contrasto di giurisprudenza, esistente all’interno delle singole Sezioni della Corte, in ordine al riparto di competenza, ai sensi dell’art. 140,lett. e), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra Tribunale ordinario e T ribunale regionale delle acque pubbliche, nelle cause «caratterizzate dal comune denominatore della derivazione del danno di cui si chiede il risarcimento dalla omessa o difettosa manutenzione dell’opera idraulica o del corso d’acqua»; sussistono pertanto ragioni di opportunità che inducono a rinviare la decisione del presente regolamento di competenza nell’attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla citata questione. [OSCURATO:PERSONA] rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul ricorso iscritto al n. 1558/2022 R.G. , oggetto di ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018. Così decis