Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2021
ECLI:EU:T:2021:957
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0725_INF
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2021 –
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T-725/20)
«Dumping – Importazioni di estrusi in alluminio originari della Cina – Atto che impone un dazio antidumping provvisorio – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità – Dazio antidumping definitivo – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio – Irricevibilità – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036; regolamento della Commissione 2020/1428)
(v. punti 18-31, 33-37)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro un regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio – Successiva adozione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Eccezione – Presupposti – Onere della prova
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036; regolamento della Commissione 2020/1428)
(v. punti 32, 39-51)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in via principale, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (
GU 2020, L 336, pag. 8
), e, in subordine, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (
GU 2016, L 176, pag. 21
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] Co. Ltd e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Ltd sono condannate alle spese.