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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19657/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: g. i h) eco. 00.1-0P E P( Nt`Thu t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] / avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta applicazione di misure cautelari coercitive per una durata eccedente quella della pena detentiva irrogata dalla stessa Corte in sede di sentenza definitiva emessa il 14/4/2015, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, previa riqualificazione del fatto ascritto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; in particolare, il ricorrente era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 21/5/2010 al 14/10/2011 (per complessivi giorni 147) e alla misura degli arresti domiciliari dal 15/10/2011 al 26/6/2012 (per complessivi giorni 255).

La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto - previo riconoscimento del diritto all'indennizzo per la parte di detenzione cautelare superiore alla pena concretamente inflitta - che al ricorrente spettasse l'importo di C 232,85 per ogni giorno sofferto in stato di custodia in carcere e di C 117,91 per ogni giorno sofferto agli arresti domiciliari, per un importo complessivo pari a C 64.732,59.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e della Finanze, articolando tre motivi di impugnazione: - con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.314 cod.proc.pen., censurando l'ordinanza gravata in punto di omessa valutazione del comportamento tenuto dall'imputato; ha rilevato come dovesse ritenersi carente la valutazione del materiale istruttorio agli atti in punto di sussistenza della condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo rappresentata dal dolo o dalla colpa grave del richiedente; - con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art.314 cod.proc.pen. in relazione alla omessa, insufficiente, errata o contraddittoria motivazione sui presupposti del riconoscimento del diritto all'indennizzo; ha osservato che il diritto all'indennizzo per il periodo eccedente la pena irrogata potesse essere riconosciuto solo qualora nella condotta del richiedente non fosse individuabile un elemento gravemente colposo posto in nesso eziologico con la detenzione sofferta e in riferimento specifico alla protrazione della medesima oltre la misura della pena irrogata; ha richiamato, sul punto, la sentenza della Corte d'appello in punto di valutazione della penale responsabilità del ricorrente oltre che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia in cui lo stesso aveva rappresentato circostanze poi smentite in sede di sentenza di condanna; - con il terzo motivo di impugnazione ha censurato l'ordinanza gravata per errata o insufficiente o erronea motivazione in punto di quantum debeatur; ha rilevato che la Corte territoriale aveva proceduto ad un mero calcolo aritmetico fondato sui giorni di detenzione senza compiere alcun approfondimento sulla sequenza procedimentale che aveva portato all'applicazione della misura cautelare e senza tenere conto dell'eventuale comportamento doloso o colposo del detenuto.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. I tre motivi di impugnazione articolati dal Ministero ricorrente possono essere congiuntamente esaminati attesa la loro stretta connessione logica, riguardando i medesimi l'omessa motivazione, da parte della Corte territoriale, sulla sussistenza del requisito ostativo al riconoscimento dell'indennizzo rappresentato dal dolo ovvero dalla colpa grave del richiedente.

3. Deve quindi rilevarsi che questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002 dep. 2003, Guadagno, Rv. 226004; Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, Rv. 280543).

Già in precedenza, peraltro, si era rilevato che l'assenza di siffatta causa costituisce una condizione dell'azione che, come tale, va verificata dal giudice. indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 1558 del 18/12/1993, Legnaro, Rv. 197378).Va ricordato, in proposito, che per condizioni dell'azione si intendono le condizioni necessarie perché il giudice possa dichiarare esistente ed attuare la volontà di legge invocata dall'attore, ed è noto che, secondo autorevolissima dottrina, la prima condizione dell'azione è l'esistenza di una volontà di legge che garantisca ad alcuno un bene, obbligando il convenuto ad una prestazione.

