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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03112/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3690-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona degli associati pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CATANZARO; - intimata - avverso la sentenza n. 3859/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 23/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione La CTR della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate- Riscossione contro la IGA (associazione di professionisti) per l'impugnazione della sentenza della CTP di Catanzaro che aveva accolto il ricorso avverso l'intimazione di pagamento relativa a cartelle asseritamente mai notificate.

Secondo la CTR la costituzione nel giudizio di appello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione a mezzo di difensore iscritto al libero foro era affetta da radicale nullità non risultando l'ente anzidetto, succeduto ad Equitalia, difeso dall'Avvocatura dello Stato.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, Ader, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

Col l'unico motivo proposto la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.546 del 1992, art. 11 e del D.L. n.193 del 2016, art.1, comma 8, conv. nella

1. n.225/2016 e 4 novies d.l.

Ric. 2020 n. 03690 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- n.34/2019, conv. nella

1. n.58/2019.

Deduce ADER che in qualità di ente pubblico economico, nel giudizio di impugnazione innanzi al giudice di merito, poteva essere rappresentata in giudizio dai suoi dipendenti e da avvocati del libero foro e che pertanto la CTR avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l'appello.

Il motivo, ritualmente dedotto, diversamente da quanto postulato dalla controricorrente, avendo impugnato la ricorrente la statuizione resa dalla CTR nella parte in cui la stessa aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di valida costituzione in giudizio dell'appellante, è fondato, alla stregua dei principi riepilogati da questa Corte -v.Cass.n.29277/2020-.

In tale occasione si è ritenuto che la questione della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia riscossione è stata esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte- sent. n.30008/2019- le quali hanno precisato che l'Agenzia riscossione si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta, oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; mentre si avvale di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, art. 43, comma 4, - nel rispetto del D.Lgs. n.50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. n.193 del 2016, conv. in L. n.225 del 2016 - in tutti gli altri casi (Cass.

S.U. del 19.11.2019 n.30008).

Pertanto la costituzione dell'agente di riscossione in grado di appello a mezzo di un avvocato del libero foro può ritenersi valida ed efficace.

Ric. 2020 n. 03690 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -3- Ha dunque errato il giudice di appello nel dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] in quanto difesa da avvocato del libero foro.

In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità PQM Accoglie il imo motivo dilricorso,eritiene assorbito il secondo Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 16.12.2021 in Roma.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3690-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona degli associati pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CATANZARO; - intimata - avverso la sentenza n. 3859/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 23/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La CTR della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate- Riscossione contro la IGA (associazione di professionisti) per l'impugnazione della sentenza della CTP di Catanzaro che aveva accolto il ricorso avverso l'intimazione di pagamento relativa a cartelle asseritamente mai notificate. Secondo la CTR la costituzione nel giudizio di appello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione a mezzo di difensore iscritto al libero foro era affetta da radicale nullità non risultando l'ente anzidetto, succeduto ad Equitalia, difeso dall'Avvocatura dello Stato. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, Ader, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria. Col l'unico motivo proposto la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.546 del 1992, art. 11 e del D.L. n.193 del 2016, art.1, comma 8, conv. nella 1. n.225/2016 e 4 novies d.l. Ric. 2020 n. 03690 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- n.34/2019, conv. nella 1. n.58/2019. Deduce ADER che in qualità di ente pubblico economico, nel giudizio di impugnazione innanzi al giudice di merito, poteva essere rappresentata in giudizio dai suoi dipendenti e da avvocati del libero foro e che pertanto la CTR avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l'appello. Il motivo, ritualmente dedotto, diversamente da quanto postulato dalla controricorrente, avendo impugnato la ricorrente la statuizione resa dalla CTR nella parte in cui la stessa aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di valida costituzione in giudizio dell'appellante, è fondato, alla stregua dei principi riepilogati da questa Corte -v.Cass.n.29277/2020-. In tale occasione si è ritenuto che la questione della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia riscossione è stata esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte- sent. n.30008/2019- le quali hanno precisato che l'Agenzia riscossione si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta, oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; mentre si avvale di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, art. 43, comma 4, - nel rispetto del D.Lgs. n.50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. n.193 del 2016, conv. in L. n.225 del 2016 - in tutti gli altri casi (Cass. S.U. del 19.11.2019 n.30008). Pertanto la costituzione dell'agente di riscossione in grado di appello a mezzo di un avvocato del libero foro può ritenersi valida ed efficace. Ric. 2020 n. 03690 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- Ha dunque errato il giudice di appello nel dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] in quanto difesa da avvocato del libero foro. In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità PQM Accoglie il imo motivo dilricorso,eritiene assorbito il secondo Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 16.12.2021 in Roma. Il
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