CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 29452/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 30/10/2025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03LTEPR);Rilevato che tanto il primo motivo di ricorso – avente ad oggetto laqualificazione giuridica del fatto – quanto il secondo motivo – relativo allaesclusione della recidiva – sono inammissibili in quanto meramente riproduttivi diprofili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomentigiuridici dal giudice di merito (pag. 5-7) e non scanditi da specifica critica delleargomentazioni a base della sentenza impugnata;Rilevato che il primo motivo di ricorso è altresì è inammissibile perchéversato integralmente in fatto, in quanto, volto a prefigurare una rivalutazionee/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità,senza peraltro evidenziare specifici profili di contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione e senza individuare specifici travisamenti diemergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva èmanifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto correttaapplicazione (si veda, in particolare, pag. 8-9) dei principi della giurisprudenza dilegittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsiesclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultanoconsumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cuiall'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e leprecedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condottacriminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influitoquale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";Rilevato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiaratal’inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente