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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15281/2026

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ura speciale in calce al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] 3.0 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in personadel legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso;– controricorrente –Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2628/2020depositata il 25/08/2020 e notificata il 05/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.248/2013 emesso dal Tribunale di Rimini in data 29/01/2013, conil quale gli era stato intimato il pagamento della somma di €6.449,30, oltre interessi e spese legali, in favore di CarrozzeriaRovereta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. sulla base dellafattura n. 57/2011 di parte opposta.L'opponente sosteneva che: a) nessun credito poteva esserevantato dall'opposta, in quanto la fattura riguardava lavori diriparazione alla propria autovettura VW Golf targata [OSCURATO:TARGA] noneseguiti a regola d’arte, con vizi e difetti che la rendevano inidoneaall'uso; b) aveva denunciato verbalmente e per iscritto i vizi e idifetti, peraltro riconosciuti dall'opposta; c) per l'eliminazione deivizi necessitava l’esborso di € 7.260, oltre € 1.400.00 per fermotecnico, di cui chiedeva in via riconvenzionale la condanna dellaopposta.Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la decadenzadell'azione per vizi e difetti non tempestivamente denunciati e, insubordine, la prescrizione del diritto azionato da controparte.Il Tribunale di Rimini accoglieva l’opposizione, revocava il decretoingiuntivo e rigettava la domanda riconvenzionale formulata daMatteo Celli, rilevando che: a) al caso di specie, sussumibile nelladisciplina del contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. c.c., eraapplicabile, in caso di difformità o vizi, la norma dell'art. 1668 c.c.,2 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026con facoltà del committente di chiedere l'eliminazione dei vizi aspese del prestatore ovvero la riduzione del prezzo, salvo ilrisarcimento del danno, e che solo l'accettazione dell'opera, cononere a carico del prestatore, poteva liberarlo da responsabilità exart. 2226 c.c.; b) il prestatore non aveva provato l’accettazione delbene senza riserve da parte del committente, risultando di controche quest'ultimo aveva da subito e comunque tempestivamentedenunciato le anomalie della vettura non appena riscontrate, tantoda incaricare un perito per confermare l’esistenza dei difetti dellapropria autovettura in seguito alle riparazioni eseguite; c)infondata era la domanda riconvenzionale del Celli, in quanto eraemerso che questi aveva comunque accettato di far realizzare sullapropria autovettura lavori "in economia", i quali verosimilmentenon avrebbero riportato la vettura nel suo stato originario.2.

Sull’impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA] eincidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bologna, in riformadella sentenza impugnata, rigettava l’opposizione, confermava ildecreto ingiuntivo e rigettava l’appello incidentale, affermandoche, allorché il prestatore d’opera eccepisce la decadenza delcommittente dalla garanzia prevista dall’art. 2226 c.c. per i vizidell’opera, incombe su quest’ultimo l’onere di dimostrare di averlitempestivamente denunziati, mentre, nel caso di specie, il Celliaveva avuto notizia degli asseriti difetti almeno alla data dicomunicazione (15.11.2011) della perizia del perito di parte([OSCURATO:PERSONA] peritale [OSCURATO:SOCIETA]. di Rimini), laddovesolo in data 24.11.2011 aveva, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] l’esecuzione non a regolad’arte dei lavori di riparazione, sicché la contestazione era tardiva.3 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/20263.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MatteoCelli sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] 3.0 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistitocon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.1218, 2226 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che egli avevaproposto, anziché un’azione di garanzia ex art. 2226 c.c., unadomanda di inadempimento contrattuale con richiesta dirisarcimento danni, cui andava applicato l’art. 1218 c.c., dovendo,per l’effetto, il creditore dimostrare solo la fonte (legale onegoziale) del proprio diritto, laddove spettava al prestatoredimostrare l’esatto adempimento o l’impossibilità della prestazioneper causa allo stesso non imputabile.1.1.

