CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 09937/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 21085-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 325/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 29/03/2018 R.G.N. 173/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catania, la "[OSCURATO:SOCIETA]." è stata condannata al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della minor somma di C 7.001,19, rispetto a quella più elevata riconosciuta in primo grado, pari alle ritenute fiscali operate dal datore di lavoro, quale sostituto di imposta, negli anni 1990/1992, e non versata all'erario, in virtù del sistema di definizione automatica previsto, in occasione del sisma del dicembre 1990 in Sicilia orientale, dall'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi; la "[OSCURATO:SOCIETA]." e la "[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - [OSCURATO:SOCIETA]." hanno resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui ha, a sua volta, replicato [OSCURATO:PERSONA], che ha anche depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo il ricorrente - denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - si duole che il giudice di appello abbia ritenuto di dover decurtare la somma riconosciutagli in primo grado considerando validi i conteggi effettuati dalla società per la prima volta in seno al ricorso in appello, senza alcun elemento probatorio a supporto, ritenendoli, altresì, erroneamente non contestati; con il secondo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti della stessa società nel medesimo periodo, in quanto, con altra sentenza concernente caso analogo, é stato riconosciuto il 90% delle trattenute operate senza alcuna decurtazione; con il terzo motivo - denunciando violazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale non abbia riconosciuto efficacia riflessa alla sentenza n. 310/2011 della Corte di Appello di Catania, confermata dalla Corte di Cassazione, intervenuta tra il datore di lavoro ed altro lavoratore; con l'unico motivo di ricorso incidentale - denunciando violazione dell'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 e dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - le società si dolgono, nella sostanza, che la predetta Corte non abbia considerato, da un lato, che l'art. 1, comma 165, della I. n. 190 del 2014, ha inequivocabilmente individuato i destinatari del sistema di definizione automatica nei soggetti colpiti dal sisma destinatari dei provvedimenti in materia di versamento, tra cui non rientrerebbe il ricorrente; dall'altro, che il sistema di definizione automatica è stato ritenuto illegittimo dalla Decisione della Commissione europea del 14/08/2015, la quale avrebbe fatto venir meno la possibilità, per il datore di lavoro, di trattenere per sé il 90% originariamente condonato, che deve quindi essere versato all'erario; lamentano, infine, che la Corte abbia trascurato di considerare che il ricorrente non ha mai inoltrato istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, la quale, con provvedimento del 16 settembre 2017, n. 195405, aveva peraltro determinato la riduzione del rimborso nella misura del 50%• Ritenuto che: il primo motivo va disatteso, poiché, oltre a non specificare il fatto decisivo di cui si lamenta l'omesso esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale, quanto al fatto storico dei versamenti presso l'erario, è stata riconosciuta valenza probatoria alle ricevute prodotte in primo grado, il cui ammontare è stato poi chiarito con appositi conteggi, che, per come si apprende dallo stesso ricorso, non sono stati contestati con riferimento alla rappresentazione del calcolo percentuale riportato, essendosi le doglianze del ricorrente appuntate sulla mancata prova della riferibilità dei versamenti in questione alla sua singola posizione; mentre, su tale particolare aspetto, in sentenza si chiarisce che la somma trattenuta al lavoratore è stata ricavata applicando la percentuale (pari all'80,2796% del totale delle ritenute operate, per tutti i dipendenti, per l'anno 1991 e al 38,1116% di quelle del 1992) risultante dai predetti conteggi; il secondo motivo va parimenti disatteso, già sol perché si risolve in una inammissibile censura all'apprezzamento della prova rimesso al giudice di merito, le cui valutazioni possono divergere pur a fronte di casi controversi identici, in quanto inevitabilmente condizionate dalle specificità di ciascun procedimento, in punto di tempestiva allegazione dei fatti e di articolazione della prova, nonché di esito dell'espletamento di quest'ultima; anche il terzo motivo va rigettato, poiché «Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione; c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'efficacia riflessa del giudicato avente ad oggetto il "premio scudetto", riconosciuto ad altri giocatori della medesima squadra di calcio in distinti processi, essendo stato dedotto in giudizio un diritto fondato su un autonomo rapporto obbligatorio, di per sé non incompatibile con le diverse decisioni già divenute definitive)» (così Cass. 23/04/2020, n. 8101); e, nel caso, il diritto del ricorrente è fondato su un autonomo rapporto obbligatorio e la situazione giuridica dedotta in giudizio ammette la possibilità di un diverso accertamento; il motivo di ricorso incidentale va parimenti rigettato, poiché - e v., sul punto, Cass. 28/05/2019, n. 14502, intervenuta successivamente al delinearsi del nuovo quadro normativo di riferimento illustrato nel predetto ricorso incidentale - «ove intervengano meccanismi di definizione agevolata della posizione fiscale, da un lato, è il sostituito ("id est": il lavoratore) il principale beneficiario della stessa, come peraltro espressamente riconosciuto da questa Corte proprio in relazione alla specifica normativa qui in discussione ("ex plurimis", Cass. 17472 e 17473 del 2017; Cass. nr. 7509 del 2018; Cass. nr. 3641 del 2019), dall'altro, il sostituto ("id est": il datore di lavoro), non più tenuto a versare al Fisco, in ragione del medesimo meccanismo di definizione agevolata, le somme trattenute, deve restituirle al lavoratore, non avendo più idoneo e valido titolo giuridico per trattenere il residuo (negli stessi termini ed in relazione a medesima fattispecie, Cass. nr. 26873 del 2017, in motiv., punto 2.a.)»; il motivo in questione, peraltro - oltre a contenere un non pertinente richiamo finale alla previsione sui rimborsi -, è incentrato sul presupposto che il datore, per effetto della sopra menzionata Decisione della Commissione UE, sia tenuto a versare all'erario il restante 90% del dovuto; tuttavia la Decisione in questione ha escluso l'obbligo delle autorità italiane di provvedere al recupero degli aiuti già fruiti dalle imprese aventi sedi operative nell'area colpita dalla calamità, sicché resta valido il principio secondo cui, una volta estinta l'obbligazione tributaria - come nel caso - con il versamento del 10%, l'importo trattenuto, non divenendo di proprietà del datore (e v., da ultimo, Cass. 27/01/2022, n. 2535) e non essendo dovuto all'erario, va restituito al lavoratore; le spese del presente giudizio, attesa la soccombenza reciproca, vanno compensate; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e delle società ricorrenti in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto PQM rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e delle società ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis, dello s