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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 06175/2026

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6201/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. 562/2023, depositata il 18/09/2023, Cartella di pagamento – luogo della notifica – risultanze anagrafiche – valore presuntivo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Mario GavinoDocche impugnava l’atto di pignoramento di crediti presso terzi n.102 2016 2780000580006, per il cui tramite l’Agente della Riscossione aveva avviato a suo carico un’azione esecutiva al fine di soddisfare, coattivamente, un credito pari ad € 1.617.752,14 derivante dall’omesso pagamento di tributi erariali.

Assumeva di esser venuto a conoscenza sia del procedimento esecutivo che degli atti prodromici solo il 3 gennaio 2017, in occasione del ricevimento della notifica di fissazione dell’udienzaex art. 543 cod. proc. civ.

Per l’effetto, chiedeva l’annullamento delle cartelle nn. 102 2006 0051642359000, 102 2008 0035341647000, 102 2011 0031768570000, 102 2012 0019463239000, 102 2012 0022973985000, 102 2012 0032702803000, 102 2014 0024982347000, 102 2014 0024982448000, 102 2015 0002556083000, 102 2016 0001655784000, 1022016 0001655885 .

2. La C.t.p. dichiarava inammissibile il ricorsopoiché tardivamente proposto stante l’accertata regolarità delle notifiche.

3. Avverso tale pronuncia proponeva appello il c ontribuente e la C.t.r lo accoglieva parzialmente a nnulla ndo la cartella 102 2008 0035341647000.

4. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate Riscossione proponericorso per cassazione nei confronti del c o ntribuente , il quale non ha espletato attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c.e 60 d.P.R. n. 600 del 1973.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Censura la sentenzaper aver dichiarato la nullità della cartell a sulla base delle sole risultanze anagrafiche ponendosi, così, in contrasto con il principio di prevalenza della residenza effettiva su quella anagrafica.

In particolare, l’Ufficio censurala sentenza nella parte in cui – dopo aver rilevato che la notifica delle due cartelle era avvenuta presso la precedente residenza anagrafica del contribuente (via Lamberti 4 , mentre quella attuale era via Lamberti 14), a mani di persone qualificatesi come impiegata e persona addetta al ritiro –ne ha ri leva to la notifica nulla in quanto avvenuta presso un indirizzo non corrispondente a quello di residenza e senza che l’atto fosse stato consegnato amani proprie del destinatario.

Osserva, in proposito, che, al fine dimostrare la sussistenza della nullità della notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata; che, ne ll'ipotesi in cui la notifica venga eseguita nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si t rovi la dimora del destinatario; che , qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova; che la residenza effettiva prevale su quella anagrafica.

Rileva in proposito che i giudici di primo grado avevano ritenuto che il luogo di esecuzione delle notifiche fosse comunque riferibile al destinatario; che il contribuente non aveva addotto prove dalle quali desumere il venir meno del collegamento con detto ultimo, essendosi solo limitato ad affermare che non aveva dipendenti; che presso l’indirizzo in esame il contribuente aveva avuto la propria residenza fino a qualche anno prima e che l’indirizzo era ancora riconducibile al contribuente nell’anagrafe tributaria così come Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 indicato negli estratti di ruolo in atti; che solo negli anni successivi, come ricavabile dalle relate in atti concernenti successive cartelle di pagamento, l’immobile sito in via Lamberti 4 avevacessato di costituire la residenza effettiva delcontribuente.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora,il quale ultimo assume rilevanza esclusiva edè accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse(Cass. n. 8463/2023).

La circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registrianagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce, pertanto,mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata(Cass. n. 4274/2019).

Si è precisato, quindi, che la notifica della cartella di pagamento è validamente eseguita presso la residenza effettiva del destinatario, che, ove accertata alla stregua di elementi gravi, precisi e concordanti, prevale su quella risultante dalle certificazionianagrafiche, avendo, questa , valore meramente presuntivo(Cass. n. 15183/2024).

2.2. La C.t.r., non si è attenuta a questi principi in quanto ha ritenuto invalida la notifica, solo perché eseguita in un luogo diverso da quello della residenza anagrafica –e ciò sebbene il plico fosse stato consegnato – ma non ha in alcun modo motivato in ordine alla residenza effettiva del contribuente, ed affermando erroneamente che solo la notifica in mani proprie avrebbe potuto sanare il vizio.

3. In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna,in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche sulregolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 La Corte accoglie, il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6201/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. 562/2023, depositata il 18/09/2023, Cartella di pagamento – luogo della notifica – risultanze anagrafiche – valore presuntivo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Mario GavinoDocche impugnava l’atto di pignoramento di crediti presso terzi n.102 2016 2780000580006, per il cui tramite l’Agente della Riscossione aveva avviato a suo carico un’azione esecutiva al fine di soddisfare, coattivamente, un credito pari ad € 1.617.752,14 derivante dall’omesso pagamento di tributi erariali. Assumeva di esser venuto a conoscenza sia del procedimento esecutivo che degli atti prodromici solo il 3 gennaio 2017, in occasione del ricevimento della notifica di fissazione dell’udienzaex art. 543 cod. proc. civ. Per l’effetto, chiedeva l’annullamento delle cartelle nn. 102 2006 0051642359000, 102 2008 0035341647000, 102 2011 0031768570000, 102 2012 0019463239000, 102 2012 0022973985000, 102 2012 0032702803000, 102 2014 0024982347000, 102 2014 0024982448000, 102 2015 0002556083000, 102 2016 0001655784000, 1022016 0001655885 . 2. La C.t.p. dichiarava inammissibile il ricorsopoiché tardivamente proposto stante l’accertata regolarità delle notifiche. 3. Avverso tale pronuncia proponeva appello il c ontribuente e la C.t.r lo accoglieva parzialmente a nnulla ndo la cartella 102 2008 0035341647000. 4. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate Riscossione proponericorso per cassazione nei confronti del c o ntribuente , il quale non ha espletato attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c.e 60 d.P.R. n. 600 del 1973. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Censura la sentenzaper aver dichiarato la nullità della cartell a sulla base delle sole risultanze anagrafiche ponendosi, così, in contrasto con il principio di prevalenza della residenza effettiva su quella anagrafica. In particolare, l’Ufficio censurala sentenza nella parte in cui – dopo aver rilevato che la notifica delle due cartelle era avvenuta presso la precedente residenza anagrafica del contribuente (via Lamberti 4 , mentre quella attuale era via Lamberti 14), a mani di persone qualificatesi come impiegata e persona addetta al ritiro –ne ha ri leva to la notifica nulla in quanto avvenuta presso un indirizzo non corrispondente a quello di residenza e senza che l’atto fosse stato consegnato amani proprie del destinatario. Osserva, in proposito, che, al fine dimostrare la sussistenza della nullità della notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata; che, ne ll'ipotesi in cui la notifica venga eseguita nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si t rovi la dimora del destinatario; che , qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova; che la residenza effettiva prevale su quella anagrafica. Rileva in proposito che i giudici di primo grado avevano ritenuto che il luogo di esecuzione delle notifiche fosse comunque riferibile al destinatario; che il contribuente non aveva addotto prove dalle quali desumere il venir meno del collegamento con detto ultimo, essendosi solo limitato ad affermare che non aveva dipendenti; che presso l’indirizzo in esame il contribuente aveva avuto la propria residenza fino a qualche anno prima e che l’indirizzo era ancora riconducibile al contribuente nell’anagrafe tributaria così come Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 indicato negli estratti di ruolo in atti; che solo negli anni successivi, come ricavabile dalle relate in atti concernenti successive cartelle di pagamento, l’immobile sito in via Lamberti 4 avevacessato di costituire la residenza effettiva delcontribuente. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora,il quale ultimo assume rilevanza esclusiva edè accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse(Cass. n. 8463/2023). La circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registrianagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce, pertanto,mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata(Cass. n. 4274/2019). Si è precisato, quindi, che la notifica della cartella di pagamento è validamente eseguita presso la residenza effettiva del destinatario, che, ove accertata alla stregua di elementi gravi, precisi e concordanti, prevale su quella risultante dalle certificazionianagrafiche, avendo, questa , valore meramente presuntivo(Cass. n. 15183/2024). 2.2. La C.t.r., non si è attenuta a questi principi in quanto ha ritenuto invalida la notifica, solo perché eseguita in un luogo diverso da quello della residenza anagrafica –e ciò sebbene il plico fosse stato consegnato – ma non ha in alcun modo motivato in ordine alla residenza effettiva del contribuente, ed affermando erroneamente che solo la notifica in mani proprie avrebbe potuto sanare il vizio. 3. In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna,in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche sulregolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 La Corte accoglie, il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizio
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