CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 16947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23741/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,VIALE DELLE MILIZIEn.2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA,in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , VIA A NTONIO BERTOLONIn.5, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA]' che larappresentano e difend ono -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2315/2019depositata il 02 /0 7 /2019 , R.G. n. 2192/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 2 luglio 2019 , la Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l’appello principale e reputato assorbito quello incidentale, proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dalla Cattolica - Società cattolica di Assicurazioni - [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, Cattolica) avverso la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato il ricorso avanzato dal Romiti, volto ad ottenere l’accertamento dell’insussistenza della giusta causa di recesso e il riconoscimento del diritto al pagamento di tutte le conseguenti indennità in ordine al rapporto di agenzia intercorso fra le parti. 2. La Corte, in particolare, nel condividere l’iter decisorio del giudice di primo grado, ha reputato infondati tutti i motivi di impugnazione proposti, ritenendo sussistente la giusta causa di recesso invocata dalla Compagnia con lettera del 26 marzo 2013 ed ha ritenuto assorbito l’appello incidentale condizionato in ordine al mancato rimborso della liquidazione dei sinistri. Il giudice di secondo grado ha, invero, ritenuto che il comportamento attribuito al Romiti, attinente alla redazione di una appendice sull’estensione dei rischi alla polizza del cantiere “[OSCURATO:PERSONA]”, non autorizzata, ed al tentativo di utilizzarla, a prescindere dalla circostanza della distanza temporale rispetto ai sinistri medesimi -e, cioè, della predisposizione molto tempo prima - trattandosi di documento utilizzabile in occasione di tutti i possibili sinistri futuri, ledesse irrimediabilmente il rapporto fiduciario con la preponente. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. 4. Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. 5. Entrambe le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata deducendosi l’erronea ritenuta sussistenza della giusta causa di recesso, in assenza di elemento soggettivo relativo alla violazione. 1.1. Con il secondo motivo, si allega l’omesso esame di un fatto decisivo con riguardo allo scambio di mail fra agente e preponente. 1.2. Con il terzo motivo si denunzia l’erronea interpretazione da parte della Corte della condotta dell’agente come contraria ai doveri di trasparenza e chiarezza nei confronti degli assicurati, ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2005. 1.3. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico -sistematiche, sono infondati. Va preliminarmente rilevato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le altre, Cass. n. 29290 del 2019), l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. 2. Occorre poi premettere che, secondo l’insegnamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 13534 del 2019 nonché, in terminis, Cass. n. 7838 del 2005 e Cass. n. 18247 del 2009), il modulo generico che identifica la struttura aperta delle disposizioni di limitato contenuto ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali, richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo. La specificazione può avvenire mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva, come nel caso in esame, in cui si colloca la fattispecie. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (ex plurimis,Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010). Conseguentemente, non si sottrae al controllo di questa Corte il profilo della correttezza del metodo seguito nell'individuazione dei parametri integrativi, perché, pur essendo necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, "tali regole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che, utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esse riferimento" (per tutte v. Cass.n. 434 del 1999), traducendosi in un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa (cfr. Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass.n. 5026 del 2004; Cass. n. 10058 del 2005; Cass. n. 8017 del 2006). Nondimeno, va sottolineato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori. Sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, opera l'accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento. Quindi occorre distinguere: è solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; mentre l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (in termini ancora Cass. n. 18247/2009 e n. 7838/2005 citate). Questa Corte precisa, pertanto, che "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa" (così, in motivazione, Cass. n. 15661 del 2001, nonché la giurisprudenza ivi citata). 2.1. Tale distinzione,operante per le clausole generali condiziona la verifica dell'errore di sussunzione del fatto nell'ipotesi normativa, ascrivibile, per risalente tradizione giurisprudenziale (v. in proposito Cass. SS.UU. n. 5 del 2001), al vizio di cui al n. 3 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. (di recente si segnala Cass. n. 13747 del 2018). E’, infatti, solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge: l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (sul punto, fra le altre, Cass.n.18247 del 2009 e n. 7838 del 2005). 3. Nel caso di specie,appare evidente che la censura, veicolata per il tramite dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in realtà corre lungo i binari della censura fattuale,in quanto mira ad una diversa ricostruzione della fattispecie oltre che ad una inammissibile diversa valutazione delle risultanze istruttorie di primo grado. Parte ricorrente, infatti, pur denunciando, apparentemente, una violazione di legge, chiede,in realtà, alla Corte di pronunciarsi sulla va lutazione di fatto compiuta dal giudice in ordine alle conclusioni raggiunte con riguardo alla sussistenza della lamentata violazione del rapporto fiduciario, mentre le argomentazioni da essa apportate si limitano a criticare sotto vari profili la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello, con doglianze intrise di circostanze fattuali,mediante un pervasivo rinvio ad attività asseritamente compiute nelle fasi precedenti ed attinenti ad aspetti di mero fatto,tentandosi di portare di nuovo all’attenzione del giudice di legittimità una valutazione di merito, inerente a l contenuto dell’accertamento compiuto , circa l a predisposizione della appendice alla polizza e circa la attuazione di comportamenti volti alla utilizzazione della stessa. 3.1. In particolare, la Corte di merito, con valutazione sottratta al sindacato di legittimità, ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’appendice sulla estensione dei rischi fosse stata redatta molto tempo prima dei sinistri medesimi, in appendice alla polizza originaria, trattandosi di documento utilizzabile in occasione di tutti i possibili sinistri futuri. Indipendentemente, poi, dal valore legale del documento, ciò che la Corte ha ritenuto rilevante ai fini della giusta causa di recesso, è il tentativo di utilizzarlo posto in essere dal Romiti che, infatti, lo aveva inviato al perito, di fatto inserendolo nell’istruttoria della relativa pratica. D’altro canto, la Corte ha valorizzato, al riguardo, l’aperto contrasto fra quanto sostenuto con il primo motivo di appello (appendice priva di valore perché non autorizzata) rispetto al tenore delle difese di primo grado, ove il ricorrente aveva dedotto di ritenere autorizzata e, dunque, valida, l’appendice, nel silenzio della compagnia. 4. Il secondo motivo è inammissibile. Occorre rilevare, al riguardo, che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate "per omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co . cod. proc. civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso lasentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016; Cass.n. 23021 del 2014); quindi, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito, anche in ordine alla congruità dell’iter procedimentale seguito nella designazione del dirigente, in contrasto sia con i principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al c.d. “minimo costituzionale”. Vapoi evidenziato, quanto ai principi vigenti in tema di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., che l’inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., opera non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cfr., sul punto, Cass. n. 7724 del 2022). 5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto. 5.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de