CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02448/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 del Tribunale di Urbino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui non prevede la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Urbino ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre alla pena della multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, chiedendone l'annullamento senza rinvio nella parte in cui non applica la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, conseguendo la stessa automaticamente, ex art.29 cod. pen., dalla condanna ad una pena non inferiore ad anni tre di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come segnalato dal ricorrente, le Sezioni Unite hanno affermato che la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754). L'art. 29 cod. pen. stabilisce che alla condanna ad una pena della reclusione non inferiore ad anni tre di reclusione, come nel caso di specie, consegue di diritto la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la cui durata è predeterminata in anni cinque dalla medesima disposizione. Ne deriva che sussistono le condizioni per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., e per l'applicazione in questa sede della pena accessoria indicata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che dispone.