Il motivo è infondato.Premesso che la qualificazione giuridica del rapporto intercorso trale parti in causa nei termini di contratto di prestazione d’opera nonè stata adeguatamente contestata, va richiamato il principiosecondo cui, in tema di contratto d'opera, i termini per la denunciadelle difformità e dei vizi dell'opera sono quelli di cui all'art. 2226c.c., norma che, nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo,assorbe, ricomprendendoli, i rimedi generali per l'inadempimentodelle obbligazioni (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14082 del15/12/1999).Come condivisibilmente evidenziato dalla controricorrente (cfr.pag. 19 del controricorso), “Laddove il contratto sia tipico come nel4 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026nostro caso la normativa da applicarsi sarà quella codicistica, perquel tipo di rapporto.

Nel nostro caso artt.li 2222 e ss. c.c.”.A non differenti conclusioni si sarebbe pervenuti qualora si fossequalificato il rapporto come di appalto, atteso che, solo in caso diopera non ultimata (eccezione), restando l'appaltatoreinadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano lenorme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt.1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt.1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi (regola)in cui l'opera sia stata portata a termine (cfr., fra le tante, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019).Inquadrata nei termini esposti la vicenda, va altresì ricordato che,in tema di esecuzione di contratto d'opera, la mancata denunziadei vizi della stessa, da parte del committente, nel termine stabilitodall'art. 2226, secondo comma, c.c., ne determina la non incidenzasulla efficacia del contratto, con la conseguenza che detti vizi nonpossono essere fatti valere neanche al fine di eccepire l'inesattoadempimento da parte del prestatore d'opera, qualora questirichieda il pagamento del corrispettivo convenuto.

Alla medesimaconclusione deve pervenirsi con riguardo alla richiesta delcommittente di risarcimento dei danni causati dalla condotta delprestatore, potendosi profilare una responsabilitàextracontrattuale di quest'ultimo solo in relazione a fatti diversi daquelli oggetto dello specifico regolamento negoziale, il quale, comeprecisato, esclude la rilevanza dei vizi non tempestivamentedenunziati (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1874 del 18/02/2000).2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione5 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026tra le parti (ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), relativo alriconoscimento dei vizi da parte del prestatore d’opera, nonché laviolazione dell’art. 1667 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che, ai sensidell’art. 1667 c.c. (applicabile altresì in tema di contratto d’opera),la denuncia dei vizi non è necessaria se l’appaltatore hariconosciuto gli stessi e si è reso disponibile a eliminarli.2.1.

Il motivo è fondato.Quanto al vizio motivazionale, va premesso che, non si è inpresenza di una cd. doppia conforme, atteso che, mentre iltribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalCelli per aver egli accettato di far realizzare sulla propriaautovettura incidentata lavori “in economia”, la corte d’appello harigettato l’appello incidentale dal medesimo proposto per avertardivamente denunciato i vizi.Ciò debitamente premesso, il novellato art. 360, n. 5, c.p.c.configura un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagliparti; ne consegue che non integra tale vizio l'omesso esame disingoli elementi istruttori, ove il fatto storico rilevante sia statocomunque considerato dal giudice, ancorché la sentenza non diaconto di tutte le risultanze probatorie, e né rileva, secondo la ratiodella norma, il cattivo esercizio del potere di valutazione delleprove non legali da parte del giudice di merito.Tuttavia, nel caso di specie, il fatto storico rappresentatodall’avvenuto riconoscimento dei vizi da parte del prestatored’opera e dall’impegno assunto dal medesimo a eliminarli,6 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026senz’altro decisivo in quanto renderebbe superflua la denunciadegli stessi, non è stato proprio considerato dalla corte d’appello,essendosi quest’ultima limitata a fondare la propria decisione sulladocumentazione in atti (cfr. fine pag. 4 della sentenza quiimpugnata).Com’è noto, il mancato esame di elementi probatori costituiscevizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanzeprocessuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudiziodi certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria dellealtre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde laratio decidendi venga a trovarsi priva di base.Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazionesu un punto decisivo della controversia, è necessario un rapportodi causalità fra la circostanza che si assume trascurata e lasoluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere chequella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato aduna diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza enon di mera probabilità.Orbene, nel caso di specie, la corte d’appello, da un lato, haconcentrato le sue attenzioni solo sulla tempestività o meno delladenuncia dei vizi, senza considerare se, alla luce delle risultanzeemerse dall’istruttoria, questa denuncia, ai fini decadenziali, fossenecessaria, e, dall’altro lato, ha considerato solo ladocumentazione prodotta senza valutare altresì le risultanze delleprove orali e senza neppure indicare le ragioni per le quali avrebbeprivilegiato la prima rispetto alle seconde.7 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026Va, da ultimo, evidenziato che la questione dell’avvenutoriconoscimento del vizio è stata posta sin dall’atto di citazione inopposizione (cfr. pag. 2).Sulla base di quanto precede, il giudice del rinvio, cui la causaandrà rimessa, dovrà valutare la deposizione resa dal peritoassicurativo [OSCURATO:PERSONA] (e, riportata, in osservanza delprincipio di specificità, alle pagine 11 e 12 del ricorso), al fine diverificare se [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante della CarrozzeriaRovereta), in occasione di un incontro avuto con il Celli, abbiariconosciuto la problematica conseguente alla riparazione da luieseguita sull’auto e si sia reso disponibile a rifare i lavori a suespese, onde avviare alle incongruità rilevate.Invero, in tema di contratto di prestazione d'opera, sebbene l'art.2226 c.c. non ne faccia richiamo, è applicabile la disciplina dettata,con riguardo al contratto di appalto, dall'art. 1667 c.c. in ordinealla garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia dei vizi non ènecessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati,conseguendone che l'impegno di provvedere alla eliminazione deidifetti o vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che sisostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonomaobbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrentedalla data di assunzione dell'impegno stesso (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 4925 del 08/03/2006; conf.

Cass., Sez. 2, Sentenzan. 4908 del 11/03/2015).3.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1668, 1218 e 2226 c.c. e 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché dell’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di8 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che gravavasulla [OSCURATO:PERSONA] l’onere di provare l’esatto adempimentodella prestazione.3.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratiodecidendi sottesa alla pronuncia impugnata.Invero, la corte d’appello non ha affermato che l’onere di provarel’esatto adempimento della prestazione non gravasse sullaCarrozzeria [OSCURATO:PERSONA], ma ha piuttosto rilevato che il Celli avevaavuto notizia degli asseriti difetti almeno alla data di ricezione(15.11.2011) della perizia del perito di parte ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di Rimini), laddove solo in data24.11.2011 aveva, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] lepore, comunicato allacontroparte l’esecuzione non a regola d’arte dei lavori diriparazione, sicché la contestazione era tardiva.In ogni caso, in presenza di vizi occulti, essendo stati ritenuti taliquelli in oggetto, non rileva l’avvenuta accettazione dell’opera.4.

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione degliartt. 2226 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte di merito tenutoconto che egli aveva fornito comunque la prova (attraverso ladeposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]) della tempestività delladenunzia dei vizi attraverso la prova testimoniale.Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.1667 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione9 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la corteterritoriale ritenuto applicabile il ristretto termine di decadenzastabilito dall’art. 2226 c.c., anziché quello di 60 giorni di cui all’art.1667, comma 2, c.c., essendosi in presenza di un contrattod’appalto.Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt.1176, 1218 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, per non aver la cortebolognese considerato che a) la denuncia dei vizi non eranecessaria, avendo la controparte riconosciuto gli stessi (comedichiarato dal teste indifferente [OSCURATO:PERSONA]), che b) egli avevaagito non in garanzia, ma per inadempimento del contratto, e,quanto all’appello incidentale, che c) l’aver accettato di farrealizzare sulla propria autovettura dei lavori in economia nonsignificava non realizzare il lavoro a regola d’arte, e d) per nonessersi pronunciata sul secondo motivo dell’appello incidentalerelativo alla compensazione parziale delle spese del giudizio diprimo grado.4.1 I motivi dal quarto al sesto restano assorbiti per effettodell’accoglimento del secondo.5.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimentodel secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata, conconseguente rinvio della causa, anche per le spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Bologna.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, dichiarainammissibile il terzo e assorbiti i restanti, cassa la sentenza10 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026impugnata con riferimento al motivo accolto, e rinvia la causa,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diBologna in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data19.5.2026.Il PresidenteMauro Criscuolo11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura speciale in calce al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] 3.0 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in personadel legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso;– controricorrente –Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2628/2020depositata il 25/08/2020 e notificata il 05/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.248/2013 emesso dal Tribunale di Rimini in data 29/01/2013, conil quale gli era stato intimato il pagamento della somma di €6.449,30, oltre interessi e spese legali, in favore di CarrozzeriaRovereta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. sulla base dellafattura n. 57/2011 di parte opposta.L'opponente sosteneva che: a) nessun credito poteva esserevantato dall'opposta, in quanto la fattura riguardava lavori diriparazione alla propria autovettura VW Golf targata [OSCURATO:TARGA] noneseguiti a regola d’arte, con vizi e difetti che la rendevano inidoneaall'uso; b) aveva denunciato verbalmente e per iscritto i vizi e idifetti, peraltro riconosciuti dall'opposta; c) per l'eliminazione deivizi necessitava l’esborso di € 7.260, oltre € 1.400.00 per fermotecnico, di cui chiedeva in via riconvenzionale la condanna dellaopposta.Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la decadenzadell'azione per vizi e difetti non tempestivamente denunciati e, insubordine, la prescrizione del diritto azionato da controparte.Il Tribunale di Rimini accoglieva l’opposizione, revocava il decretoingiuntivo e rigettava la domanda riconvenzionale formulata daMatteo Celli, rilevando che: a) al caso di specie, sussumibile nelladisciplina del contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. c.c., eraapplicabile, in caso di difformità o vizi, la norma dell'art. 1668 c.c.,2 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026con facoltà del committente di chiedere l'eliminazione dei vizi aspese del prestatore ovvero la riduzione del prezzo, salvo ilrisarcimento del danno, e che solo l'accettazione dell'opera, cononere a carico del prestatore, poteva liberarlo da responsabilità exart. 2226 c.c.; b) il prestatore non aveva provato l’accettazione delbene senza riserve da parte del committente, risultando di controche quest'ultimo aveva da subito e comunque tempestivamentedenunciato le anomalie della vettura non appena riscontrate, tantoda incaricare un perito per confermare l’esistenza dei difetti dellapropria autovettura in seguito alle riparazioni eseguite; c)infondata era la domanda riconvenzionale del Celli, in quanto eraemerso che questi aveva comunque accettato di far realizzare sullapropria autovettura lavori "in economia", i quali verosimilmentenon avrebbero riportato la vettura nel suo stato originario.2. Sull’impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA] eincidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bologna, in riformadella sentenza impugnata, rigettava l’opposizione, confermava ildecreto ingiuntivo e rigettava l’appello incidentale, affermandoche, allorché il prestatore d’opera eccepisce la decadenza delcommittente dalla garanzia prevista dall’art. 2226 c.c. per i vizidell’opera, incombe su quest’ultimo l’onere di dimostrare di averlitempestivamente denunziati, mentre, nel caso di specie, il Celliaveva avuto notizia degli asseriti difetti almeno alla data dicomunicazione (15.11.2011) della perizia del perito di parte([OSCURATO:PERSONA] peritale [OSCURATO:SOCIETA]. di Rimini), laddovesolo in data 24.11.2011 aveva, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] l’esecuzione non a regolad’arte dei lavori di riparazione, sicché la contestazione era tardiva.3 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/20263. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MatteoCelli sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] 3.0 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistitocon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.1218, 2226 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che egli avevaproposto, anziché un’azione di garanzia ex art. 2226 c.c., unadomanda di inadempimento contrattuale con richiesta dirisarcimento danni, cui andava applicato l’art. 1218 c.c., dovendo,per l’effetto, il creditore dimostrare solo la fonte (legale onegoziale) del proprio diritto, laddove spettava al prestatoredimostrare l’esatto adempimento o l’impossibilità della prestazioneper causa allo stesso non imputabile.1.1. Il motivo è infondato.Premesso che la qualificazione giuridica del rapporto intercorso trale parti in causa nei termini di contratto di prestazione d’opera nonè stata adeguatamente contestata, va richiamato il principiosecondo cui, in tema di contratto d'opera, i termini per la denunciadelle difformità e dei vizi dell'opera sono quelli di cui all'art. 2226c.c., norma che, nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo,assorbe, ricomprendendoli, i rimedi generali per l'inadempimentodelle obbligazioni (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14082 del15/12/1999).Come condivisibilmente evidenziato dalla controricorrente (cfr.pag. 19 del controricorso), “Laddove il contratto sia tipico come nel4 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026nostro caso la normativa da applicarsi sarà quella codicistica, perquel tipo di rapporto. Nel nostro caso artt.li 2222 e ss. c.c.”.A non differenti conclusioni si sarebbe pervenuti qualora si fossequalificato il rapporto come di appalto, atteso che, solo in caso diopera non ultimata (eccezione), restando l'appaltatoreinadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano lenorme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt.1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt.1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi (regola)in cui l'opera sia stata portata a termine (cfr., fra le tante, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019).Inquadrata nei termini esposti la vicenda, va altresì ricordato che,in tema di esecuzione di contratto d'opera, la mancata denunziadei vizi della stessa, da parte del committente, nel termine stabilitodall'art. 2226, secondo comma, c.c., ne determina la non incidenzasulla efficacia del contratto, con la conseguenza che detti vizi nonpossono essere fatti valere neanche al fine di eccepire l'inesattoadempimento da parte del prestatore d'opera, qualora questirichieda il pagamento del corrispettivo convenuto. Alla medesimaconclusione deve pervenirsi con riguardo alla richiesta delcommittente di risarcimento dei danni causati dalla condotta delprestatore, potendosi profilare una responsabilitàextracontrattuale di quest'ultimo solo in relazione a fatti diversi daquelli oggetto dello specifico regolamento negoziale, il quale, comeprecisato, esclude la rilevanza dei vizi non tempestivamentedenunziati (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1874 del 18/02/2000).2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione5 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026tra le parti (ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), relativo alriconoscimento dei vizi da parte del prestatore d’opera, nonché laviolazione dell’art. 1667 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che, ai sensidell’art. 1667 c.c. (applicabile altresì in tema di contratto d’opera),la denuncia dei vizi non è necessaria se l’appaltatore hariconosciuto gli stessi e si è reso disponibile a eliminarli.2.1. Il motivo è fondato.Quanto al vizio motivazionale, va premesso che, non si è inpresenza di una cd. doppia conforme, atteso che, mentre iltribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalCelli per aver egli accettato di far realizzare sulla propriaautovettura incidentata lavori “in economia”, la corte d’appello harigettato l’appello incidentale dal medesimo proposto per avertardivamente denunciato i vizi.Ciò debitamente premesso, il novellato art. 360, n. 5, c.p.c.configura un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagliparti; ne consegue che non integra tale vizio l'omesso esame disingoli elementi istruttori, ove il fatto storico rilevante sia statocomunque considerato dal giudice, ancorché la sentenza non diaconto di tutte le risultanze probatorie, e né rileva, secondo la ratiodella norma, il cattivo esercizio del potere di valutazione delleprove non legali da parte del giudice di merito.Tuttavia, nel caso di specie, il fatto storico rappresentatodall’avvenuto riconoscimento dei vizi da parte del prestatored’opera e dall’impegno assunto dal medesimo a eliminarli,6 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026senz’altro decisivo in quanto renderebbe superflua la denunciadegli stessi, non è stato proprio considerato dalla corte d’appello,essendosi quest’ultima limitata a fondare la propria decisione sulladocumentazione in atti (cfr. fine pag. 4 della sentenza quiimpugnata).Com’è noto, il mancato esame di elementi probatori costituiscevizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanzeprocessuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudiziodi certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria dellealtre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde laratio decidendi venga a trovarsi priva di base.Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazionesu un punto decisivo della controversia, è necessario un rapportodi causalità fra la circostanza che si assume trascurata e lasoluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere chequella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato aduna diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza enon di mera probabilità.Orbene, nel caso di specie, la corte d’appello, da un lato, haconcentrato le sue attenzioni solo sulla tempestività o meno delladenuncia dei vizi, senza considerare se, alla luce delle risultanzeemerse dall’istruttoria, questa denuncia, ai fini decadenziali, fossenecessaria, e, dall’altro lato, ha considerato solo ladocumentazione prodotta senza valutare altresì le risultanze delleprove orali e senza