Il giudice della riparazione, pertanto, al fine di valutare la sussistenza o meno del diritto all'indennizzo, ha il diritto-dovere di acquisire ed esaminare con piena ed ampia libertà il materiale acquisito nel processo penale, al fine di controllare la ricorrenza, o meno, delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, come il verificare la sussistenza di una causa di esclusione del diritto all'indennizzo, quale l'avere l'istante dato concausa all'evento che produsse il pregiudizio (perdita della libertà) tenendo un comportamento doloso ovvero gravemente colposo e, inoltre, ai fini della quantificazione, tenendo una condotta anche lievemente colposa.

Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro, vale a dire all'accertamento della ingiustizia della detenzione; il che non conduce automaticamente all'indennizzo, spettando al giudice di quest'ultimo una serie, di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio di criteri diversi da quelli dettati dalla legge al giudice penale (cfr. questa Sez. 4 n. 1533 del 17/12/1992 dep. 1993, Campione, Rv. 194089); conseguendone altresì, in diretta conseguenza dei principi sopra affermati, che non assume alcuna rilevanza al fine di escludere il predetto diritto-dovere di prendere in esame il perfezionamento della causa ostativa la mancata argomentazione sul punto da parte del Ministero nel corso della fase di merito del relativo giudizio.

4. Ciò posto, deve quindi rilevarsi come sussista il lamentato vizio di omessa motivazione, avendo la Corte territoriale operato la liquidazione dell'indennizzo sulla base dell'applicazione del criterio aritmetico e in riferimenti ai giorni di sofferta restrizione, ma omettendo del tutto di valutare - come avrebbe invece doverosamente dovuto - il comportamento processuale ed extraprocessuale del ricorrente al fine di escludere il requisito ostativo del dolo o della colpa grave (o comunque, ed eventualmente, della colpa lieve, idonea a riverberarsi sul profilo del quantum debeatur, Sez. 4, Sentenza n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569).

5. L'ordinanza impugnata, dunque, presenta una omissione motivazionale che non la pone in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità; il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che vorrà dare adeguatamente conto del comportamento processuale ed extraprocessuale del richiedente e della sua eventuale incidenza sulla detenzione sofferta.

