CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 37748/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 26/1/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di TORINO in data 15/7/2020, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ai reati di tentata estorsione continuata aggravata e lesioni personali commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], al quale, con violenza e minaccia, avevano chiesto la somma di 500 euro.1. Avverso la sentenza propongono ricorso gli imputati che, con distinti atti e a mezzo dei rispettivi difensori, deducono i seguenti motivi. 2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di tentata estorsione. La difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze probatorie che consentivano di ritenere il ricorrente eventualmente responsabile del reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quale concorrente morale della condotta posta in essere dal fratello [OSCURATO:PERSONA]. I due germani odierni ricorrenti avevano agito nella convinzione di avere il diritto di ottenere dalla vittima la somma di euro 500 a titolo di provvigione, essendo intervenuti nella mediazione per la vendita di un bar della persona offesa alla ex convivente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], testimone che aveva confermato tale circostanza non tenuta dalla Corte in debita considerazione, essendo stata attribuita attendibilità al resoconto della vittima senza adeguata giustificazione. 3. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Vizio di motivazione per avere la Corte fondato il giudizio di condanna sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, nonostante le contraddizioni insite nel racconto, con particolare riferimento alla circostanza dell'omesso riferimento alla vendita del bar quale ragione connessa alla aggressione, avvenuta, peraltro, del tutto casualmente. Inoltre, il certificato medico non riscontrerebbe il racconto della vittima sul tipo di oggetto usato per l'aggressione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Nei motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto le censure si fondano su analoghi presupposti, i ricorrenti criticano le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito circa la qualificazione giuridica da attribuire ai fatti e alla ritenuta responsabilità degli imputati, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa. Le doglianze, formulate in termini generici e che rilevano la violazione di legge ma che in effetti criticano la logicità e completezza della motivazione, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate. I ricorrenti, infatti, pretenderebbero una globale rivisitazione di merito della vicenda processuale, che la Corte ha ricostruito affidandosi alle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dal certificato medico attestante le lesioni personali subite e dalle stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva confessato di aver colpito la vittima alla presenza del fratello Francesco, così confermando il racconto della vittima sul fatto che questi dava manforte al congiunto. In tema di valutazione della prova testimoniale, d'altro canto, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo /,' "id quod plerumque accidie, e insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 e precedenti conformi N. 7667 del 2015 Rv. 262575, N. 443 del 2005 Rv. 230899). 2. La versione difensiva, secondo la quale i Lastella vantavano un diritto nei confronti della persona offesa, è stata affrontata e risolta nel merito dalla Corte di Appello, che non ha ritenuto veritiero tale assunto in quanto non vi era prova agli atti che gli imputati avessero svolto funzioni di mediatori nella vendita di un bar della vittima e che la persona offesa - ritenuta attendibile — nulla aveva precisato in proposito, evanescenti risultando anche le dichiarazioni dell'acquirente del bar, ex convivente del Lastella, che aveva appreso la vicenda dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue la manifesta infondatezza della tesi circa la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 8/9/2021 Il consigli estensore