CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 12475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Torre del Greco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 31/05/2021 della Corte d'Appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione ed euro 344,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando la violazione dell'art. 163 cod. pen. e correlato difetto di motivazione, per avere la Corte d'Appello omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, esplicitamente contenuta sia nei motivi d'appello che nell'istanza avanzata per la definizione del procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen. Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza al fine di consentire l'applicazione del beneficio in parola. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 3/12/2021, ritenendo fondato il ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. In punto di fatto risulta che la difesa, indicata la pena oggetto dell'accordo, invocava espressamente il beneficio della sospensione condizionale "se concedibile". Dal canto suo, il pubblico ministero con la formula "si presta il consenso alla pena così come determinata", non ha formulato alcun rilievo di segno opposto, così devolvendo la questione al giudice di merito. La sentenza impugnata, invece, ha erroneamente ritenuto che il concordato sulla pena raggiunto tra l'imputato ed il p.g. determinasse "la rinuncia a tutti i motivi di appello con la sola esclusione di quelli relativi ad una rideterminazione de! trattamento sanzionatorio in senso meno afflittivo". In realtà, così non era, non avendo l'imputato rinunziato, pur senza subordinare la richiesta di concordato, all'istanza di concessione della pena sospesa, avanzata proprio in ragione del differente e più basso limite di pena che si andava a proporre rispetto a quello inflitto dal primo giudice (ben superiore ai due anni di reclusione) che precludeva oggettivamente la concessione del beneficio. Sul tema questa Corte ha precisato che, in tema di patteggiamento, principio estensibile al concordato in appello, la sospensione condizionale della pena può essere concessa non solo ove la stessa costituisca parte integrante dell'accordo, ma anche ove la relativa questione "sia devoluta esplicitamente e specificatamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice" (in termini, Sez. 7, ordinanza n. 46053 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 277416). Per come precisato in fatto, la concessione del beneficio costituì oggetto di devoluzione comune alle parti e su di essa la Corte territoriale aveva l'obbligo di pronunciarsi. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso, il 13/01/2022 Il consigliere est nsore Il