Al giudice del rinvio va altresì devoluta la regolazione delle spese anche di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli cui demanda an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: g. i h) eco. 00.1-0P E P( Nt`Thu t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] / avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta applicazione di misure cautelari coercitive per una durata eccedente quella della pena detentiva irrogata dalla stessa Corte in sede di sentenza definitiva emessa il 14/4/2015, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, previa riqualificazione del fatto ascritto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; in particolare, il ricorrente era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 21/5/2010 al 14/10/2011 (per complessivi giorni 147) e alla misura degli arresti domiciliari dal 15/10/2011 al 26/6/2012 (per complessivi giorni 255). La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto - previo riconoscimento del diritto all'indennizzo per la parte di detenzione cautelare superiore alla pena concretamente inflitta - che al ricorrente spettasse l'importo di C 232,85 per ogni giorno sofferto in stato di custodia in carcere e di C 117,91 per ogni giorno sofferto agli arresti domiciliari, per un importo complessivo pari a C 64.732,59. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e della Finanze, articolando tre motivi di impugnazione: - con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.314 cod.proc.pen., censurando l'ordinanza gravata in punto di omessa valutazione del comportamento tenuto dall'imputato; ha rilevato come dovesse ritenersi carente la valutazione del materiale istruttorio agli atti in punto di sussistenza della condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo rappresentata dal dolo o dalla colpa grave del richiedente; - con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art.314 cod.proc.pen. in relazione alla omessa, insufficiente, errata o contraddittoria motivazione sui presupposti del riconoscimento del diritto all'indennizzo; ha osservato che il diritto all'indennizzo per il periodo eccedente la pena irrogata potesse essere riconosciuto solo qualora nella condotta del richiedente non fosse individuabile un elemento gravemente colposo posto in nesso eziologico con la detenzione sofferta e in riferimento specifico alla protrazione della medesima oltre la misura della pena irrogata; ha richiamato, sul punto, la sentenza della Corte d'appello in punto di valutazione della penale responsabilità del ricorrente oltre che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia in cui lo stesso aveva rappresentato circostanze poi smentite in sede di sentenza di condanna; - con il terzo motivo di impugnazione ha censurato l'ordinanza gravata per errata o insufficiente o erronea motivazione in punto di quantum debeatur; ha rilevato che la Corte territoriale aveva proceduto ad un mero calcolo aritmetico fondato sui giorni di detenzione senza compiere alcun approfondimento sulla sequenza procedimentale che aveva portato all'applicazione della misura cautelare e senza tenere conto dell'eventuale comportamento doloso o colposo del detenuto. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. I tre motivi di impugnazione articolati dal Ministero ricorrente possono essere congiuntamente esaminati attesa la loro stretta connessione logica, riguardando i medesimi l'omessa motivazione, da parte della Corte territoriale, sulla sussistenza del requisito ostativo al riconoscimento dell'indennizzo rappresentato dal dolo ovvero dalla colpa grave del richiedente. 3. Deve quindi rilevarsi che questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002 dep. 2003, Guadagno, Rv. 226004; Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, Rv. 280543). Già in precedenza, peraltro, si era rilevato che l'assenza di siffatta causa costituisce una condizione dell'azione che, come tale, va verificata dal giudice. indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 1558 del 18/12/1993, Legnaro, Rv. 197378).Va ricordato, in proposito, che per condizioni dell'azione si intendono le condizioni necessarie perché il giudice possa dichiarare esistente ed attuare la volontà di legge invocata dall'attore, ed è noto che, secondo autorevolissima dottrina, la prima condizione dell'azione è l'esistenza di una volontà di legge che garantisca ad alcuno un bene, obbligando il convenuto ad una prestazione. Il giudice della riparazione, pertanto, al fine di valutare la sussistenza o meno del diritto all'indennizzo, ha il diritto-dovere di acquisire ed esaminare con piena ed ampia libertà il materiale acquisito nel processo penale, al fine di controllare la ricorrenza, o meno, delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, come il verificare la sussistenza di una causa di esclusione del diritto all'indennizzo, quale l'avere l'istante dato concausa all'evento che produsse il pregiudizio (perdita della libertà) tenendo un comportamento doloso ovvero gravemente colposo e, inoltre, ai fini della quantificazione, tenendo una condotta anche lievemente colposa. Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro, vale a dire all'accertamento della ingiustizia della detenzione; il che non conduce automaticamente all'indennizzo, spettando al giudice di quest'ultimo una serie, di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio di criteri diversi da quelli dettati dalla legge al giudice penale (cfr. questa Sez. 4 n. 1533 del 17/12/1992 dep. 1993, Campione, Rv. 194089); conseguendone altresì, in diretta conseguenza dei principi sopra affermati, che non assume alcuna rilevanza al fine di escludere il predetto diritto-dovere di prendere in esame il perfezionamento della causa ostativa la mancata argomentazione sul punto da parte del Ministero nel corso della fase di merito del relativo giudizio. 4. Ciò posto, deve quindi rilevarsi come sussista il lamentato vizio di omessa motivazione, avendo la Corte territoriale operato la liquidazione dell'indennizzo sulla base dell'applicazione del criterio aritmetico e in riferimenti ai giorni di sofferta restrizione, ma omettendo del tutto di valutare - come avrebbe invece doverosamente dovuto - il comportamento processuale ed extraprocessuale del ricorrente al fine di escludere il requisito ostativo del dolo o della colpa grave (o comunque, ed eventualmente, della colpa lieve, idonea a riverberarsi sul profilo del quantum debeatur, Sez. 4, Sentenza n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569). 5. L'ordinanza impugnata, dunque, presenta una omissione motivazionale che non la pone in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità; il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che vorrà dare adeguatamente conto del comportamento processuale ed extraprocessuale del richiedente e della sua eventuale incidenza sulla detenzione sofferta. Al giudice del rinvio va altresì devoluta la regolazione delle spese anche di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli cui demanda an
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