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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09005/2023

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ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 7603-2014R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:SOCIETA]. di Coltro e Lanaro), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t.; COLTRO Vittorio, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], LANARO Patrizia , cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati i n Roma, P.zza di Priscilla n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentati e difesi - Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 77/08/2013 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 23.09.2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10 febbraio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Accertamento– Bancari –Condono exart. 11d.l. n.2 RGN 7603/2014 Consigliere rel . [OSCURATO:PERSONA] che L’Agenzia delle entrate, all’esito di una verifica fiscale, notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., l’avviso d’accertamento con cui furono rideterminati i ricavi della società (€ 450.310,00), oltre che l’Iva e l’Irap relativamente all’anno 2005, con irrogazione delle sanzioni.

Furono peraltro notificati avvisi di accertamento nei confronti dei soci, ai fini del reddito d’impresa relativo alla quota di partecipazione sociale.

Avverso gli atti impositivi i contribuenti proposero ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, che con la sentenza n. 88/02/2011 ne accolse in parte le ragioni, annullando il recupero ad imponibile delle somme corrisposte per l’acquisto di titoli di stato, nonché le sanzioni.

Le parti, ciascuna per quanto soccombente, impugnarono la pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che con la sentenza n. 77/08/2013, ora al vaglio della Corte, rigettò il ricorso dei contribuenti e accolse quello dell’Amministrazione finanziaria, riconoscendo dunque integralmente le ragioni dell’Agenzia delle entrate.

La società e i soci hanno censurato la decisione con dieci motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Nelle more del giudizio il difensore delle parti ha depositato documentazione relativa alla definizione della lite ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n. 96.

Nell’adunanza camerale del 6 aprile 2022 fu disposta la comunicazione della predetta documentazione alla difesa erariale, al fine della verifica di regolarità, cui l’Avvocatura dello Stato ha dato risposta.

La causa è stata trattatae riservata all’udienza del 10 febbraio 2023.

Considerato che Parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50.

La documentazioneè stata comunicata all’Agenzia delle entrate , e per essa alla difesa erariale, che ha dichiarato che “gli avvisi di accertamento impugnati sono stati definiti ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017”.RGN 7603/2014 Consigliere rel . [OSCURATO:PERSONA] dunque i presupposti p revisti dall’art. 11 cit., dovendosi pertanto disporre in conformità dell’istanza.

L e spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Spese a carico di chi le ha antic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 7603-2014R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:SOCIETA]. di Coltro e Lanaro), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t.; COLTRO Vittorio, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], LANARO Patrizia , cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati i n Roma, P.zza di Priscilla n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentati e difesi - Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 77/08/2013 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 23.09.2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10 febbraio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Accertamento– Bancari –Condono exart. 11d.l. n.2 RGN 7603/2014 Consigliere rel . [OSCURATO:PERSONA] che L’Agenzia delle entrate, all’esito di una verifica fiscale, notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., l’avviso d’accertamento con cui furono rideterminati i ricavi della società (€ 450.310,00), oltre che l’Iva e l’Irap relativamente all’anno 2005, con irrogazione delle sanzioni. Furono peraltro notificati avvisi di accertamento nei confronti dei soci, ai fini del reddito d’impresa relativo alla quota di partecipazione sociale. Avverso gli atti impositivi i contribuenti proposero ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, che con la sentenza n. 88/02/2011 ne accolse in parte le ragioni, annullando il recupero ad imponibile delle somme corrisposte per l’acquisto di titoli di stato, nonché le sanzioni. Le parti, ciascuna per quanto soccombente, impugnarono la pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che con la sentenza n. 77/08/2013, ora al vaglio della Corte, rigettò il ricorso dei contribuenti e accolse quello dell’Amministrazione finanziaria, riconoscendo dunque integralmente le ragioni dell’Agenzia delle entrate. La società e i soci hanno censurato la decisione con dieci motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. Nelle more del giudizio il difensore delle parti ha depositato documentazione relativa alla definizione della lite ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n. 96. Nell’adunanza camerale del 6 aprile 2022 fu disposta la comunicazione della predetta documentazione alla difesa erariale, al fine della verifica di regolarità, cui l’Avvocatura dello Stato ha dato risposta. La causa è stata trattatae riservata all’udienza del 10 febbraio 2023. Considerato che Parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50. La documentazioneè stata comunicata all’Agenzia delle entrate , e per essa alla difesa erariale, che ha dichiarato che “gli avvisi di accertamento impugnati sono stati definiti ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017”.RGN 7603/2014 Consigliere rel . [OSCURATO:PERSONA] dunque i presupposti p revisti dall’art. 11 cit., dovendosi pertanto disporre in conformità dell’istanza. L e spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico di chi le ha antic
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