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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 10633/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Salerno avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Salerno ha confermato il decreto in data 11/09/2023, con cui il G.i.p. del Tribunale di Salerno ha disposto il sequestro preventivo a fini impeditivi di un alloggio sito in [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen., nel presupposto che l'alloggio fosse abusivamente occupato da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo nucleo familiare, anche in virtù di condotte illecite tenute da un incaricato dell'ente ACER, oggetto di rapporto di tipo corruttivo.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

Deduce violazione di legge e apparenza di motivazione in relazione ai delitti di corruzione e di invasione di edifici, in mancanza del fumus dei reati.

3. Nelle more è pervenuto atto di rinuncia al ricorso, inviato dal procuratore speciale della ricorrente.

4. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'intervenuta rinuncia al ricorso ne determina l'inammissibilità, senza necessità di valutarne il merito.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in misura pari ad euro mille.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinunc:ia e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Salerno avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Salerno ha confermato il decreto in data 11/09/2023, con cui il G.i.p. del Tribunale di Salerno ha disposto il sequestro preventivo a fini impeditivi di un alloggio sito in [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen., nel presupposto che l'alloggio fosse abusivamente occupato da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo nucleo familiare, anche in virtù di condotte illecite tenute da un incaricato dell'ente ACER, oggetto di rapporto di tipo corruttivo. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e apparenza di motivazione in relazione ai delitti di corruzione e di invasione di edifici, in mancanza del fumus dei reati. 3. Nelle more è pervenuto atto di rinuncia al ricorso, inviato dal procuratore speciale della ricorrente. 4. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'intervenuta rinuncia al ricorso ne determina l'inammissibilità, senza necessità di valutarne il merito. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in misura pari ad euro mille. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinunc:ia e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Cos
Decreto Cassazione n. 10633/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris