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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 16944/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 luglio 1962; avverso la sentenza del 26 aprile 2022, della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara. letta la memoria depositata il 27 febbraio 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto in abitazione, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di tre motivi di censura.

Con il primo si deduce la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado, eseguita presso il difensore domiciliatario (nonostante il ricorrente fosse detenuto, proprio per questa causa, presso la Casa circondariale di Pescara).

Il secondo ed il terzo motivo, invece, sono formulati in termini di violazione di legge e difetto di motivazione e attengono al trattamento sanzionatorio, quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla recidiva e alla concreta quantificazione della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è fondato ed assorbe gli altri.

In concreto, il decreto di citazione a giudizio è stato emesso il 10 maggio 2019 e notificato il 26 giugno 2019, quando, pacificamente, il Chiacchio era detenuto, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, proprio in ragione dei fatti oggetto del capo d'imputazione.

La Corte d'appello, nel rigettare la questione sollevata dalla difesa, ha evidenziato che lo stato di detenzione era intervenuto nel lasso di tempo intercorrente tra l'emissione del decreto di citazione e la sua notifica, in ragione della revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, disposto da un pubblico ministero (persona fisica) diverso da quello che poi in concreto si era occupato della citazione.

Ciò considerato, appare dirimente rilevare come le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.

E ciò, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa" (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869).

Cosicché, rispetto a tale dato, la circostanza rilevata dalla corte territoriale è del tutto irrilevante, in ragione dell'impersonalità dell'Ufficio di Procura.

Tanto porta all'accoglimento del primo motivo di censura, rispetto al quale gli altri due, all'evidenza, rimangono assorbiti.

In conclusione, la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 luglio 1962; avverso la sentenza del 26 aprile 2022, della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara. letta la memoria depositata il 27 febbraio 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto in abitazione, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di tre motivi di censura. Con il primo si deduce la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado, eseguita presso il difensore domiciliatario (nonostante il ricorrente fosse detenuto, proprio per questa causa, presso la Casa circondariale di Pescara). Il secondo ed il terzo motivo, invece, sono formulati in termini di violazione di legge e difetto di motivazione e attengono al trattamento sanzionatorio, quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla recidiva e alla concreta quantificazione della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è fondato ed assorbe gli altri. In concreto, il decreto di citazione a giudizio è stato emesso il 10 maggio 2019 e notificato il 26 giugno 2019, quando, pacificamente, il Chiacchio era detenuto, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, proprio in ragione dei fatti oggetto del capo d'imputazione. La Corte d'appello, nel rigettare la questione sollevata dalla difesa, ha evidenziato che lo stato di detenzione era intervenuto nel lasso di tempo intercorrente tra l'emissione del decreto di citazione e la sua notifica, in ragione della revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, disposto da un pubblico ministero (persona fisica) diverso da quello che poi in concreto si era occupato della citazione. Ciò considerato, appare dirimente rilevare come le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. E ciò, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa" (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869). Cosicché, rispetto a tale dato, la circostanza rilevata dalla corte territoriale è del tutto irrilevante, in ragione dell'impersonalità dell'Ufficio di Procura. Tanto porta all'accoglimento del primo motivo di censura, rispetto al quale gli altri due, all'evidenza, rimangono assorbiti. In conclusione, la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso
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