CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40593/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso con le statuizioni di cui all'art.616 c.p.p. Nessun avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale di Trieste, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Trieste del 7.02.2020, decisa con rito abbreviato, ed affermava la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) anche per la contestata aggravante di cui al comma 2-bis, cod. strada (fatto del 24.04.2018); rideterminava la pena in mesi nove di arresto e 3000,00 euro di ammenda. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.), con tre motivi: 2.1. violazione di legge stante la nullità della sentenza per omesso avviso all'imputato ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. degli accertamenti sierologici alcolemici anche se effettuati nell'ambito del protocollo sanitario; 2.2. violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod.proc.pen. con riferimento alla valutazione del quadro indiziario riferito allo stato di ebbrezza; non potendosi escludere che il tasso alcolemico rilevato sia stato la conseguenza della somministrazione di farmaci al momento del ricovero in ospedale; 2.3. vizio di motivazione mancando la certezza fattuale che il [OSCURATO:PERSONA] si trovasse in stato di ebbrezza al momento della guida. 3.11 Procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. I motivi dedotti evocano in larga misura le censure in fatto non proponibili in questa sede, riproduttive di questioni già puntualmente esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione del tutto coerente e adeguata, rispetto alla quale, in buona sostanza, il mezzo di impugnazione odierno omette di confrontarsi, incorrendo in tal modo anche nel vizio di aspecificità.2.2. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha correttamente respinto l'eccezione di nullità dell'esito dell'accertamento medico per asserita violazione dell'art. 114 cit., avendo insindacabilmente riscontrato in fatto che l'imputato, a seguito del sinistro stradale, era in stato di incoscienza, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dove è stato sottoposto a terapia intensiva: in tale stato era giunto presso la struttura sanitaria, motivo per cui non era stato possibile dargli l'avviso e che in ogni caso il prelievo e l'esame tossicologico fu condotto in modo autonomo dai sanitari per acquisire tutti gli elementi necessari per apprestare le cure del caso ( fol 5 e 6 sentenza impugnata). La Corte territoriale evidenzia a fol 7 della motivazione che fu lo stesso medico di pronto soccorso alle ore 19,50, subito dopo il ricovero avvenuto alle ore 19,45, a richiedere con urgenza gli esami di laboratorio; che la richiesta della polizia giudiziaria fu secondaria e successiva, collocata alle ore 22,03.Si tratta di un accertamento in fatto che non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità. Appare, inoltre, evidente che gli avvisi difensivi non possono essere dati a soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza, anche alla luce del disposto normativo dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che presuppone, ai fini della sua applicazione, la "presenza" - evidentemente consapevole - del soggetto sottoposto ad indagini. Per altro verso, affermare che lo stato di incoscienza dell'indagato impedisca di espletare un valido accertamento, per la nullità derivante dall'omesso avviso, equivarrebbe ad introdurre una sorta di causa di non punibilità in nessun modo prevista dalla legge, del tutto eccentrica rispetto alle finalità preventive della normativa in materia di guida in stato di ebbrezza, la cui ratio è quella di impedire il verificarsi di eventi idonei a compromettere l'incolumità tanto del guidatore che degli altri utenti della strada, sicché sarebbe paradossale attribuire una sorta di "immunità" a soggetti il cui stato di incoscienza sia conseguenza della loro stessa condotta illecita. Va, infine, ribadito il principio che in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato.( Sez. 4 n.40550 del 03/11/2021 Ud. (dep. 10/11/2021 ) Rv. 282062 - 01). 2.3. Quanto agli altri due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati oltre che generici e aspecifici in quanto la Corte territoriale ha argomentato con un percorso logico coerente e aderente al complessivo quadro probatorio (fol 7) la sussistenza dello stato di ebbrezza, non solo dall'esito dell'esame di laboratorio che ha rivelato la presenza di 1.74 g/I ma anche da altre circostanze in fatto quali l'elevata velocità del mezzo in una via rettilinea del centro cittadino, caratterizzata dal susseguirsi di attraversamenti pedonali e di incroci con traffico elevato, la reazione ritardata dell'imputato che non riuscì a rendersi conto che il veicolo che lo precedeva si era fermato proprio per consentire ai pedoni di transitare sulle strisce e a porre in essere un'adeguata manovra di arresto stante l'appannamento dei riflessi; anzi perse il controllo del motociclo con una conseguente rovinosa caduta a terra mentre il mezzo proseguiva la propria corsa, strisciando sull'asfalto e sopravanzando anche la vettura che lo precedeva, arrestandosi in prossimità delle strisce pedonali. 3. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma