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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13770/2025

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8594/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n.951/05/23 depositata il 09/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 951/05/23 del 09/03/2023, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR), accoglieva parzialmente l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti della sentenza n. 299/03/21 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di pagamento delle accise sul gas naturale e di un atto di contestazione sanzioni. 1.1.La CTR, per quanto ancora interessa, accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che nel caso di tardivo versamento dell’imposta trovava applicazione l’art. 3, comma 4, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise –TUA) e non anche l’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dato che la prima disposizione conteneva già la sanzione per il ritardato pagamento delle accise. 2.Avverso la sentenza di appello ADM proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.[OSCURATO:SOCIETA] non resisteva in giudizio, restando, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso ADM denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o errata applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 3 TUA, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, in caso di omesso o ritardato versamento di accise l'indennità di mora di cui all'articolo 3 del TUA, avente natura risarcitoria, non sia cumulabile con la sanzione di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, avente natura afflittiva. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di accise, «nel caso di ritardato pagamento è dovuto tanto il pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell'indennità di mora e degli interessi per il ritardato pagamento, di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citata sanzione tributaria generale» (Cass. n. 19338 del 16/06/2022; conf.

Cass. n. 2651 del 27/01/2023; Cass. n. 37937 del 28/12/2022; Cass. n. 33096 del 09/11/2022; Cass. n. 19340 del 16/06/2022; Cass. n. 19339 del 16/06/2022; Cass. n. 16165 del 03/08/2016; Cass. n. 8553 del 14/04/2011). 1.3.La superiore pronuncia è giunta all’esito di una complessa ed approfondita disamina dei due orientamenti giurisprudenziali che si sono contesi il campo, ed ha ribadito la bontà dell’impostazione tradizionale, messa solo di recente in dubbio da alcuni arresti di segno opposto (Cass. n. 22676 del 20/07/2022; Cass. n. 30034 del 21/11/2018). 1.4.Nel caso di specie, la CTR ha errato a non considerare l’ammissibilità del cumulo tra le due disposizioni, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in parte qua. 2.In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, va decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1.L’esistenza di due distinti orientamenti giurisprudenziali in materia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della parte intimata; dichiara compensate tra le parti le spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8594/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n.951/05/23 depositata il 09/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 951/05/23 del 09/03/2023, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR), accoglieva parzialmente l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti della sentenza n. 299/03/21 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di pagamento delle accise sul gas naturale e di un atto di contestazione sanzioni. 1.1.La CTR, per quanto ancora interessa, accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che nel caso di tardivo versamento dell’imposta trovava applicazione l’art. 3, comma 4, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise –TUA) e non anche l’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dato che la prima disposizione conteneva già la sanzione per il ritardato pagamento delle accise. 2.Avverso la sentenza di appello ADM proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.[OSCURATO:SOCIETA] non resisteva in giudizio, restando, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso ADM denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o errata applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 3 TUA, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, in caso di omesso o ritardato versamento di accise l'indennità di mora di cui all'articolo 3 del TUA, avente natura risarcitoria, non sia cumulabile con la sanzione di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, avente natura afflittiva. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di accise, «nel caso di ritardato pagamento è dovuto tanto il pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell'indennità di mora e degli interessi per il ritardato pagamento, di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citata sanzione tributaria generale» (Cass. n. 19338 del 16/06/2022; conf. Cass. n. 2651 del 27/01/2023; Cass. n. 37937 del 28/12/2022; Cass. n. 33096 del 09/11/2022; Cass. n. 19340 del 16/06/2022; Cass. n. 19339 del 16/06/2022; Cass. n. 16165 del 03/08/2016; Cass. n. 8553 del 14/04/2011). 1.3.La superiore pronuncia è giunta all’esito di una complessa ed approfondita disamina dei due orientamenti giurisprudenziali che si sono contesi il campo, ed ha ribadito la bontà dell’impostazione tradizionale, messa solo di recente in dubbio da alcuni arresti di segno opposto (Cass. n. 22676 del 20/07/2022; Cass. n. 30034 del 21/11/2018). 1.4.Nel caso di specie, la CTR ha errato a non considerare l’ammissibilità del cumulo tra le due disposizioni, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in parte qua. 2.In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, va decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1.L’esistenza di due distinti orientamenti giurisprudenziali in materia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della parte intimata; dichiara compensate tra le parti le spese d
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