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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2021

ECLI:EU:T:2021:957
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0725_INF

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T-725/20) «Dumping – Importazioni di estrusi in alluminio originari della Cina – Atto che impone un dazio antidumping provvisorio – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità – Dazio antidumping definitivo – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio – Irricevibilità – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036; regolamento della Commissione 2020/1428) (v. punti 18-31, 33-37)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro un regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio – Successiva adozione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Eccezione – Presupposti – Onere della prova (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036; regolamento della Commissione 2020/1428) (v. punti 32, 39-51) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in via principale, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese ( GU 2020, L 336, pag. 8 ), e, in subordine, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( GU 2016, L 176, pag. 21 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] Co.

Ltd e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Ltd sono condannate alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0725_INF Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T-725/20) «Dumping – Importazioni di estrusi in alluminio originari della Cina – Atto che impone un dazio antidumping provvisorio – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità – Dazio antidumping definitivo – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio – Irricevibilità – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036; regolamento della Commissione 2020/1428) (v. punti 18-31, 33-37) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro un regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio – Successiva adozione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Eccezione – Presupposti – Onere della prova (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036; regolamento della Commissione 2020/1428) (v. punti 32, 39-51) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in via principale, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese ( GU 2020, L 336, pag. 8 ), e, in subordine, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( GU 2016, L 176, pag. 21 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] Co. Ltd e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Ltd sono condannate alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2016/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris