CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45607/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto, in data 11/12/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di tentata estorsione aggravata in concorso e lesioni personali aggravate in concorso e li aveva condannati alla pena complessiva di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.500 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti nonché il vizio di travisamento della prova, è manifestamente infondato in quanto l'asserito vizio di motivazione risulta insussistente dal momento che la lettura della pronuncia impugnata dimostra al contrario l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di colpevolezza degli imputati: rileva, in particolare, la esaustiva motivazione contenuta nella sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa che hanno formato oggetto del necessario e puntuale vaglio di attendibilità oggettiva e soggettiva, di cui viene dato ampiamente conto nella pronuncia oggetto di gravame; ed in effetti, la Corte territoriale ha rilevato come la narrazione del teste (non costituitosi parte civile) fosse risultata lineare e supportata da ulteriori riscontri dei testi a discarico e, finanche, dalla ammissione degli stessi imputati che, pur negando le richieste estorsive, hanno ammesso di aver picchiato la vittima presso la frutteria ove l'avevano raggiunta, utilizzando un bastone. In tal senso, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). E' infine appena il caso di ribadire che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli); osservato, pure, che il supposto travisamento della prova si risolve, in realtà, nella allegazione di elementi che attengono, piuttosto, all'interpretazione dei dati processuali correttamente condotta dai giudici di merito finendo, in tal modo, per sollecitare una - non consentita in questa sede - ricostruzione dei fatti mediante la adozione criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del suo pertinente convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.