neppure indicare le ragioni per le quali avrebbeprivilegiato la prima rispetto alle seconde.7 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026Va, da ultimo, evidenziato che la questione dell’avvenutoriconoscimento del vizio è stata posta sin dall’atto di citazione inopposizione (cfr. pag. 2).Sulla base di quanto precede, il giudice del rinvio, cui la causaandrà rimessa, dovrà valutare la deposizione resa dal peritoassicurativo [OSCURATO:PERSONA] (e, riportata, in osservanza delprincipio di specificità, alle pagine 11 e 12 del ricorso), al fine diverificare se [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante della CarrozzeriaRovereta), in occasione di un incontro avuto con il Celli, abbiariconosciuto la problematica conseguente alla riparazione da luieseguita sull’auto e si sia reso disponibile a rifare i lavori a suespese, onde avviare alle incongruità rilevate.Invero, in tema di contratto di prestazione d'opera, sebbene l'art.2226 c.c. non ne faccia richiamo, è applicabile la disciplina dettata,con riguardo al contratto di appalto, dall'art. 1667 c.c. in ordinealla garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia dei vizi non ènecessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati,conseguendone che l'impegno di provvedere alla eliminazione deidifetti o vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che sisostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonomaobbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrentedalla data di assunzione dell'impegno stesso (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 4925 del 08/03/2006; conf. Cass., Sez. 2, Sentenzan. 4908 del 11/03/2015).3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1668, 1218 e 2226 c.c. e 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché dell’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di8 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che gravavasulla [OSCURATO:PERSONA] l’onere di provare l’esatto adempimentodella prestazione.3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratiodecidendi sottesa alla pronuncia impugnata.Invero, la corte d’appello non ha affermato che l’onere di provarel’esatto adempimento della prestazione non gravasse sullaCarrozzeria [OSCURATO:PERSONA], ma ha piuttosto rilevato che il Celli avevaavuto notizia degli asseriti difetti almeno alla data di ricezione(15.11.2011) della perizia del perito di parte ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di Rimini), laddove solo in data24.11.2011 aveva, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] lepore, comunicato allacontroparte l’esecuzione non a regola d’arte dei lavori diriparazione, sicché la contestazione era tardiva.In ogni caso, in presenza di vizi occulti, essendo stati ritenuti taliquelli in oggetto, non rileva l’avvenuta accettazione dell’opera.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione degliartt. 2226 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte di merito tenutoconto che egli aveva fornito comunque la prova (attraverso ladeposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]) della tempestività delladenunzia dei vizi attraverso la prova testimoniale.Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.1667 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione9 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la corteterritoriale ritenuto applicabile il ristretto termine di decadenzastabilito dall’art. 2226 c.c., anziché quello di 60 giorni di cui all’art.1667, comma 2, c.c., essendosi in presenza di un contrattod’appalto.Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt.1176, 1218 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, per non aver la cortebolognese considerato che a) la denuncia dei vizi non eranecessaria, avendo la controparte riconosciuto gli stessi (comedichiarato dal teste indifferente [OSCURATO:PERSONA]), che b) egli avevaagito non in garanzia, ma per inadempimento del contratto, e,quanto all’appello incidentale, che c) l’aver accettato di farrealizzare sulla propria autovettura dei lavori in economia nonsignificava non realizzare il lavoro a regola d’arte, e d) per nonessersi pronunciata sul secondo motivo dell’appello incidentalerelativo alla compensazione parziale delle spese del giudizio diprimo grado.4.1 I motivi dal quarto al sesto restano assorbiti per effettodell’accoglimento del secondo.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimentodel secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata, conconseguente rinvio della causa, anche per le spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Bologna. P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, dichiarainammissibile il terzo e assorbiti i restanti, cassa la sentenza10 di 11Numero registro generale 30796/2020Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 15281/2026Data pubblicazione 20/05/2026impugnata con riferimento al motivo accolto, e rinvia la causa,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diBologna in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data19.5.2026.Il PresidenteMauro Criscuolo11 di 11
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