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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02650/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Lché—ha concluso chiedenclò [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Napoli-Nord del 18 dicembre 2021, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa in ordine ad alcune imputazioni per delitti ex artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di censura.

Con il primo ha dedotto omessa motivazione con riferimento alla doglianza difensiva proposta con il secondo motivo di appello, con cui era stata chiesta la riqualificazione dei reati a lui ascritti ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, stante l'assoluta carenza di motivazione sul punto resa dalla Corte territoriale.

Per come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, l'Imparato avrebbe rinunciato nel corso del giudizio di secondo grado - a seguito di proprie spontanee dichiarazioni - solo al primo motivo di appello, con cui aveva richiesto l'assoluzione dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto, senza mai recedere dall'istanza di riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

Con la seconda doglianza il ricorrente ha eccepito inosservanza o erronea applicazione della legge penale e motivazione incongrua, per violazione dell'art.81 cpv. cod. pen., per avere il giudice di secondo grado omesso di esprimere adeguata motivazione in ordine alle ragioni di diniego del riconoscimento della continuazione tra la presente condanna e quella inflittagli con sentenza della Corte di appello di Roma dell'8 giugno 2018, irrevocabile il 22 ottobre 2018.

Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello per non aver valutato congiuntamente tutti gli indici di ricorrenza della continuazione, avendo l'Imparato, con identità del proprio disegno criminoso, costantemente provveduto a rifornirsi della sostanza stupefacente in Caivano, per poi distribuirla ad una quantità indistinta di assuntori nei territori di Fondi e Latina.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato, dovendo trovare accoglimento il primo motivo di impugnazione.

2. Con riferimento ad esso, infatti, deve applicarsi il consolidato orientamento ermeneutico per cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801-01; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv 244763-01).

Tale interpretazione è, all'evidenza, estensibile anche ai casi in cui - analogamente a quello in esame - la difesa invochi espressamente la riqualificazione dei fatti in termini più favorevoli all'imputato e non riceva risposta alcuna da parte del giudice di merito.

Ciò corrisponde in pieno al caso di specie, non avendo la Corte di appello espresso motivazione alcuna in ordine alla possibilità di riqualificazione dei reati contestati all'Imparato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

Di nessun rilievo è, poi, la circostanza che l'imputato abbia rinunciato, nel corso del giudizio di secondo grado, al motivo assolutorio, atteso che, per come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, l'Imparato con esso non aveva rinunciato a nessun altro motivo di appello diverso dal primo, perciò non desistendo dalla richiesta di riconoscimento dell'ipotesi ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

3. Invece infondata è la seconda doglianza eccepita dal ricorrente, con cui è stata lamentata l'incongruità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra la condanna subita in questa sede e quella inflitta con la sentenza della Corte di appello di Roma dell'8 giugno 2018, irrevocabile il 22 ottobre 2018.

Trattasi, infatti, di censura generica ed aspecifica, che non si confronta adeguatamente con la motivazione resa nel provvedimento impugnato che, in maniera logica e congrua, ha esplicato le ragioni per cui non può essere ravvisata l'invocata continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con la precedente sentenza.

E' stato diffusamente esplicato, infatti, con argomentazioni prive di ogni illogicità, come tra i reati giudicati negli indicati processi non possa essere ravvisata nessuna ideazione unitaria, essendo stati commessi in ambiti territoriali difformi, unitamente a correi distinti, in diverse epoche temporali e con differenti modalità operative, per cui, in sostanza, «nessuno degli elementi emersi consente di ipotizzare la sussistenza di una ideazione unitaria e preventiva, piuttosto che di un mero stile di vita, ovvero della inclinazione del soggetto a violare un dato precetto penale».

4. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, nel resto dichiarandosi il rigetto del ricorso.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la qualificazione giuridica del fatto con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Lché—ha concluso chiedenclò [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Napoli-Nord del 18 dicembre 2021, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa in ordine ad alcune imputazioni per delitti ex artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di censura. Con il primo ha dedotto omessa motivazione con riferimento alla doglianza difensiva proposta con il secondo motivo di appello, con cui era stata chiesta la riqualificazione dei reati a lui ascritti ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, stante l'assoluta carenza di motivazione sul punto resa dalla Corte territoriale. Per come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, l'Imparato avrebbe rinunciato nel corso del giudizio di secondo grado - a seguito di proprie spontanee dichiarazioni - solo al primo motivo di appello, con cui aveva richiesto l'assoluzione dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto, senza mai recedere dall'istanza di riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Con la seconda doglianza il ricorrente ha eccepito inosservanza o erronea applicazione della legge penale e motivazione incongrua, per violazione dell'art.81 cpv. cod. pen., per avere il giudice di secondo grado omesso di esprimere adeguata motivazione in ordine alle ragioni di diniego del riconoscimento della continuazione tra la presente condanna e quella inflittagli con sentenza della Corte di appello di Roma dell'8 giugno 2018, irrevocabile il 22 ottobre 2018. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello per non aver valutato congiuntamente tutti gli indici di ricorrenza della continuazione, avendo l'Imparato, con identità del proprio disegno criminoso, costantemente provveduto a rifornirsi della sostanza stupefacente in Caivano, per poi distribuirla ad una quantità indistinta di assuntori nei territori di Fondi e Latina. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, dovendo trovare accoglimento il primo motivo di impugnazione. 2. Con riferimento ad esso, infatti, deve applicarsi il consolidato orientamento ermeneutico per cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801-01; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv 244763-01). Tale interpretazione è, all'evidenza, estensibile anche ai casi in cui - analogamente a quello in esame - la difesa invochi espressamente la riqualificazione dei fatti in termini più favorevoli all'imputato e non riceva risposta alcuna da parte del giudice di merito. Ciò corrisponde in pieno al caso di specie, non avendo la Corte di appello espresso motivazione alcuna in ordine alla possibilità di riqualificazione dei reati contestati all'Imparato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Di nessun rilievo è, poi, la circostanza che l'imputato abbia rinunciato, nel corso del giudizio di secondo grado, al motivo assolutorio, atteso che, per come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, l'Imparato con esso non aveva rinunciato a nessun altro motivo di appello diverso dal primo, perciò non desistendo dalla richiesta di riconoscimento dell'ipotesi ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. 3. Invece infondata è la seconda doglianza eccepita dal ricorrente, con cui è stata lamentata l'incongruità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra la condanna subita in questa sede e quella inflitta con la sentenza della Corte di appello di Roma dell'8 giugno 2018, irrevocabile il 22 ottobre 2018. Trattasi, infatti, di censura generica ed aspecifica, che non si confronta adeguatamente con la motivazione resa nel provvedimento impugnato che, in maniera logica e congrua, ha esplicato le ragioni per cui non può essere ravvisata l'invocata continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con la precedente sentenza. E' stato diffusamente esplicato, infatti, con argomentazioni prive di ogni illogicità, come tra i reati giudicati negli indicati processi non possa essere ravvisata nessuna ideazione unitaria, essendo stati commessi in ambiti territoriali difformi, unitamente a correi distinti, in diverse epoche temporali e con differenti modalità operative, per cui, in sostanza, «nessuno degli elementi emersi consente di ipotizzare la sussistenza di una ideazione unitaria e preventiva, piuttosto che di un mero stile di vita, ovvero della inclinazione del soggetto a violare un dato precetto penale». 4. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, nel resto dichiarandosi il rigetto del ricorso. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la qualificazione giuridica del fatto con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma i
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